Cassazione Penale, Sentenza n. 3767/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari per manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari attuali, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato. Il ricorrente ha sostenuto che gli ultimi fatti contestati risalgono all'11/10/2022 e che è intervenuta la cessazione dell'attività di amministrazione condominiale a lui riferibile, con nuovo rapporto di lavoro senza potere di spesa e con rassicurazioni del nuovo datore di lavoro che avrebbero reso impossibile la commissione di nuovi reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non consentito: ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione ampia, logica e approfondita circa l'attualità delle esigenze cautelari, richiamando la gravità degli indizi, la modalità sistematica delle condotte (numerosi episodi di appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p. con le aggravanti previste), la predisposizione di mezzi e persone, i dati personologici del ricorrente e la continuità fra la nuova attività professionale e il contesto in cui maturavano le condotte, nonché la possibilità concreta di ricevere somme nell'ambito delle assemblee condominiali. La Corte ha inoltre ribadito che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto. Conseguentemente il provvedimento cautelare è rimasto confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma equa di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
Norma che punisce l'appropriazione indebita: la sentenza si riferisce a numerosi episodi contestati in questa fattispecie, valutati come gravemente indizianti ai fini delle esigenze cautelari.
art. 61, n. 7) e n. 11) c.p.
Aggravanti richiamate per la quantificazione e la gravità delle condotte; tali circostanze hanno inciso sulla valutazione della gravità indiziaria e del rischio di reiterazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Principio procedurale che limita la formulazione del motivo in cassazione e giustifica la sintesi del ricorso nella motivazione; la Corte ricorda i limiti della censura in Cassazione rispetto alla valutazione dei fatti.
Giurisprudenza: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01
Principio consolidato secondo cui il controllo di legittimità sulle misure cautelari non include la rinnovazione della ricostruzione dei fatti né la rivalutazione dell'attendibilità delle fonti: sono inammissibili censure che si traducano in una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari personali è insufficiente proporre una diversa valutazione dei fatti: occorre indicare un vizio di diritto o una manifesta illogicità nella motivazione effettivamente confrontata punto per punto.
- La mera anterioreità temporale degli ultimi fatti contestati non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione; il giudice valuta il contesto complessivo (modus operandi, organizzazione, predisposizione di mezzi e persone, dati personologici).
- La modifica dell'attività lavorativa del indagato o le rassicurazioni del datore di lavoro possono essere rilevanti solo se concreti, verificabili e idonei a rimuovere il rischio concreto di reiterazione; dichiarazioni generiche non sono decisive.
- Per contestare l'attualità delle esigenze cautelari è necessario un confronto specifico con gli elementi probatori richiamati dal giudice di merito, non una lettura parcellizzata o alternativa dei fatti.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato contro misure cautelari rischia la condanna alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende); il ricorso in Cassazione richiede un solido fondamento giuridico.
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