Sentenza n. 2671/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1441/2024, RG n. 14678/2023, resa in data 20 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, e depositata in data 22 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo derivante dalla sentenza n. 1441/2024 del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato. La sentenza azionata aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per cinque anni scolastici, mediante buoni elettronici del valore di € 500,00 per ciascun anno, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia e la sua notificazione in forma esecutiva, sostenendo che il Ministero non vi avesse dato esecuzione. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, compiendo ogni atto e adempimento necessario e corrispondendo alla ricorrente quanto dovuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se antecedente. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere, su richiesta della ricorrente, entro i successivi sessanta giorni e anche mediante eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del Commissario, determinato in € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di € 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari. Quanto alle somme accessorie successive al titolo azionato, il giudice ha precisato che nell’ottemperanza sono riconoscibili gli interessi sulle somme oggetto del giudicato e le spese funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari all’introduzione del giudizio di ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di conseguenze della libera scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e adottando le misure necessarie in caso di ulteriore inerzia.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono il quadro normativo dell’azione di ottemperanza, esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, anche emessa dal giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato valorizzato dal TAR quale presupposto per l’esperimento dell’ottemperanza.
DPCM 28 novembre 2016
Individua le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, cui la sentenza del giudice ordinario aveva subordinato l’utilizzo dei buoni riconosciuti.
artt. 474 e seguenti c.p.c.
Sono richiamati per distinguere le spese del precetto e delle procedure di esecuzione forzata civile, non riconoscibili nell’ottemperanza quando derivino dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l’amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente agli obblighi conformativi e patrimoniali derivanti dal titolo.
- La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato e della notificazione del titolo, consente di ritenere sussistente l’inesecuzione della pronuncia, soprattutto quando sia decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a operare, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Le spese successive al titolo giudiziale sono riconoscibili in sede di ottemperanza soltanto quando siano funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o all’introduzione del giudizio di ottemperanza; non sono invece dovute le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, perché dipendono dalla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti diversi dall’ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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