Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2247/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza n. 1292/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, notificata il 13 agosto 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esatta e integrale esecuzione del titolo, mediante l’accredito della Carta del Docente con l’importo di euro 500,00 in favore della prima ricorrente, relativo ai contratti a tempo determinato dell’anno scolastico 2023/2024, e di euro 1.000,00 in favore della seconda ricorrente, relativo ai contratti degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali. È stata inoltre chiesta la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il Commissario dovrà operare entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che gli atti del Commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. L’incarico è stato dichiarato non remunerato, ritenendosi l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’adempimento e di nominare un Commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    È applicabile quando sussistono un titolo esecutivo passato in giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione; consente di impartire le prescrizioni necessarie per l’esecuzione e di nominare un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano modalità e funzionalità della Carta del Docente, la cui attribuzione costituisce oggetto dell’esecuzione del giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    La previsione sulla gratuità dell’incarico del Commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    È richiamato quale disposizione intervenuta sulla disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001, applicata analogicamente quanto alla gratuità dell’incarico commissariale.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato e sono decorsi i termini previsti dalla legge per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione puntuale e completa del titolo entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna dell’Amministrazione all’attribuzione di una prestazione o al pagamento di somme, il giudice può nominare un Commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di persistente inerzia, stabilendo anche un termine per l’esercizio dell’incarico.
  • L’incarico di Commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso per il Commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi alle condanne pecuniarie può essere applicata per analogia anche ad altri giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto condanne al pagamento di somme, quando il Commissario appartenga alla stessa Amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il Commissario ad acta nominato in un giudizio amministrativo deve depositare gli atti e i documenti dell’incarico esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.