Sentenza n. 123/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02025/2023, resa tra le parti, avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento n. prot.-OMISSIS- del 6.9.2017, notificato il 13.9.2017, nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso contro l'intimazione di sgombero dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR e chiesto l'annullamento dell'intimazione di sgombero del 6 settembre 2017, adottata dal Comune dopo l'ingiunzione di demolizione, l'accertamento dell'inottemperanza e l'acquisizione del manufatto al patrimonio comunale. In via preliminare hanno riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo che, una volta acquisito il bene, il Comune avrebbe agito quale proprietario di un bene appartenente al patrimonio disponibile e avrebbe dovuto utilizzare i rimedi civilistici. Nel merito hanno dedotto, in sintesi: genericità e difetto di specificità della motivazione del TAR; rilevanza della stabile dimora nell'immobile, dell'assenza di alternative abitative, delle condizioni di salute e della mancata conoscenza degli atti presupposti; necessità di un previo accertamento della responsabilità personale degli occupanti nella realizzazione dell'abuso; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per l'adozione dello sgombero senza misure meno incisive; obbligo del Comune di sospendere o differire lo sgombero in ragione della pendenza di altri giudizi e illegittimità derivata dell'atto; difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990; rilevanza del tempo trascorso e dei termini procedimentali; incidenza della collocazione urbanistica dell'area, della sua edificabilità e della possibilità di regolarizzazione, anche mediante la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale; violazione della partecipazione procedimentale; violazione dei principi di economicità e buon andamento, in quanto la regolarizzazione sarebbe stata più conveniente della demolizione.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguardava direttamente la legittimità di un provvedimento amministrativo espresso, adottato nell'ambito della sequenza di vigilanza edilizia composta da ordine di demolizione, accertamento dell'inottemperanza, acquisizione e ordine di rilascio. La qualificazione del bene come appartenente, eventualmente, al patrimonio disponibile non trasformava la controversia in una lite civilistica, perché il Comune non aveva agito in posizione paritetica quale proprietario, ma aveva esercitato un potere amministrativo. Nel merito, il Collegio ha confermato la qualificazione dell'intimazione di sgombero come atto vincolato e consequenziale rispetto all'abusività del manufatto, all'inottemperanza all'ordine di demolizione e all'acquisizione del bene al patrimonio comunale. Ha ritenuto non autosufficiente il generico rinvio alla narrativa del ricorso; irrilevanti, ai fini della legittimità dell'atto, le condizioni personali e familiari degli occupanti; non necessario un autonomo accertamento della loro responsabilità personale nella realizzazione dell'abuso, poiché lo sgombero non aveva natura di sanzione personale ma mirava a far cessare un'occupazione incompatibile con il nuovo assetto conseguente all'acquisizione; non fondate le censure di violazione della proporzionalità, della ragionevolezza e della partecipazione procedimentale, in assenza di un residuo spazio discrezionale; non sufficiente la mera pendenza dei giudizi sugli atti presupposti a imporre la sospensione della sequenza, poiché l'accertamento dell'inottemperanza non risultava sospeso; infondata la censura di difetto di motivazione, non essendo necessaria una rinnovata ponderazione discrezionale; inidoneo il decorso del tempo a consolidare un affidamento tutelabile su una situazione abusiva; non pertinente, nel giudizio sull'ordine di sgombero, la rimessione in discussione dei presupposti edilizi e della possibilità di sanatoria. L'appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza del TAR e condanna solidale degli appellanti alle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sequenza conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione comprende l'accertamento dell'inottemperanza e l'acquisizione del bene al patrimonio comunale; nel caso deciso, l'ordine di sgombero è stato considerato atto consequenziale inserito in tale sequenza.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché l'ordine di sgombero, qualificato come atto vincolato e consequenziale, non richiedeva una rinnovata ponderazione discrezionale degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La controversia relativa all'impugnazione di un ordine di sgombero adottato nell'ambito della sequenza amministrativa conseguente all'abuso edilizio e all'inottemperanza all'ordine di demolizione appartiene alla giurisdizione amministrativa, anche se il bene sia qualificabile come appartenente al patrimonio disponibile, quando la tutela richiesta investe direttamente la legittimità dell'esercizio di un potere amministrativo mediante un provvedimento espresso.
- L'ordine di rilascio o sgombero adottato dopo l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e l'acquisizione del bene al patrimonio comunale può essere qualificato come provvedimento vincolato e consequenziale, non richiedente una nuova ponderazione discrezionale degli interessi.
- L'ordine di sgombero conseguente all'acquisizione dell'immobile abusivo non ha natura di sanzione personale fondata sulla colpevolezza del destinatario; pertanto, la sua adozione non richiede necessariamente un autonomo accertamento della responsabilità individuale nella realizzazione dell'abuso, essendo diretta a far cessare l'occupazione incompatibile con l'assetto derivante dall'acquisizione.
- La mera pendenza di un giudizio contro un atto presupposto non impone automaticamente all'amministrazione di arrestare la sequenza provvedimentale conseguente, quando l'atto presupposto non sia stato sospeso da una misura cautelare o da altro provvedimento interinale idoneo a paralizzarne l'efficacia.
- Quando l'ordine di sgombero è qualificato come atto vincolato e consequenziale, le circostanze personali e familiari degli occupanti, il decorso del tempo, la proporzionalità e la partecipazione procedimentale non impongono, di per sé, una comparazione individualizzata o l'adozione di misure alternative, in assenza di uno spazio discrezionale residuo.
- Nel giudizio avente a oggetto l'ordine di sgombero, non possono essere rimesse genericamente in discussione, senza confrontarsi con la loro persistente efficacia e con il giudicato o il contenzioso relativo agli atti presupposti, l'abusività del manufatto, la zonizzazione dell'area o la possibilità di regolarizzazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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