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Sentenza

Sentenza n. 4600/2026 - Roma, Sezione 4Q

per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell’illegittima esclusione del ricorrente dalla nomina al posto di giudice di pace, disposta con la deliberazione del C.S.M. pubblicata il 9 giugno 2021;

Giustizia amministrativa202302775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: domanda risarcitoria per i danni derivanti dall’illegittima esclusione dalla procedura di nomina a giudice onorario di pace e dai ritardi nella nomina e nell’immissione nelle funzioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato alla procedura per la copertura di posti di giudice di pace presso il distretto della Corte d’appello di Catania, quando aveva 57 anni. Dopo l’ammissione al tirocinio e il suo positivo svolgimento, era stato escluso dal CSM perché, alla data della deliberazione di nomina, aveva superato il limite anagrafico di 60 anni previsto dall’art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 116/2017 e dal bando. La deliberazione di esclusione era stata annullata dal Consiglio di Stato, che aveva ritenuto illegittima la clausola del bando che collegava il requisito dell’età alla data, incerta, della deliberazione di nomina, in contrasto con la regola generale secondo cui i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il ricorrente era stato successivamente nominato dal CSM il 26 ottobre 2022 e immesso nelle funzioni il 7 giugno 2023. Con l’azione risarcitoria ha chiesto il ristoro del danno professionale, del danno da perdita di chance e del danno patrimoniale, quantificato in euro 72.000,00, lamentando sia l’illegittima esclusione sia il ritardo nella nomina e nell’immissione nelle funzioni. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; il CSM ha contestato la fondatezza della domanda.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto corretta la notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia a mero titolo di litis denuntiatio. Nel merito ha rigettato la domanda risarcitoria. L’illegittimità dell’esclusione, già accertata dal Consiglio di Stato, non è stata ritenuta sufficiente a fondare automaticamente la responsabilità dell’amministrazione: il danneggiato deve provare tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria, compreso l’elemento soggettivo della colpa, il danno-conseguenza e il nesso causale. La colpa è stata esclusa perché il quadro normativo sul momento di possesso del requisito anagrafico era suscettibile di interpretazioni contrapposte, come dimostrato dal diverso esito dei due gradi di giudizio; non risultava quindi un errore interpretativo manifestamente grave né una violazione intenzionale delle regole di correttezza, imparzialità e buona fede. Anche il ritardo nella conclusione della procedura non è stato ritenuto colposo, poiché il bando non fissava un termine per la conclusione, il tirocinio era stato prorogato per l’emergenza epidemiologica e l’amministrazione aveva dovuto acquisire pareri nell’ambito di una procedura complessa. Il tempo intercorso tra la nomina e l’immissione nelle funzioni non è stato imputato al CSM, poiché occorreva il decreto ministeriale previsto dall’art. 7, comma 11, d.lgs. n. 116/2017, adempimento estraneo alla competenza del CSM. In ogni caso, il ricorrente non ha provato il danno non patrimoniale e professionale, che non è risarcibile in re ipsa, né la perdita di chance, per la quale occorre dimostrare una rilevante probabilità del risultato utile e non la mera possibilità. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 116/2017

    età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta

    La norma stabilisce un requisito per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario; la sua applicazione illegittima aveva determinato l’esclusione, ma l’illegittimità dell’atto non comporta automaticamente la colpa risarcitoria dell’amministrazione.

  • art. 7, comma 11, d.lgs. n. 116/2017

    Il decreto ministeriale di recepimento della deliberazione di nomina è necessario per consentire al magistrato onorario di prendere possesso delle funzioni; tale adempimento non rientra nella competenza del CSM.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994

    devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione

    La regola generale delle procedure concorsuali collega il possesso dei requisiti alla scadenza del termine per la domanda e impedisce che il candidato sia esposto a un requisito dipendente da un momento futuro e incerto della procedura.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Nell’azione risarcitoria il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità; non opera il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa riguarda il quantum del danno quando il suo preciso ammontare non sia provabile, ma non supplisce alla prova dell’esistenza del danno.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata in modalità telematica nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • L’illegittimità di un provvedimento amministrativo non fonda automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare anche la colpa dell’amministrazione, il danno-conseguenza e il nesso causale.
  • La colpa dell’amministrazione può essere esclusa quando l’illegittimità derivi dall’interpretazione di un quadro normativo obiettivamente complesso e suscettibile di soluzioni diverse, senza che emerga un errore manifestamente grave o una violazione intenzionale dei doveri di correttezza, imparzialità e buona fede.
  • Nell’azione risarcitoria il giudizio sulla colpa riguarda la complessiva condotta dell’amministrazione e non coincide con il solo giudizio di legittimità sull’atto: l’annullamento del provvedimento non vincola automaticamente l’accertamento della responsabilità risarcitoria.
  • Il danno non patrimoniale e il danno professionale non sono risarcibili in re ipsa; il ricorrente deve allegare e provare concretamente le conseguenze pregiudizievoli della lesione, anche mediante presunzioni.
  • La perdita di chance risarcibile richiede la prova di una rilevante probabilità di conseguire il risultato utile, non essendo sufficiente la mera possibilità astratta; la liquidazione equitativa può operare solo dopo la prova dell’esistenza del danno.
  • Il ritardo amministrativo non integra di per sé la colpa dell’amministrazione quando il procedimento non è soggetto a un termine specifico e la durata è giustificata dalla complessità dell’istruttoria o da circostanze eccezionali.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoGiurisdizione e riparto
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

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