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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4785/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità di Mario per usura ed estorsione e aveva rideterminato le pene per Giuseppe (con declaratoria di prescrizione di uno dei reati). Le doglianze contestavano: mancata rinnovazione dell'istruttoria e mancata nomina di consulente per accertare i rapporti di debito e il superamento del tasso soglia; eccessiva affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa Romano (anche se acquisita post mortem), con contraddizioni tra testi; genericità delle imputazioni relative a plurimi episodi di tentata estorsione e mancata distinzione della responsabilità individuale; diniego di attenuanti (art. 62 n.6 e attenuanti generiche) e riconoscimento improprio della recidiva; vizio nel trattamento sanzionatorio (motivazione e quantificazione della pena); questione di incostituzionalità della legge 108/96 e dell'art. 644 c.p.; omissione di declaratoria di prescrizione e omissione di valutazione dell'applicabilità dell'indulto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come infondati o inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale: il carattere usurario va valutato al momento della pattuizione, quindi la prova successiva dell'esecuzione del rapporto non muta l'accertamento; la valutazione dell'attendibilità del teste Romano è coerente e non contraddetta dalle differenze formali con gli altri testi, la Corte d'appello ha adeguatamente richiamato le prove di merito; molte censure sono state dichiarate inammissibili perché nuove in Cassazione o prive di specificità (soprattutto le critiche sulla prescrizione); la questione di costituzionalità è inammissibile e, comunque, priva di rilevanza e specificità; la mancata concessione delle attenuanti e la qualificazione dell'aggravante ex art. 644, comma 5, n. 4 c.p. sono state motivate secondo la giurisprudenza consolidata; i rilievi sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva sono infondati perché la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione sui precedenti e sulla scelta della pena. Conseguentemente le condanne e le statuizioni di merito sono state confermate nei termini indicati dalla Corte d'appello (salvo le statuizioni di prescrizione previamente riconosciute in sede di appello).

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen. (usura)

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della fattispecie usuraria valutando il carattere usurario rispetto al contenuto della pattuizione iniziale; ha inoltre confermato la possibilità di applicare l'aggravante del comma 5, n.4 quando la persona offesa eserciti attività imprenditoriale, anche se il finanziamento non risulti direttamente collegato all'attività al momento dell'erogazione.

  • Legge 110/1975, art. 4

    Richiamata nella parte relativa alla declaratoria di prescrizione di uno dei reati: la Corte d'appello aveva già valutato la prescrizione su uno specifico capo, valutazione non evidentemente erronea da cassare senza precisa rappresentazione della sequela procedimentale.

  • art. 512 cod. proc. pen. (acquisizione dichiarazioni per sopravvenuto decesso)

    Le dichiarazioni del teste Romano acquisite ex art. 512 sono state ritenute utilizzabili e compatibili con la decisione, anche se rese prima della morte e corroborate da elementi emersi in dibattimento.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato inammissibili motivi nuovi o dedotti in modo non consentito in cassazione se non devoluti in grado d'appello; molti rilievi sono stati esclusi per carenza di devoluzione.

  • art. 132 cod. pen. (motivazione della pena)

    La Corte ha ritenuto valida la motivazione della Corte d'appello circa la misura delle pene, richiamando elementi quali intensità del dolo, tasso d'interesse elevato e danni alle persone offese.

  • art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva reiterata)

    art. 99 comma 4 cod. pen.

    La Corte territoriale ha valutato la recidiva reiterata alla luce dei precedenti penali e della loro successione; la Cassazione ha ritenuto corretta tale valutazione fattuale e motivazionale.

  • art. 62 n. 6 cod. pen. (circostanza attenuante)

    La mancata concessione dell'attenuante per il risarcimento del danno è stata ritenuta corretta in presenza di precedenti e di elementi ostativi; osservata l'inammissibilità di motivi non sollevati in appello.

  • art. 133 cod. pen. (circostanze rilevanti per attenuanti/aggravanti)

    La Corte ha ricordato che la valutazione delle attenuanti è un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se non contraddittorio e adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • Il carattere usurario si valuta rispetto alle condizioni pattuite al momento della stipula: successive modalità di esecuzione del rapporto non cancellano la valutazione iniziale.
  • Le dichiarazioni acquisite ex art. 512 c.p.p. (teste poi deceduto) possono costituire base di prova se valutate nel complesso e, se corroborate, sono idonee a sostenere una condanna.
  • In Cassazione non si possono proporre questioni nuove che non siano state devolute in grado d'appello: molte censure vengono dichiarate inammissibili se introdotte ex novo o prive di specificità (es. eccezioni di prescrizione devono essere documentate con il computo procedimentale).
  • Le valutazioni sulla credibilità dei testi e sulla sussistenza di attenuanti/aggravanti sono giudizi di fatto tipicamente insindacabili in sede di legittimità se la motivazione di merito è coerente e non contraddittoria.
  • Le questioni di costituzionalità generiche su testi normativi richiedono indicazione di rilevanza e di specifico profilo di illegittimità per essere ammesse; prospettazioni generiche sono inammissibili.
  • L'omessa pronuncia sull'applicabilità dell'indulto in sede d'appello di norma non dà interesse immediato a proporre ricorso in Cassazione, potendosi ottenere l'applicazione in sede esecutiva.
  • Per ottenere l'annullamento per prescrizione in Cassazione è indispensabile fornire la "compiuta rappresentazione della sequela procedimentale" che dimostri il decorso dei termini e le eventuali sospensioni.
  • L'aggravante dell'art. 644, comma 5, n. 4 c.p. può essere applicata anche quando la persona offesa eserciti attività imprenditoriale e le somme siano destinate (anche prospetticamente) all'attività: non è richiesta una coincidenza cronologica o causale stretta al momento dell'erogazione.

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