Cassazione Civile, Ordinanza n. 24151/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA, II.DD. e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su indagini bancarie che avevano evidenziato movimentazioni ritenute non giustificate sui conti della società e dei soci, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo non giustificati alcuni versamenti in contanti sui conti dei soci; la CTR aveva poi accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo giustificate alcune ulteriori operazioni, ma confermando altre riprese. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe confermato riprese relative a operazioni sugli assegni non più in contestazione, in assenza di appello incidentale dell'Ufficio; 2) omessa pronuncia sull'eccezione secondo cui i movimenti dei conti personali non sarebbero riferibili alla società, poiché i coniugi soci possedevano anche altre società; 3) vizio motivazionale per la non chiara individuazione delle operazioni ritenute giustificate e di quelle non giustificate; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla asserita fisiologia dei costi e all'entità dei redditi dei soci. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo ultrapetizione anche rispetto alle 23 operazioni in contanti relative agli incassi dei canoni di locazione di cinque appartamenti, asseritamente non più controverse.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la CTR avesse pronunciato su operazioni non più devolute alla sua cognizione, poiché l'Ufficio non aveva proposto appello incidentale e aveva di fatto limitato la contestazione alle sole movimentazioni in contanti. Ha rigettato il secondo motivo, qualificando la deduzione sulla riferibilità dei movimenti ad altre società come mera difesa e non come eccezione in senso stretto, sicché non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché il vizio motivazionale era stato prospettato con la vecchia formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile, e comunque il fatto allegato non era decisivo rispetto all'accertamento della CTR sulla sproporzione e antieconomicità delle operazioni e sulla mancanza di giustificazione documentale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia, rilevando che la censura investiva in modo non corretto la ricostruzione della materia del contendere operata dalla CTR, censurabile solo nei limiti della logicità e congruità della motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente al profilo accolto e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata come base della presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, superabile con prova liberatoria del contribuente.
art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata, in parallelo all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'utilizzo delle indagini bancarie nell'accertamento IVA.
art. 112 c.p.c.
Richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte lo esclude per le deduzioni qualificabili come mera difesa e lo ravvisa invece nel vizio di ultrapetizione sulla materia non più devoluta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi relativi a ultrapetizione e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte applica il testo riformato, osservando che la censura deve riguardare l'omesso esame di un fatto decisivo e non più la contraddittoria o insufficiente motivazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro violato, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la proposizione in appello di questioni asseritamente nuove.
art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di divieto di nuove eccezioni nel processo tributario.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi di ricorso, senza autonoma ratio decisoria nel provvedimento.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi di ricorso, senza autonoma ratio decisoria nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, il giudice non può pronunciarsi su capi o questioni che non siano stati devoluti alla sua cognizione; se la parte vittoriosa in primo grado non propone appello incidentale sui capi sfavorevoli, il thema decidendum resta circoscritto alle sole statuizioni effettivamente impugnate.
- La deduzione con cui si contesta la riferibilità o la prova dei fatti posti a base della pretesa avversaria integra una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto; perciò può essere svolta anche in appello e non è soggetta ai limiti propri delle eccezioni nuove.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio motivazionale deve essere formulato secondo il testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c., cioè denunciando l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è più sufficiente lamentare motivazione insufficiente o contraddittoria.
- Non è decisivo il fatto allegato in cassazione quando la sentenza impugnata abbia fondato la propria decisione su un accertamento in fatto autonomo e logicamente congruo, fondato su un quadro probatorio puntuale non scalfito da specifiche censure.
- In materia di indagini bancarie, la presunzione di imponibilità delle movimentazioni non giustificate richiede una prova liberatoria del contribuente; la contestazione deve misurarsi con l'effettiva giustificazione documentale delle operazioni e con la ricostruzione delle singole poste contestate.
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