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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47531/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la decisione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale ritenendo che le deduzioni sulla definizione temporale del reato associativo fossero state introdotte solo in cassazione e quindi inammissibili per interruzione della catena devolutiva. Con ricorso straordinario si asseriva un errore di fatto della Corte di legittimità in quanto il tema della delimitazione temporale sarebbe stato effettivamente sollevato con i motivi aggiunti in appello.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: i motivi aggiunti in appello riguardavano l'estensione nel processo della perimetrazione temporale decisa in un procedimento parallelo a carico di coimputati (rito abbreviato), questione già esaminata e ritenuta infondata dalla Cassazione. Inoltre né in appello né nei motivi aggiunti erano state prodotte le prove necessarie per delimitare temporalmente l'attività illecita in rapporto alla posizione della ricorrente, come evidenziato nei vari paragrafi della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 e le spese processuali a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Una questione nuova introdotta esclusivamente in Cassazione è in genere inammissibile per interruzione della catena devolutiva: le deduzioni decisive devono essere svolte nei gradi di merito.
  • Se si solleva, anche tramite motivi aggiunti, una delimitazione temporale del fatto (perimetrazione del reato associativo), è necessario allegare e documentare le prove che supportano tale delimitazione sin dai gradi di merito; l'assenza di prove rende la doglianza manifestamente infondata.
  • L’estensione al processo di una decisione assunta in un procedimento parallelo non è automatica: il motivo deve essere motivato e collegato alle prove del processo in esame, non può limitarsi a richiamare l'esito dell'altro procedimento.
  • In caso di inammissibilità del ricorso sono normalmente dovute le spese processuali e può essere disposta una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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