Cassazione Penale, Sentenza n. 10064/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge, mancata motivazione e mancata assunzione di prove decisive nonché contraddittorietà della motivazione. Contestava la ricostruzione secondo cui avrebbe ordinato la chiusura di uno snodo idraulico che alimentava il Lago di Lod (di proprietà regionale), sostenendo di non avere titolo né potere per disporre tale intervento. Affermava che l'abbassamento del lago era dovuto a cause alternative (malfunzionamento di una pompa controllata da Cervino S.p.A., siccità, prelievi per innevamento artificiale), lamentava omissioni nella valutazione di dati e consulenze tecniche (es. ing. Pancrazio, dr. Mammoliti) e sosteneva l'assenza di tutela naturalistica applicabile; oltre a ciò eccepiva la mancata indicazione delle modalità con cui sarebbe stato impartito l'ordine.
La decisione
La Corte di Cassazione, ritenendo che il tribunale avesse fornito una motivazione articolata e congrua, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha confermato la qualificazione del lago come "bellezza naturale" ai sensi dell'art. 142 lett. d) Dlgs. 42/04 e ha condiviso la valutazione probatoria del giudice di merito: elementi convergenti (testimonianze, missiva dell'imputato, relazione fotografica del Corpo Forestale) dimostravano che il ricorrente, nel ruolo di sindaco, aveva concretamente inciso sulla gestione delle acque determinando l'abbassamento e danni ambientali, pur riconoscendo concause quali siccità e prelievi. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure che proponevano una mera rivalutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti. Conseguentemente è stato confermato l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese processuali, il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (in via equitativa) e la rifusione in favore della parte civile delle spese di rappresentanza e difesa per euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 734 cod. pen.
La norma punisce l'alterazione delle bellezze naturali; è norma 'a forma libera' e può essere integrata da qualsiasi condotta (commissiva o omissiva) che distrugga o alteri le bellezze naturali; l'alterazione può essere anche temporanea e non necessariamente irreparabile; il riferimento alla "speciale protezione dell'autorità" delimita l'oggetto della tutela (luoghi indicati da provvedimenti come meritevoli di protezione).
art. 142 lett. d) D.lgs. 42/2004
art. 142 lett. d) del D.lgs. 42/2004
Consente di qualificare il lago come bene sottoposto a tutela paesaggistica per il suo carattere di bellezza naturale; tale qualificazione è sufficiente per applicare la tutela prevista dall'art. 734 c.p.
art. 40 cod. pen. (concorso di persone)
Richiamato nella contestazione per indicare il concorso di persone nell'evento delittuoso (la sentenza lo considera con riferimento alla responsabilità in concorso con ignoti).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere del condannato al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sent. Corte cost. 13/06/2000 n. 186
Richiamata con riferimento al regime della cassa delle ammende e alla valutazione sulla colpa nella determinazione della somma dovuta; la Corte ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende non ravvisando colpa grave del ricorrente nella mancata osservanza delle cause di inammissibilità.
Massime di principio
- La contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. tutela le "bellezze naturali" individuate da provvedimenti e può essere integrata anche da omissioni che, di fatto, alterino il bene; non è necessario che l'alterazione sia irreparabile.
- Il ruolo o l'influenza effettiva di un soggetto (es. sindaco) può essere valutata dal giudice come idonea a integrare responsabilità, anche quando i poteri formali appaiono limitati, se sussistono comportamenti fattuali che incidono sulla gestione del bene.
- La Corte di legittimità non riesamina il merito o non rimuove la valutazione del giudice di merito: eccezioni basate su una diversa lettura delle prove o su ricostruzioni alternative non sono idonee a fondare la cassazione se non dimostrano vizi di logica o di diritto macroscopici.
- Per contestare la motivazione in Cassazione è necessario dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione 'ictu oculi'; minime incongruenze o valutazioni non condivise non sono sufficienti.
- In presenza di elementi probatori convergenti (testimonianze, documenti, fotografie) il giudice può ritenere sussistente il danno ambientale anche in assenza di perizia tecnica, salvo che non emerga l'assoluta necessità di accertamenti tecnici specifici.
- La presenza di concause (es. siccità, prelievi per innevamento) non esclude automaticamente la responsabilità di chi abbia tenuto condotte rilevanti che hanno aggravato o causato l'evento dannoso.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'addebito delle spese processuali al ricorrente e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende se non è ravvisabile una colpa rilevante nella presentazione del ricorso.
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