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Sentenza

Sentenza n. 504/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE della sentenza n. 66/2023 emessa e pubblicata il 28.02.2023 dal Tribunale di Udine, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Marina Vitulli notificata all'Amministrazione in data 06.03.2023, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Ministero aveva ottemperato al giudicato dopo la proposizione del ricorso. Ha condannato l'Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, e a rimborsare il contributo unificato versato.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza n. 66/2023 del Tribunale di Udine, Giudice del Lavoro, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 66/2023, pubblicata il 28 febbraio 2023 e notificata all'Amministrazione il 6 marzo 2023, non impugnata e passata in giudicato. Dal testo non emergono ulteriori motivi o specifiche statuizioni del giudicato da eseguire.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che non resti al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alla rifusione - in favore della ricorrente - delle spese processuali in misura di €.1000,00 oltre accessori dovuti ex lege ed al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa;

    La cessazione della materia del contendere consegue all'intervenuta soddisfazione della pretesa durante il giudizio; la sentenza regola inoltre le spese in favore della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione della domanda, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • L'ottemperanza intervenuta solo dopo l'avvio del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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