Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3188

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3188 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia

Normativa europea32024R3188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) 2024/2642, in risposta alle attività destabilizzanti attribuite alla Federazione russa. Vengono aggiunte 16 persone fisiche e 3 entità/organismi, con motivazioni dettagliate legate a disinformazione, sabotaggi, operazioni di intelligence e sostegno alla propaganda o alle reti di influenza russe. L’atto ha portata eminentemente tecnica e attuativa, ma produce effetti immediati sulle posizioni soggettive incluse nell’allegato, rendendole assoggettate al regime sanzionatorio UE. Entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 con l’inserimento di 16 persone fisiche e 3 persone giuridiche/entità/organismi soggetti a misure restrittive per attività destabilizzanti della Russia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide sul regime sanzionatorio già istituito dal regolamento (UE) 2024/2642, limitatamente all’allegato I, che elenca le persone fisiche, giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive. Le nuove iscrizioni riguardano soggetti collegati ad attività di disinformazione, manipolazione delle informazioni, ingerenze coordinate, sabotaggi, attività ibride e sostegno a operazioni del governo della Federazione russa; non emergono esclusioni specifiche nel testo fornito.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3188 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive contro le attività destabilizzanti della Russia

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) 2024/2642, adottato l’8 ottobre 2024, per reagire alle attività malevole e ibride attribuite alla Federazione russa. Il Consiglio, richiamate le conclusioni del Consiglio europeo del 17 ottobre 2024 sul rafforzamento della resilienza dell’Unione e sul contrasto alle minacce ibride, aggiunge nuovi nominativi all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Base giuridica e contesto

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2642. I considerando evidenziano la continuità delle attività ostili russe contro l’Unione, gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, giustificando l’aggiornamento dell’allegato I con ulteriori designazioni.

Modifica dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 conformemente all’allegato del nuovo regolamento di esecuzione. L’intervento è esclusivamente di aggiornamento dell’elenco, ma produce l’estensione del regime restrittivo ai nuovi soggetti designati.

Persone fisiche inserite nell’elenco

Il regolamento aggiunge 16 persone fisiche, tra cui:

  • operatori e dirigenti collegati al GRU e ad attività di sabotaggio e intelligence;
  • soggetti coinvolti in campagne di disinformazione e manipolazione delle informazioni, anche tramite media proxy, social media e reti di influenza internazionale;
  • persone che sostengono o agevolano propaganda filorussa e operazioni volte a minare il sostegno all’Ucraina;
  • imprenditori o collaboratori che hanno agevolato operazioni di intelligence, destabilizzazione politica o campagne di influenza in Stati membri o paesi terzi.

Le motivazioni richiamano, a seconda dei casi, la pianificazione o direzione di atti di violenza, l’uso di manipolazione delle informazioni e ingerenze coordinate, il sostegno a politiche del governo russo lesive della stabilità o sicurezza dell’Unione, di uno Stato membro o di paesi terzi, nonché il tentativo di destabilizzare processi politici democratici.

Entità, organismi e persone giuridiche inseriti nell’elenco

Sono inserite tre entità:

  • Unità 29155 del GRU: descritta come unità occulta dell’intelligence militare russa, coinvolta in omicidi all’estero, attacchi informatici, sabotaggi e attività di destabilizzazione in Europa;
  • Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement (GPCI): rete di disinformazione e operazioni di influenza occulta filorussa attiva soprattutto nella Repubblica centrafricana e in Burkina Faso, con campagne dirette anche contro la Francia;
  • African Initiative: agenzia di stampa attiva in Africa, coinvolta nella diffusione di propaganda russa e disinformazione contro l’Occidente, nell’organizzazione di viaggi stampa nei territori occupati dell’Ucraina e in eventi funzionali agli interessi del governo russo.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sul regime di designazione e sulle conseguenti misure restrittive UE.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità attuativa

Il Consiglio adotta il regolamento di esecuzione sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2642, con l’obiettivo di adeguare l’allegato I del regime sanzionatorio relativo alle attività destabilizzanti della Russia.

Motivazione dell’aggiornamento dell’elenco

Nei considerando si richiama la persistenza di attività malevole russe contro l’Unione, gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. In ragione della gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno inserire 16 persone fisiche e 3 persone giuridiche/entità/organismi nell’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Le nuove iscrizioni riguardano due sezioni: persone fisiche e persone giuridiche, entità e organismi.

Persone fisiche inserite nell’elenco

Sono aggiunti 16 nominativi, tra cui esponenti del GRU, della struttura di disinformazione russa, imprenditori e propagandisti, per il loro coinvolgimento in pianificazione o direzione di atti di violenza, sabotaggi, manipolazione delle informazioni, ingerenze coordinate, campagne di disinformazione, destabilizzazione politica e sostegno a politiche del governo russo.

Persone giuridiche, entità e organismi inseriti nell’elenco

Sono aggiunte 3 entità: l’Unità 29155 del GRU, il Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement (GPCI) e African Initiative. Le motivazioni riguardano attività di destabilizzazione, operazioni di influenza occulta, campagne di disinformazione, attacchi informatici, sabotaggi e sostegno a interessi del governo russo.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesicurezza e difesadisinformazione e ingerenze stranieresanzioni internazionali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.