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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02816/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha respinto il terzo e il quarto motivo e ha dichiarato assorbito il quinto. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato risolto un contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti del rapporto sostanziale e aveva condannato la promittente venditrice a restituire al promissario acquirente euro 45.000,00 a titolo di acconto e a pagare euro 110.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi. La società contribuente ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato la tassazione proporzionale, deducendo: (1) violazione dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la decisione giudiziale andava tassata in misura fissa perché conteneva una pronuncia di risoluzione del contratto e restituzione di somme, fattispecie speciale prevalente sulla condanna al pagamento; (2) in subordine, errata mancata distinzione tra la componente restitutoria (restituzione della caparra/acconto) e quella risarcitoria (doppio della caparra); (3) violazione degli obblighi di motivazione e di allegazione dell'atto richiamato; (4) nullità della motivazione della sentenza d'appello per asserita apparenza/perplessità; (5) spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: la condanna al doppio della caparra confirmatoria, quando segue a una pronuncia che scioglie il contratto per recesso del promissario acquirente ex art. 1385, comma 2, c.c., ha funzione ripristinatoria e va tassata in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, non in misura proporzionale ex lett. b). Sono stati invece rigettati il quarto motivo, perché la motivazione della sentenza tributaria, pur sintetica, era esistente e non apparente, e il terzo motivo, perché il contribuente conosceva già il provvedimento giudiziario e in materia tributaria è sufficiente il richiamo per estremi dell'atto. Il quinto motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. b), tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    prevede l'imposta proporzionale per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria che recano condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni; ha portata generale rispetto alla lett. e).

  • art. 8, comma 1, lett. e), tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    prevede l'imposta in misura fissa per i provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto; si applica anche alle statuizioni restitutorie/ripristinatorie conseguenti a scioglimento del vincolo negoziale e al recesso giudizialmente accertato assimilato alla risoluzione.

  • art. 1385, comma 2, c.c.

    il recesso del promissario acquirente per inadempimento del promittente venditore, con effetti collegati alla caparra confirmatoria, comporta scioglimento del vincolo e può fondare la condanna al doppio della caparra con funzione ripristinatoria.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione per mancanza o apparenza della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il "minimo costituzionale" della motivazione e il controllo di legittimità limitato ai casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato per la censura di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione alla riformulazione che ha ridotto il sindacato sulla motivazione al "minimo costituzionale".

  • art. 7, L. n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente sul tema dell'allegazione/chiara indicazione degli atti richiamati nell'avviso di liquidazione.

  • art. 3, L. n. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente come parametro dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la tassazione in misura proporzionale prevista per le condanne al pagamento di somme opera come regola generale, ma cede alla disciplina speciale dell'imposta in misura fissa quando la sentenza dichiari la nullità, l'annullamento o la risoluzione di un contratto e la condanna abbia funzione meramente restitutoria o ripristinatoria dello status quo ante.
  • La condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, se conseguente a recesso giudizialmente accertato e allo scioglimento del contratto preliminare per inadempimento, non esprime autonomo incremento di ricchezza ma realizza il ripristino della situazione patrimoniale anteriore; pertanto è soggetta a imposta di registro in misura fissa.
  • Il recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., quando accertato in giudizio, è assimilabile alla risoluzione ai fini dell'art. 8, lett. e), della tariffa del d.P.R. n. 131/1986, poiché determina il venir meno ex tunc degli effetti del contratto e rende applicabili le statuizioni restitutorie accessorie.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
  • In materia tributaria, l'allegazione materiale dell'atto richiamato nell'avviso non è necessaria quando il contribuente ne abbia già conoscenza e l'atto sia identificato con sufficiente precisione tramite i suoi estremi; ciò basta a soddisfare l'esigenza di comprensione della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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