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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7800/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 25/05/2022: Vella contestava la sussistenza e la motivazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso/agevolazione di consorteria) in relazione a diversi reati (tra cui quelli previsti dagli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 e reati in materia di armi), lamentando motivazione contraddittoria, apparente e carente e l'uso di elementi probatori già ritenuti non decisivi; Biundo contestava la condanna per il reato di cui al capo 2) (spaccio), sostenendo che la Corte di appello si era basata su circostanze neutre e su ragionamenti congetturali per riconoscere la responsabilità in relazione a quattro episodi (03/03/2014, 10/03/2014, 17/03/2014, 28/03/2014).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Vella (con condanna alle spese e pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Quanto a Biundo, la Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo 2) (spaccio) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio su quel punto, ritenendo la motivazione di merito apparente e basata su elementi neutri e congetturali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante per metodo mafioso/agevolazione mafiosa richiede l'accertamento della consapevolezza e della funzionalità della condotta al fine di agevolare l'associazione; la Cassazione conferma che non è sufficiente il mero contatto con soggetti legati alla mafia se non emerge la consapevolezza o la funzionalità rispetto al sodalizio, salvo che comportamenti minacciosi che richiamino l'intervento di un esponente mafioso possano integrare il metodo mafioso agli occhi della vittima.

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento generale al reato di associazione a delinquere; la decisione ricorda la distinzione tra agevolare gli scopi dell'associazione e favorire semplicemente un singolo associato.

  • artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90

    Norme in materia di sostanze stupefacenti (detenzione e cessione); la Corte valuta la congruità della prova rispetto ai singoli episodi contestati per integrare tali reati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese e della possibile sanzione pecuniaria (a favore della Cassa delle ammende) quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata al ricorrente Vella.

  • legge 203/1991 (art. 7)

    Aggravante richiamata in primo grado e parzialmente disposta nei vari gradi; la Corte di Cassazione aveva in precedenza annullato senza rinvio l'applicazione dell'aggravante per taluni imputati e disposto rinvio per accertamenti per altri, influenzando le questioni sottoposte nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Per l'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) è necessario dimostrare non solo rapporti o contatti con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata, ma la consapevolezza e la funzionalità della condotta rispetto agli scopi del sodalizio; eccezionalmente, minacce che richiamino l'intervento di un noto esponente mafioso possono essere idonee a configurare il metodo mafioso agli occhi della vittima.
  • Le sentenze di merito non possono fondarsi su ragionamenti meramente congetturali o su elementi neutri ripetuti: per reati specifici (es. cessione di stupefacenti in date determinate) occorre prova adeguata e motivazione precisa che colleghi l'imputato agli episodi contestati.
  • Quando la motivazione della corte d'appello è 'apparente' o insufficiente rispetto alle indicazioni della Cassazione, la Suprema Corte può annullare con rinvio il capo specifico della sentenza per nuovo esame di merito.
  • Se la Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per vizi procedurali o per manifesta infondatezza, possono essere disposte sanzioni a carico del ricorrente (spese e contributi alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è importante valutare la fondatezza e la correttezza formale del ricorso prima di proporlo.
  • Nei casi che coinvolgono dichiarazioni di collaboratori di giustizia o intercettazioni, la valutazione giudiziale deve sempre verificare la pertinenza e la funzionalità delle condotte rispetto all'aggravante mafiosa, evitando travisamenti probatori dovuti a mere connessioni familiari o di prossimità.

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