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Sentenza

Sentenza n. 734/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202002061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza-ingiunzione di pagamento del saldo degli oneri concessori relativi a una concessione edilizia in sanatoria, oltre alla precedente ingiunzione richiamata e non notificata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune ha richiesto il pagamento di € 25.680,00 a titolo di saldo degli oneri concessori relativi a una concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2008. Hanno dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Hanno inoltre eccepito la prescrizione del credito, invocando in via principale il termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative e per le prestazioni periodiche e, in subordine, il termine ordinario decennale. Il Comune ha sostenuto l'applicabilità della prescrizione decennale e ha indicato come atti interruttivi una nota del 12 luglio 2018, asseritamente notificata mediante raccomandata, e una nota del 7 gennaio 2020. Nel corso del giudizio, il Tribunale civile ha dichiarato falsa la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della nota del 2018, escludendo che la raccomandata fosse stata ricevuta dal destinatario. I ricorrenti hanno inoltre dedotto che la nota del 2020 fosse una mera convocazione, priva di richiesta di pagamento o intimazione ad adempiere.

La decisione

Il TAR ha respinto il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo che la controversia riguardasse una pretesa patrimoniale derivante da un'obbligazione di diritto pubblico e non l'esercizio di un potere autoritativo discrezionale. Le garanzie partecipative di cui all'art. 7 l. 241/1990 non sono quindi necessarie per la riscossione di un credito già determinato, potendo il privato far valere le proprie ragioni in sede contenziosa. Il TAR ha invece accolto la censura sulla prescrizione nei limiti indicati. Gli oneri concessori non hanno natura sanzionatoria né costituiscono obbligazioni periodiche, ma sono un'obbligazione patrimoniale unica, ancorché rateizzata, soggetta al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. Il termine decorre, per ciascuna rata, dalla relativa scadenza. La nota del 2018 non ha interrotto la prescrizione perché la falsità della firma sull'avviso di ricevimento impedisce di ritenere certa la ricezione dell'atto da parte del destinatario o di un soggetto legittimato. La nota del 2020 non è stata ritenuta idonea all'interruzione, poiché si limitava a convocare il destinatario presso gli uffici comunali senza contenere una chiara ed esplicita richiesta di pagamento o intimazione ad adempiere. Poiché il primo atto validamente interruttivo è risultato essere l'ordinanza-ingiunzione notificata il 3 novembre 2020, sono state dichiarate prescritte tutte le rate, salvo quella di € 5.153,53 con scadenza il 17 gennaio 2011, per la quale alla data della notifica non era ancora decorso il termine decennale. L'ordinanza-ingiunzione è stata pertanto annullata in relazione al credito prescritto. Le spese, liquidate in € 2.100,00, sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi, pari a € 1.400,00, a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non si applicano alla riscossione di un credito patrimoniale già determinato, quando l'amministrazione non esercita un potere autoritativo discrezionale.

  • art. 28 l. 689/1981

    Il termine quinquennale previsto per la riscossione delle sanzioni amministrative non si applica agli oneri concessori, che non hanno natura sanzionatoria.

  • art. 2948 c.c.

    La disposizione sulle obbligazioni periodiche non si applica agli oneri concessori, che costituiscono un'obbligazione unica, anche se rateizzata.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito per oneri concessori è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per un'obbligazione rateizzata, il termine decorre dalla scadenza di ciascuna rata.

  • art. 77 c.p.a.

    La querela di falso è stata utilizzata nel giudizio per verificare l'autenticità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della notificazione della pretesa creditoria.

Massime di principio

  • Gli oneri concessori connessi al rilascio di un titolo edilizio costituiscono un'obbligazione patrimoniale di diritto pubblico, non una sanzione amministrativa né un'obbligazione periodica; il relativo credito è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
  • Quando gli oneri concessori sono rateizzati, la prescrizione decorre, per ciascuna rata, dalla rispettiva scadenza, poiché il credito diviene esigibile separatamente per ogni rata.
  • La riscossione di un credito patrimoniale già determinato non implica esercizio di potestà amministrativa autoritativa e discrezionale; pertanto, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità dell'atto di recupero.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la notificazione dell'atto di costituzione in mora deve risultare validamente perfezionata nei confronti del destinatario o di un soggetto legittimato a ricevere l'atto; l'incertezza non superata sull'identità del ricevente impedisce di riconoscere l'effetto interruttivo.
  • Una mera convocazione presso gli uffici dell'amministrazione, priva di una chiara ed esplicita richiesta di pagamento o di un'intimazione ad adempiere, non costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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