Sentenza n. 1999/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine all’istanza avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza volta a ottenere un appuntamento per presentare la domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato l’appuntamento richiesto, attivando così il procedimento per il rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso era trascorso un lasso temporale non particolarmente esteso e l’amministrazione aveva provveduto in tempi ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Richiamato in relazione alla definizione della controversia in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa fatta valere, anche se non comporta ancora l’adozione del provvedimento finale.
- In una controversia sul silenzio relativo alla fissazione di un appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa, la fissazione dell’appuntamento e l’avvio del procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento dell’interesse azionato, se tale era l’oggetto della domanda giudiziale.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce al giudice di regolare autonomamente le spese di lite e di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato, anche in caso di compensazione delle spese.
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