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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6313/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena (2 mesi e 20 giorni di arresto, €1.200 di ammenda, sostituiti con lavoro di pubblica utilità, e sospensione della patente per 2 anni) denunciando: 1) mancanza di motivazione sulla determinazione della sanzione amministrativa accessoria nella misura massima; 2) omissione nel disporre la sospensione dell'esecutività della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) fino alla conclusione positiva del lavoro di pubblica utilità. Il motivo accolto riguarda il secondo profilo, in quanto l'art.186 comma 9-bis C.d.S. prevede la riduzione alla metà della durata della sanzione amministrativa accessoria in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, e l'esecuzione immediata della sospensione mortificherebbe tale aspettativa.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria. Ha sospeso, per l'effetto, l'efficacia della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dell'effettivo svolgimento e dell'esito del lavoro di pubblica utilità. Ha rigettato il ricorso per il resto (in particolare il motivo sulla durata della sospensione della patente è stato ritenuto infondato, essendo i due anni il minimo edittale raddoppiato per la circostanza che il veicolo era di proprietà di persona estranea al reato).

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2-sexies

    Indicano la sanzione per guida in stato di ebbrezza con le relative misure accessorie; la durata della sospensione applicata (due anni) è conforme al minimo edittale, raddoppiato perché il veicolo apparteneva a persona estranea al reato

  • Codice della Strada, art. 186 comma 9-bis

    Prevede che in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità la sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) debba essere ridotta alla metà; da ciò deriva l'obbligo del giudice di sospendere l'efficacia della sanzione accessoria fino alla valutazione dell'esito del lavoro sostitutivo

  • Codice di Procedura Penale, art. 620 lett. i)

    Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di provvedere direttamente quando il giudice di merito non abbia disposto quanto previsto (es. omissione della sospensione dell'esecutività delle statuizioni accessorie)

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.4, n.48330/27-09-2017 Braghetto; n.12262/08-02-2018)

    Conferma l'orientamento secondo cui, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve quantificare le misure accessorie nei limiti edittali e sospenderne l'efficacia in attesa dell'esito del lavoro, con possibilità di estinzione o riduzione se l'esito è positivo

Massime di principio

  • Se il giudice sostituisce pena detentiva o pecuniaria con lavoro di pubblica utilità, deve sospendere l'efficacia delle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione patente, confisca) fino alla verifica dell'esito del lavoro di pubblica utilità
  • In caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, l'art.186 c.9-bis C.d.S. consente la riduzione della sanzione amministrativa accessoria alla metà: l'esecuzione anticipata della sanzione pregiudicherebbe tale diritto e quindi va evitata
  • La durata della sospensione della patente va valutata nei limiti edittali previsti dalla norma e può essere aumentata (raddoppiata) quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato; occorre motivare chiaramente tale determinazione
  • In caso di omessa sospensione dell'esecutività delle misure accessorie il ricorrente può chiedere l'annullamento limitato di tale omissione e la Corte di Cassazione, anche ai sensi dell'art.620 c.p.p., può correggere direttamente l'omissione
  • Per una corretta tutela dell'interesse dell'imputato alla riduzione prevista dalla legge, è buona prassi che il provvedimento che sostituisce la pena indichi espressamente la sospensione dell'esecutività delle misure accessorie fino alla verifica dell'esito del lavoro di pubblica utilità

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