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Sentenza

Sentenza n. 1218/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione della Sentenza n. 313/2025 pubbl. il 16/06/2025, emessa dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 858/2024.

Giustizia amministrativa202600446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 313/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato l'Amministrazione ad assegnare le somme dovute per gli anni scolastici accertati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 313/2025, pubblicata il 16 giugno 2025 e passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e liquidato le somme spettanti per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. Ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito il titolo e ha chiesto il pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione. Nel merito lo ha accolto, constatando la mancata esecuzione del giudicato e l'assenza di contestazioni sostanziali del Ministero, e ha dichiarato l'obbligo di integrale esecuzione della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale indicata in motivazione, il quale interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e dovrà eseguire l'incarico nei successivi 120 giorni. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario e non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.

    La decisione in ottemperanza dà esecuzione al giudicato del giudice del lavoro che aveva riconosciuto, in applicazione della disposizione, il diritto del ricorrente al beneficio e alle somme corrispondenti per gli anni scolastici accertati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    L'azione di ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.

    L'indennizzo è negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente ad accelerare l'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    Le spese di lite liquidate sono distratte a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    La disciplina processuale richiamata consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza relativa a un titolo giudiziale notificato all'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta sufficiente, in funzione acceleratoria dell'adempimento, a giustificare il rigetto della domanda di indennizzo prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., se non vi sono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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