Sentenza n. 1209/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 387 del 22 settembre 2023, che aveva ordinato l’accredito di 1.000 euro sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vicenza, passata in giudicato e notificata al Ministero, deducendo la perdurante mancata esecuzione dell’obbligo di costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e di accreditarvi la somma complessiva di 1.000 euro. Ha chiesto inoltre la fissazione di un termine per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto. Ha ordinato al Ministero di accreditare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, 1.000 euro sul portafoglio Carta docente della ricorrente, per le finalità previste dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione commissariale previa istanza della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando le modalità e i termini dell’adempimento.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto ammissibile dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa dell’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e della relativa provvista economica.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
La sentenza ottemperanda aveva individuato in tali disposizioni le modalità e le funzionalità per la costituzione e l’utilizzo della Carta docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando il giudicato imponga all’amministrazione uno specifico obbligo di facere o di dare.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di una specifica statuizione del giudicato rimasta ineseguita e in assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato, precisando le modalità necessarie per rendere effettivo il comando giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato e all’istanza della parte interessata.
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