Cassazione Penale, Sentenza n. 7800/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 25/05/2022: Vella contestava la sussistenza e la motivazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso/agevolazione di consorteria) in relazione a diversi reati (tra cui quelli previsti dagli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 e reati in materia di armi), lamentando motivazione contraddittoria, apparente e carente e l'uso di elementi probatori già ritenuti non decisivi; Biundo contestava la condanna per il reato di cui al capo 2) (spaccio), sostenendo che la Corte di appello si era basata su circostanze neutre e su ragionamenti congetturali per riconoscere la responsabilità in relazione a quattro episodi (03/03/2014, 10/03/2014, 17/03/2014, 28/03/2014).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Vella (con condanna alle spese e pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Quanto a Biundo, la Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo 2) (spaccio) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio su quel punto, ritenendo la motivazione di merito apparente e basata su elementi neutri e congetturali.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante per metodo mafioso/agevolazione mafiosa richiede l'accertamento della consapevolezza e della funzionalità della condotta al fine di agevolare l'associazione; la Cassazione conferma che non è sufficiente il mero contatto con soggetti legati alla mafia se non emerge la consapevolezza o la funzionalità rispetto al sodalizio, salvo che comportamenti minacciosi che richiamino l'intervento di un esponente mafioso possano integrare il metodo mafioso agli occhi della vittima.
art. 416 cod. pen.
Riferimento generale al reato di associazione a delinquere; la decisione ricorda la distinzione tra agevolare gli scopi dell'associazione e favorire semplicemente un singolo associato.
artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90
Norme in materia di sostanze stupefacenti (detenzione e cessione); la Corte valuta la congruità della prova rispetto ai singoli episodi contestati per integrare tali reati.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese e della possibile sanzione pecuniaria (a favore della Cassa delle ammende) quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata al ricorrente Vella.
legge 203/1991 (art. 7)
Aggravante richiamata in primo grado e parzialmente disposta nei vari gradi; la Corte di Cassazione aveva in precedenza annullato senza rinvio l'applicazione dell'aggravante per taluni imputati e disposto rinvio per accertamenti per altri, influenzando le questioni sottoposte nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Per l'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) è necessario dimostrare non solo rapporti o contatti con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata, ma la consapevolezza e la funzionalità della condotta rispetto agli scopi del sodalizio; eccezionalmente, minacce che richiamino l'intervento di un noto esponente mafioso possono essere idonee a configurare il metodo mafioso agli occhi della vittima.
- Le sentenze di merito non possono fondarsi su ragionamenti meramente congetturali o su elementi neutri ripetuti: per reati specifici (es. cessione di stupefacenti in date determinate) occorre prova adeguata e motivazione precisa che colleghi l'imputato agli episodi contestati.
- Quando la motivazione della corte d'appello è 'apparente' o insufficiente rispetto alle indicazioni della Cassazione, la Suprema Corte può annullare con rinvio il capo specifico della sentenza per nuovo esame di merito.
- Se la Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per vizi procedurali o per manifesta infondatezza, possono essere disposte sanzioni a carico del ricorrente (spese e contributi alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è importante valutare la fondatezza e la correttezza formale del ricorso prima di proporlo.
- Nei casi che coinvolgono dichiarazioni di collaboratori di giustizia o intercettazioni, la valutazione giudiziale deve sempre verificare la pertinenza e la funzionalità delle condotte rispetto all'aggravante mafiosa, evitando travisamenti probatori dovuti a mere connessioni familiari o di prossimità.
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