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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46391/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 02/03/2021 che li aveva in parte confermati e in parte riformati rispetto alle condanne di primo grado per plurime fattispecie di bancarotta (bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta preferenziale) relative al fallimento di tre società (GR Partners s.r.l., Finmari s.r.l., Alfieri s.r.l.). Le questioni principali riguardavano: a) la qualificazione giuridica dei rimborsi e dei versamenti soci (mutuo/finanziamento vs versamento in conto capitale) e l'eventuale incidenza dell'art. 2467 c.c. (postergazione) sulla natura del credito e quindi sulla qualificazione penale (bancarotta preferenziale vs distrattiva); b) la sussistenza del dolo/partecipazione degli amministratori o amministratori di fatto (ruolo e responsabilità dei membri del CdA); c) la prescrizione di talune fattispecie; d) vizi motivazionali, omessa rinnovazione dell'istruttoria e adeguata valutazione delle attenuanti

La decisione

La Suprema Corte ha operato una valutazione mista: - Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente analizzato la natura giuridica dei versamenti/finanziamenti soci (mutuo vs conferimento/in conto capitale) e l'applicazione dell'art. 2467 c.c., questione che richiede accertamenti di fatto: per tal motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio, limitatamente alle contestazioni inerenti i capi 4), 8), 9) e 10) nei confronti di Monica Manescalchi, Mario Nencini e Riccardo Rosi, affinché la Corte territoriale di merito riesamini la qualificazione giuridica delle operazioni e, se del caso, verifichi l'eventuale prescrizione; - Ha rigettato i ricorsi di Vanni Bellincioni e Giancarlo Cecchi, confermando le loro condanne per il capo 6) (bancarotta fraudolenta per distrazione relativa ai finanziamenti infruttiferi da GR Partners a Finmari) e motivazioni di merito riguardanti il loro coinvolgimento e la sussistenza della distrazione; - Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Riccardo Fusi, atteso che questi aveva definito la sua posizione in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; - Ha respinto altri motivi strettamente afferenti a doglianze di fatto o a richieste di rinnovazione istruttoria ritenute infondate o improprie in sede di legittimità. In sintesi: annullamento con rinvio per alcuni imputati e capi per la necessità di approfondire la natura dei versamenti soci; conferma delle condanne per altri ricorrenti e inammissibilità per Fusi.

Norme richiamate

  • art. 2467 cod. civ.

    Disciplina la postergazione dei crediti dei soci nei confronti della società in caso di squilibrio patrimoniale: i finanziamenti dei soci possono essere posti in regime di postergazione; la qualificazione del versamento come mutuo (credito postergabile) oppure come versamento in conto capitale (nessun diritto di rimborso) è decisiva ai fini della qualificazione penale delle restituzioni

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata nelle imputazioni relative alla bancarotta: riguarda i reati di bancarotta e gli elementi della fattispecie; la Corte ha richiamato la necessità di verificare se le restituzioni ai soci integrino bancarotta preferenziale o distrattiva

  • art. 223 legge fallimentare

    Riguarda la bancarotta fraudolenta per distrazione: la Corte ha valutato che alcune condotte erano state inquadrate come distrattive e ha confermato tale inquadramento per alcuni imputati; tuttavia ha disposto rinvio per approfondire la natura giuridica di taluni versamenti

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma concernente la bancarotta preferenziale: la corretta applicazione rispetto ai rimborsi ai soci richiede verifica della natura del versamento (mutuo vs conferimento) e della situazione patrimoniale all'epoca

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Prevede la definizione del processo in appello con stipulazione di accordo (concordato): la scelta di Fusi di definire la posizione ai sensi di tale norma ha portato la Corte di Cassazione a dichiararne il ricorso inammissibile per i motivi di merito oggetto di quella rinuncia

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la loro motivazione: i ricorrenti contestavano la mancata o sintetica valutazione delle attenuanti da parte della Corte di merito; la Cassazione ha rimandato la valutazione sull'attenuazione in relazione alle questioni di merito rinviate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Trattasi della declaratoria di prescrizione: la Corte ha ricordato i limiti della rinuncia alla prescrizione e che la questione potrà divenire rilevante dopo la nuova qualificazione dei fatti in sede di rinvio

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione di decidere una questione di diritto nuova purché non richieda nuovi accertamenti di fatto; la Corte ha richiamato questo potere per fissare principi di diritto e rinviare la valutazione fattuale al giudice di rinvio

Massime di principio

  • Per distinguere tra bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta per distrazione è fondamentale determinare la natura giuridica del versamento del socio (mutuo/finanziamento vs versamento in conto capitale): la qualificazione contabile e la causa dell'apporto (iscrizione in bilancio, volontà delle parti, documentazione) sono elementi decisivi
  • L'art. 2467 c.c. (postergazione dei finanziamenti soci) incide sulla qualificazione del credito ma non trasforma automaticamente un finanziamento in un conferimento: occorre valutare la causa economica dell'operazione e la situazione patrimoniale della società al momento dell'erogazione
  • Se la qualificazione dei fatti richiede accertamenti di fatto (es. natura dei versamenti, documentazione di bilancio, comportamento delle parti), la Cassazione può fissare principi di diritto ma deve rinviare il giudizio ai giudici di merito per le valutazioni probatorie
  • La definizione della posizione dell'imputato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. limita la possibilità di Cassazione di sindacare le questioni di merito dedotte in grado di appello; ricorsi afferenti motivi rinunciati possono risultare inammissibili
  • La dichiarazione o la valutazione della prescrizione può dipendere da questioni di qualificazione giuridica che la Corte di legittimità può indicare come rilevanti, ma la verifica concreta della prescrizione quando richiede accertamenti di fatto deve essere rimessa al giudice del rinvio
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o l'escussione di consulenti tecnici va adeguatamente motivata in sede di appello; la rinuncia del pubblico ministero o la mancata opposizione della difesa incidono sulla valutazione di legittimità circa eventuali vizi procedurali
  • L'istituto della 'bancarotta riparata' richiede un reintegro effettivo e anteriore al fallimento; la mera trasformazione contabile o operazioni infragruppo non costituiscono automaticamente riparazione

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