Sentenza n. 285/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) 23 giugno 2023, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente a oggetto il decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del 15 febbraio 2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva dichiarato improcedibile la domanda di annullamento e respinto la domanda di accertamento dell'illegittimità, ai fini risarcitori, del decreto di trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado con due motivi. Il primo denunciava eccesso di potere per carenza o insufficienza di motivazione, ingiustizia manifesta e illogicità, nonché violazione dell'art. 27, comma 2, Cost., sostenendo che il provvedimento di trasferimento si fosse fondato sulle contestazioni penali mosse alla moglie senza spiegare adeguatamente il nesso causale tra tali vicende, il prestigio dell'amministrazione e la posizione lavorativa del dipendente. L'appellante rilevava inoltre che prestava servizio con mansioni non investigative, in una sede diversa da quella in cui si sarebbero verificati i fatti, e che il proprio curriculum era privo di rilievi disciplinari o professionali. Il secondo motivo denunciava difetto di motivazione, omessa comparazione tra interesse pubblico e interessi personali e familiari del dipendente, violazione degli artt. 3, comma 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché dei principi di proporzionalità e adeguatezza. In particolare, contestava la scelta di una sede molto lontana e onerosa, sostenendo che essa arrecasse un pregiudizio sproporzionato alla vita familiare, all'assistenza dei figli e alla situazione economica, mentre sarebbero state disponibili sedi meno gravose.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che il trasferimento per incompatibilità ambientale, previsto dall'art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982, costituisca espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non abbia natura sanzionatoria o disciplinare e non richieda né una comparazione tra le esigenze organizzative degli uffici né una particolare motivazione sui criteri geografici utilizzati per individuare la nuova sede. Il presupposto essenziale è l'esistenza oggettiva di una situazione riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede, idonea a incidere sul prestigio, sul decoro o sulla funzionalità dell'amministrazione e rimovibile mediante l'assegnazione ad altra sede. Nel caso concreto, il provvedimento indicava la gravità delle contestazioni penali a carico della moglie, il suo ruolo non marginale in un contesto criminale e mafioso, il contesto sociale in cui il dipendente operava, l'incidenza dei delitti di stampo mafioso e il possibile pregiudizio per il prestigio dell'amministrazione e per la serenità nello svolgimento del servizio. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a spiegare il rapporto causale tra la vicenda familiare e l'incompatibilità ambientale, senza necessità di imputare al dipendente specifici comportamenti illeciti o disciplinarmente rilevanti. Il Collegio ha inoltre ritenuto non irragionevole né sproporzionata la sede individuata, poiché l'amministrazione aveva spiegato perché le sedi richieste non fossero idonee a rimuovere l'incompatibilità, tenuto conto della distanza tra i territori, della competenza giudiziaria e dei collegamenti tra le consorterie operanti nelle province interessate. La disponibilità di una sede astrattamente meno gravosa non determina di per sé l'illegittimità del trasferimento, salvo travisamento dei fatti, illogicità, abnormità o intento punitivo. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982
«Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»
Attribuisce il fondamento normativo al trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, misura ampiamente discrezionale e non sanzionatoria, subordinata all'esistenza di una situazione oggettiva lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell'amministrazione e rimovibile mediante l'assegnazione ad altra sede.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento, residuando l'interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti ai soli fini risarcitori.
art. 27, comma 2, Cost.
Invocato dall'appellante in relazione alla necessità di non fondare il trasferimento sulle contestazioni penali rivolte alla moglie; la censura è stata respinta, poiché il trasferimento non ha natura sanzionatoria e si fonda sulla situazione oggettiva incidente sul prestigio e sul buon funzionamento dell'amministrazione.
artt. 3, comma 2, 29, 30 e 31 Cost.
Invocati a tutela della vita familiare e degli obblighi di assistenza; il Collegio ha ritenuto recessivi gli interessi personali e familiari del dipendente rispetto all'interesse pubblico al buon funzionamento e al prestigio dell'amministrazione.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i soggetti coinvolti.
Massime di principio
- Il trasferimento di un dipendente della Polizia di Stato per incompatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982, non ha natura sanzionatoria o disciplinare e non presuppone l'imputazione al dipendente di comportamenti penalmente o disciplinarmente illeciti.
- Il presupposto del trasferimento per incompatibilità ambientale è l'esistenza oggettiva di una situazione di fatto, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede, idonea a ledere il prestigio, il decoro o la funzionalità dell'amministrazione e suscettibile di rimozione mediante l'assegnazione ad altra sede.
- Nel sindacare un trasferimento per incompatibilità ambientale, il giudice deve verificare l'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e la proporzionalità del rimedio, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle ampiamente discrezionali dell'amministrazione circa la sede di destinazione.
- La motivazione del trasferimento può fondarsi su vicende giudiziarie riguardanti un prossimo congiunto del dipendente, quando l'amministrazione espliciti il collegamento tra tali vicende, il contesto ambientale e il possibile pregiudizio per il prestigio, la serenità operativa o il buon andamento dell'ufficio; non è necessario dimostrare un danno già verificatosi né un diretto coinvolgimento del dipendente.
- La scelta della sede di destinazione non è illegittima per il solo fatto che esista una soluzione meno gravosa per il dipendente. Essa diviene censurabile quando risulti viziata da travisamento dei fatti, illogicità, abnormità o quando il trasferimento sia privo di collegamento con l'incompatibilità e assuma carattere sostanzialmente punitivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →