Cassazione Penale, Sentenza n. 43764/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale denunciava la errata derubricazione del fatto nella fattispecie di lieve entita' (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), sulla base dell'elevato quantitativo lordo di stupefacente (1.195,68 g marijuana e 356,30 g hashish), dell'eterogeneita' delle sostanze, delle modalita' di occultamento e confezionamento e della sicura efficacia drogante. L'imputato deduceva, invece, l'insussistenza del reato per ridotta capacita' drogante (bassa percentuale di principio attivo e destinazione in parte ad uso personale) e contestava la determinazione della pena (riconosciuta recidiva e mancato prevalere delle attenuanti generiche).
La decisione
La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il motivo della Procura generale: i valori ponderali lordi, pur superiori alle soglie statistiche richiamate in precedenti pronunce, non sono vincolanti e devono essere valutati insieme ad altri elementi (in particolare la concentrazione di principio attivo). Nel caso specifico la droga, pur dotata di efficacia, mostrava percentuali di principio attivo molto basse (0,5% - 3,9%) e parte della sostanza era destinata ad uso personale, circostanze che hanno giustificato l'applicazione dell'art. 73, comma 5. La Corte ha inoltre chiarito che modalita' di confezionamento, occultamento e la presenza di un bilancino sono indizi utili a valutare la destinazione a cessione ma risultano tendenzialmente neutrali quanto alla maggiore offensivita' del fatto; tali elementi non imponevano la qualificazione come fattispecie piu' grave. I motivi avanzati dall'imputato sulla pena (recidiva e prevalenza delle attenuanti) sono stati ritenuti infondati perche' la Corte d'appello aveva motivato compiutamente. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Il comma 5 (fatto lieve) va valutato complessivamente e sinergicamente con tutti i criteri indicati; il dato ponderale lordo non costituisce soglia vincolante ma elemento da confrontare con la qualita'/concentrazione del principio attivo e con le restanti circostanze del caso. Il comma 4 riguarda la fattispecie piu' grave che puo' emergere ove gli elementi complessivi mostrino maggior offensivita'.
D.L. 123/2023 conv. in L. 159/2023 (c.d. Decreto Caivano)
modifica/integrazione art. 73, comma 5
Ha introdotto un'aggravante nel regime del fatto lieve quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'; conferma che fattispecie di lieve entita' e attivita' continuativa di spaccio non sono necessariamente incompatibili e che la non occasionalita' incide sulla gravita'.
Massime di principio
- La valutazione della "lieve entita'" ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990 e' globale: il peso lordo dello stupefacente e' un elemento rilevante ma non determinante da solo.
- La purezza o concentrazione del principio attivo e' cruciale: quantitativi elevati di sostanza a bassa percentuale di principio attivo possono giustificare il riconoscimento del fatto lieve.
- Modalita' di confezionamento (divisione in dosi), occultamento e la presenza di strumenti di pesatura sono indizi rilevanti per la destinazione alla cessione, ma sono tendenzialmente neutrali rispetto alla misura della offensivita' complessiva e non bastano da soli a far rientrare il fatto nella fattispecie piu' grave.
- I valori soglia indicati da giurisprudenza statistica (es. pronunce che riportano medie/limiti) hanno valore orientativo: il giudice di merito deve motivare esplicitamente quando discosta da tali indicazioni.
- La non occasionalita' o la ripetizione dell'attivita' puo' aggravare la posizione, ma la semplice organizzazione minima o la cessione ripetuta nel tempo non escludono automaticamente il riconoscimento dell'art. 73, comma 5.
- In caso di contestazione sulla pena (recidiva o prevalenza di attenuanti), la Corte di merito dispone di ampia discrezionalita' e la sua motivazione deve essere adeguatamente confrontata per risultare censurabile in sede superiore.
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