Cassazione Penale, Sentenza n. 4785/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità di Mario per usura ed estorsione e aveva rideterminato le pene per Giuseppe (con declaratoria di prescrizione di uno dei reati). Le doglianze contestavano: mancata rinnovazione dell'istruttoria e mancata nomina di consulente per accertare i rapporti di debito e il superamento del tasso soglia; eccessiva affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa Romano (anche se acquisita post mortem), con contraddizioni tra testi; genericità delle imputazioni relative a plurimi episodi di tentata estorsione e mancata distinzione della responsabilità individuale; diniego di attenuanti (art. 62 n.6 e attenuanti generiche) e riconoscimento improprio della recidiva; vizio nel trattamento sanzionatorio (motivazione e quantificazione della pena); questione di incostituzionalità della legge 108/96 e dell'art. 644 c.p.; omissione di declaratoria di prescrizione e omissione di valutazione dell'applicabilità dell'indulto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come infondati o inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale: il carattere usurario va valutato al momento della pattuizione, quindi la prova successiva dell'esecuzione del rapporto non muta l'accertamento; la valutazione dell'attendibilità del teste Romano è coerente e non contraddetta dalle differenze formali con gli altri testi, la Corte d'appello ha adeguatamente richiamato le prove di merito; molte censure sono state dichiarate inammissibili perché nuove in Cassazione o prive di specificità (soprattutto le critiche sulla prescrizione); la questione di costituzionalità è inammissibile e, comunque, priva di rilevanza e specificità; la mancata concessione delle attenuanti e la qualificazione dell'aggravante ex art. 644, comma 5, n. 4 c.p. sono state motivate secondo la giurisprudenza consolidata; i rilievi sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva sono infondati perché la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione sui precedenti e sulla scelta della pena. Conseguentemente le condanne e le statuizioni di merito sono state confermate nei termini indicati dalla Corte d'appello (salvo le statuizioni di prescrizione previamente riconosciute in sede di appello).
Norme richiamate
art. 644 cod. pen. (usura)
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della fattispecie usuraria valutando il carattere usurario rispetto al contenuto della pattuizione iniziale; ha inoltre confermato la possibilità di applicare l'aggravante del comma 5, n.4 quando la persona offesa eserciti attività imprenditoriale, anche se il finanziamento non risulti direttamente collegato all'attività al momento dell'erogazione.
Legge 110/1975, art. 4
Richiamata nella parte relativa alla declaratoria di prescrizione di uno dei reati: la Corte d'appello aveva già valutato la prescrizione su uno specifico capo, valutazione non evidentemente erronea da cassare senza precisa rappresentazione della sequela procedimentale.
art. 512 cod. proc. pen. (acquisizione dichiarazioni per sopravvenuto decesso)
Le dichiarazioni del teste Romano acquisite ex art. 512 sono state ritenute utilizzabili e compatibili con la decisione, anche se rese prima della morte e corroborate da elementi emersi in dibattimento.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha dichiarato inammissibili motivi nuovi o dedotti in modo non consentito in cassazione se non devoluti in grado d'appello; molti rilievi sono stati esclusi per carenza di devoluzione.
art. 132 cod. pen. (motivazione della pena)
La Corte ha ritenuto valida la motivazione della Corte d'appello circa la misura delle pene, richiamando elementi quali intensità del dolo, tasso d'interesse elevato e danni alle persone offese.
art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva reiterata)
art. 99 comma 4 cod. pen.
La Corte territoriale ha valutato la recidiva reiterata alla luce dei precedenti penali e della loro successione; la Cassazione ha ritenuto corretta tale valutazione fattuale e motivazionale.
art. 62 n. 6 cod. pen. (circostanza attenuante)
La mancata concessione dell'attenuante per il risarcimento del danno è stata ritenuta corretta in presenza di precedenti e di elementi ostativi; osservata l'inammissibilità di motivi non sollevati in appello.
art. 133 cod. pen. (circostanze rilevanti per attenuanti/aggravanti)
La Corte ha ricordato che la valutazione delle attenuanti è un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se non contraddittorio e adeguatamente motivato.
Massime di principio
- Il carattere usurario si valuta rispetto alle condizioni pattuite al momento della stipula: successive modalità di esecuzione del rapporto non cancellano la valutazione iniziale.
- Le dichiarazioni acquisite ex art. 512 c.p.p. (teste poi deceduto) possono costituire base di prova se valutate nel complesso e, se corroborate, sono idonee a sostenere una condanna.
- In Cassazione non si possono proporre questioni nuove che non siano state devolute in grado d'appello: molte censure vengono dichiarate inammissibili se introdotte ex novo o prive di specificità (es. eccezioni di prescrizione devono essere documentate con il computo procedimentale).
- Le valutazioni sulla credibilità dei testi e sulla sussistenza di attenuanti/aggravanti sono giudizi di fatto tipicamente insindacabili in sede di legittimità se la motivazione di merito è coerente e non contraddittoria.
- Le questioni di costituzionalità generiche su testi normativi richiedono indicazione di rilevanza e di specifico profilo di illegittimità per essere ammesse; prospettazioni generiche sono inammissibili.
- L'omessa pronuncia sull'applicabilità dell'indulto in sede d'appello di norma non dà interesse immediato a proporre ricorso in Cassazione, potendosi ottenere l'applicazione in sede esecutiva.
- Per ottenere l'annullamento per prescrizione in Cassazione è indispensabile fornire la "compiuta rappresentazione della sequela procedimentale" che dimostri il decorso dei termini e le eventuali sospensioni.
- L'aggravante dell'art. 644, comma 5, n. 4 c.p. può essere applicata anche quando la persona offesa eserciti attività imprenditoriale e le somme siano destinate (anche prospetticamente) all'attività: non è richiesta una coincidenza cronologica o causale stretta al momento dell'erogazione.
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