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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21744/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che la manifesta infondatezza del motivo comporta l'inammissibilità e preclude il rilievo di eventuali cause estintive maturate dopo la pronuncia della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo un unico motivo: violazione delle norme sulla prescrizione, per asserito erroneo calcolo del termine di prescrizione del reato di truffa ascrittogli. Secondo la prospettazione difensiva, il dies ad quem del termine ex artt. 157 e 161 c.p. sarebbe stato determinato in modo non corretto dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, anche seguendo il calcolo corretto prospettato dal difensore, il reato si sarebbe comunque prescritto solo il 31 gennaio 2025, dunque in data successiva alla sentenza d'appello del 23 settembre 2024; pertanto, al momento della decisione impugnata non era ancora maturata alcuna causa estintiva rilevante.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Richiamato per il calcolo del termine di prescrizione del reato; la Corte afferma che, anche applicandolo correttamente, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 157 c.p. per la determinazione del termine finale di prescrizione; la Corte esclude che dal suo corretto computo discendesse la maturazione della causa estintiva prima della decisione impugnata.

  • art. 606 c.p.p.

    Non espressamente indicato nel testo, ma il ricorso è valutato come manifestamente infondato e quindi inammissibile; il principio applicato è quello per cui un motivo manifestamente infondato non è scrutinabile nel merito come ricorso ammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di prescrizione, il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando, anche adottando il criterio di calcolo prospettato dalla difesa, la causa estintiva risulta comunque maturata dopo la data della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude al giudice di legittimità di rilevare cause estintive del reato sopravvenute dopo la decisione di merito.
  • Il controllo sulla prescrizione deve essere effettuato con riferimento alla data della decisione impugnata: se la prescrizione matura solo successivamente, non può incidere sulla validità della sentenza già pronunciata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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