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Sentenza

Sentenza del 02/02/2021 n. 608 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Società in accomandita semplice - Socio accomandante - Potere di controllo del bilancio societario- Applicazione art 5 TUIR._ Reddito della società imputato a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione - Legittimità - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'imputazione ai soci, ai sensi dell'art. 5 TUIR, del reddito prodotto da una società in accomandita semplice. L'accertamento si fondava sull'asserita omissione o insufficienza del controllo del bilancio da parte del socio accomandante, richiamando la responsabilità prevista dall'art. 2320 u.c. c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 5 TUIR: il reddito della società di persone è stato imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione. Ha motivato che il socio accomandante ha sia l'obbligo sia la possibilità di controllo della gestione societaria e, pertanto, può essere chiamato a rispondere per omesso o insufficiente controllo ai sensi dell'art. 2320 c.c.; ne consegue la legittimità dell'imputazione fiscale proporzionale operata dall'Amministrazione. Decisione confermata con richiamo ai precedenti (Cass. 21879/2019; Corte Cost. 201/2020).

Norme richiamate

  • codice civile, art. 2320

    Il socio accomandante, pur non avendo poteri gestori tipici, ha l'obbligo e la possibilità di controllare la gestione; è quindi chiamato a rispondere in caso di omesso o insufficiente controllo dei bilanci

  • TUIR, art. 5

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione; applicabile anche al socio accomandante quando sussiste la possibilità/obbligo di controllo che consente l'imputazione

Massime di principio

  • La qualifica formale di "accomandante" (socio limitato) non esclude automaticamente l'imputazione del reddito societario al socio se questi ha la possibilità o l'obbligo di controllo sulla gestione.
  • Per opporsi a un accertamento basato su art. 5 TUIR il socio deve dimostrare l'effettiva impossibilità o l'assenza di poteri/mezzi per esercitare controllo (es. clausole statutarie, esclusione documentata dall'accesso ai libri sociali, comportamenti degli amministratori che abbiano reso impossibile il controllo).
  • La responsabilità delineata dall'art. 2320 c.c. può giustificare l'imputazione fiscale proporzionale: omesso controllo contabile può essere considerato elemento idoneo a ricondurre il reddito a ciascun socio.
  • È essenziale conservare e produrre documentazione (statuto, verbali, richieste di informazioni, risposte) che provi il grado reale di partecipazione e controllo esercitato o la sua impossibilità.
  • La valutazione è fattuale: la giurisprudenza richiede un accertamento sulle concrete possibilità di controllo e non solo sulla veste giuridica; ogni caso va esaminato per i fatti specifici.
  • I precedenti della Cassazione e della Corte Costituzionale sono rilevanti per verificare i limiti e le condizioni dell'applicazione dell'art. 5 TUIR e per costruire difese fondate sulla dimostrazione dell'assenza di poteri di controllo.

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