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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27412/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di lavori di somma urgenza eseguiti da un'impresa su incarico asseritamente conferito da un funzionario provinciale. Il giudice di primo grado aveva rigettato sia la domanda principale di pagamento proposta contro il funzionario, sia la domanda subordinata di arricchimento senza causa verso la Provincia, ritenendo mancanti l'atto formale di conferimento dell'incarico, la delibera autorizzativa, l'impegno contabile e il verbale di somma urgenza. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha condannato il funzionario al pagamento del corrispettivo, ritenendo provato il conferimento dell'incarico. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notifica e sulla prescrizione, sostenendo che la costituzione in mora non si fosse validamente perfezionata perché la raccomandata era stata inviata al luogo di lavoro e non all'abitazione; 2) violazione dell'art. 2729 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su presunzioni e prove testimoniali senza adeguata motivazione e senza disporre l'esibizione di documenti presso la Provincia; 3) violazione della norma che disciplina la responsabilità per lavori di somma urgenza svolti per enti locali, sostenendo che la fattispecie fosse stata sussunta erroneamente nella norma regolatrice; 4) omesso esame di documenti asseritamente decisivi, tra cui una certificazione provinciale sulle missioni del funzionario e una nota che attribuiva la pratica a un direttore dei lavori diverso dal ricorrente, dai quali avrebbe dovuto emergere l'estraneità del funzionario ai fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la costituzione in mora è atto recettizio per il quale è sufficiente che l'intimazione giunga nella sfera di conoscenza del destinatario e che l'indirizzo di lavoro possa integrare il luogo di recapito rilevante ai sensi dell'art. 1335 c.c. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito, formulati in modo generico o privi della necessaria specificità, e comunque perché il giudizio di fatto e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità del recapito della raccomandata, ma ritenuto non decisivo perché per la costituzione in mora non sono richieste formalità particolari di trasmissione.

  • art. 2946 c.c.

    Evocato nel primo motivo in relazione alla prescrizione ordinaria, ma la Corte non accoglie la censura perché la prescrizione è stata ritenuta interrotta dalla costituzione in mora validamente pervenuta al destinatario.

  • art. 1335 c.c.

    La dichiarazione recettizia si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, inteso come luogo nella sua sfera di dominio e controllo, anche se coincidente con il luogo di lavoro.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per censurare l'uso delle presunzioni, ma la Corte reputa la doglianza inammissibile perché mira a una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è qualificato come strumento istruttorio discrezionale, residuale e insindacabile in cassazione se il diniego non è sorretto da motivazione specifica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve essere specifico e intelligibile, con puntuale dimostrazione del contrasto tra la sentenza impugnata e le norme invocate.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    La censura è inammissibile se non indica in modo specifico le ragioni della dedotta violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile quando la doglianza mira sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o non indica in modo specifico il contenuto decisivo degli atti richiamati.

  • art. 23 d.l. n. 66 del 1989

    Norma richiamata come base della pretesa di responsabilità diretta per i lavori di somma urgenza; la censura del ricorrente sulla sua applicazione è stata dichiarata generica e quindi inammissibile.

  • art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000

    Norma ritenuta dalla Corte territoriale quale disciplina confluita e applicabile alla fattispecie dei lavori di somma urgenza per enti locali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il richiamo all'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La costituzione in mora, quale atto recettizio stragiudiziale, interrompe la prescrizione quando l'intimazione di pagamento perviene nella sfera di conoscenza del debitore; non sono richieste forme solenni né modalità di recapito tipizzate, essendo sufficiente un indirizzo concretamente riferibile al destinatario.
  • Ai fini dell'art. 1335 c.c., per "indirizzo del destinatario" deve intendersi anche il luogo di ordinaria frequentazione per l'attività lavorativa, purché inserito nella sua sfera di dominio e controllo e idoneo a consentire la ricezione dell'atto.
  • Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale sono inammissibili quando, pur formalmente prospettate come errori di diritto, mirano in realtà a una nuova valutazione dei fatti, delle testimonianze e dei documenti compiuta dal giudice di merito.
  • La valutazione dell'attendibilità delle prove, la selezione delle risultanze ritenute decisive e il giudizio sulla concludenza del materiale probatorio spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è esistente e non meramente apparente.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e discrezionale; il suo mancato esercizio o il rigetto dell'istanza non è normalmente censurabile in cassazione, salvo specifiche violazioni di legge o assoluta mancanza dei presupposti.
  • Una censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve indicare con precisione le norme asseritamente violate e spiegare in modo argomentato il contrasto tra la decisione impugnata e la regola di diritto applicabile; la mera affermazione di erroneità è insufficiente.
  • Il vizio di omesso esame di documenti decisivi richiede che il contenuto del documento sia riportato specificamente e che la sua decisività sia dimostrata; non basta richiamare atti non trascritti o prospettarne un diverso apprezzamento probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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