Regolamento (UE) 2016/1075
Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa la direttiva 2014/59/UE dettando standard tecnici dettagliati per la predisposizione e la valutazione dei piani di risanamento e di risoluzione degli intermediari finanziari. Disciplina inoltre il sostegno finanziario infragruppo, i requisiti di indipendenza dei periti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione, le notifiche e gli avvisi nelle procedure di risoluzione, nonché l'organizzazione e il funzionamento dei collegi di risoluzione. L'obiettivo è assicurare coerenza, tempestività, comparabilità e coordinamento tra autorità nazionali e di gruppo, anche in contesti transfrontalieri.
Regole tecniche uniformi sul contenuto dei piani di risanamento e di risoluzione bancari, sulla valutazione della risolvibilità, sul sostegno finanziario infragruppo, sui periti indipendenti, sul riconoscimento contrattuale del bail-in e sul funzionamento dei collegi di risoluzione.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi, alle imprese di investimento e, più in generale, agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, nonché ai gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata e alle loro filiazioni, incluse quelle stabilite in altri Stati membri e, per alcune disposizioni, in paesi terzi. Regola il contenuto dei piani di risanamento individuali e di gruppo, dei piani di risoluzione individuali e di gruppo, le procedure di valutazione della possibilità di risoluzione e i collegi di risoluzione. È direttamente applicabile negli Stati membri; alcune previsioni operano nel quadro di eventuali obblighi semplificati stabiliti dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.
Regolamento delegato (UE) 2016/1075: contenuto dei piani di risanamento, di risoluzione e funzionamento dei collegi di risoluzione
Il regolamento delegato completa la direttiva 2014/59/UE (BRRD) con norme tecniche di regolamentazione destinate a rendere omogenei, a livello di Unione, i contenuti minimi dei piani di risanamento e di risoluzione, i criteri di valutazione delle autorità competenti e di risoluzione, nonché taluni profili procedurali connessi alla risoluzione dei gruppi bancari. L'impostazione generale, richiamata nei considerando, è quella di assicurare coerenza tra pianificazione, intervento precoce e risoluzione, offrendo a enti, gruppi e autorità un quadro unico, dettagliato e operativo.
Ambito e oggetto della disciplina
L'articolo 1 delimita con precisione il perimetro del regolamento: piani di risanamento individuali e di gruppo, piani di risoluzione individuali e di gruppo, valutazione della possibilità di risoluzione, sostegno finanziario infragruppo, indipendenza dei periti, clausole contrattuali per il riconoscimento del bail-in, notifiche e avvisi, collegi di risoluzione. Il regolamento si applica agli enti e alle entità contemplate dalla direttiva 2014/59/UE, nonché ai gruppi e alle loro filiazioni, con attenzione anche alle relazioni con succursali significative e controparti in paesi terzi.
Piani di risanamento: struttura minima e contenuti
Gli articoli 3-15 articolano il piano di risanamento in cinque blocchi: sintesi, governance, analisi strategica, comunicazione e misure preparatorie. La governance deve spiegare chi prepara, approva, aggiorna e attua il piano; come esso si integra nel sistema di governo societario e nella gestione dei rischi; quali sono i meccanismi interni di attivazione delle opzioni di risanamento al verificarsi degli indicatori; e quali sistemi informativi assicurano la disponibilità tempestiva dei dati in condizioni di stress.
L'analisi strategica costituisce il cuore del piano e deve individuare funzioni essenziali, linee di business principali, entità rilevanti, interconnessioni interne ed esterne e possibili opzioni di risanamento. Il regolamento richiede una descrizione della struttura giuridica e finanziaria del gruppo, delle esposizioni infragruppo, delle garanzie, degli accordi di sostegno finanziario, nonché dei rapporti con principali controparti, servizi esternalizzati e infrastrutture di mercato. Ogni opzione di risanamento deve essere descritta, valutata sotto il profilo dell'impatto, della fattibilità e della continuità operativa, e testata rispetto a scenari di grave stress macroeconomico e finanziario.
Il piano deve inoltre contenere una sezione sulla comunicazione, interna ed esterna, e sulle misure preparatorie necessarie a rendere attuabili le opzioni selezionate. In questa prospettiva, il regolamento valorizza anche i segnali di preallarme, che non coincidono con gli indicatori della BRRD ma servono a collegare gestione ordinaria del rischio e pianificazione del risanamento.
Valutazione dei piani di risanamento da parte dell'autorità competente
Gli articoli 16-21 precisano i criteri di scrutinio del piano da parte dell'autorità competente. La verifica riguarda completezza, aggiornamento, coerenza con scenari di stress appropriati, presenza di indicatori, adeguatezza delle opzioni, qualità formale e sostanziale del piano, coerenza interna e credibilità complessiva. Per i gruppi, la valutazione deve considerare il coordinamento tra piano di gruppo e piani individuali delle filiazioni, oltre agli eventuali ostacoli al trasferimento infragruppo di fondi propri o al rimborso delle attività e passività.
Piani di risoluzione e valutazione della possibilità di risoluzione
Gli articoli 22-32 regolano il contenuto dei piani di risoluzione e la metodologia di valutazione della risolvibilità. Il piano deve descrivere la strategia di risoluzione, le azioni previste, le persone giuridiche interessate, le funzioni essenziali da preservare, il calendario di attuazione, le varianti della strategia preferenziale, i processi decisionali, la cooperazione con altre autorità e le esigenze informative e di finanziamento. Deve inoltre includere i piani di comunicazione con stakeholder chiave e le conclusioni sulla possibilità di risoluzione, compresa la quantificazione delle eventuali variazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili necessarie a rimuovere gli impedimenti.
La valutazione della risolvibilità segue una sequenza logica: prima si verifica se la liquidazione ordinaria sia fattibile e credibile; poi si seleziona la strategia preferenziale; quindi si analizza la fattibilità e infine la credibilità. Per i gruppi si esamina se la strategia debba essere impostata su un punto di avvio singolo o multiplo, tenendo conto della struttura del gruppo, della collocazione delle passività ammissibili, dei meccanismi di trasferimento delle perdite e della necessità di cooperazione con autorità di altri Stati membri o paesi terzi.
Sostegno finanziario infragruppo
Il capo III individua le condizioni che rendono legittimo il sostegno finanziario infragruppo. La prospettiva che il sostegno rimedi alle difficoltà dell'entità ricevente deve poggiare su un'analisi concreta di capitale, liquidità, cause interne ed esterne della crisi e piano di riassetto. Le condizioni economiche del sostegno devono riflettere il rischio di default, il rango del credito, la perdita attesa per l'entità erogatrice e il suo migliore interesse, in un'analisi comparativa fra scenario con sostegno e scenario senza sostegno. La fornitura del sostegno non deve compromettere la liquidità o la solvibilità dell'entità erogatrice né pregiudicarne la possibilità di risoluzione.
Periti indipendenti
Il capo IV disciplina in modo rigoroso l'indipendenza dei periti chiamati a svolgere valutazioni nell'ambito della risoluzione. Il perito deve essere qualificato, dotato di adeguate risorse, giuridicamente separato dalle autorità pubbliche pertinenti e dall'entità oggetto di valutazione, e privo di interessi rilevanti in comune o in conflitto. Il regolamento esclude in modo assoluto la nomina, come perito indipendente, del revisore legale che abbia svolto la revisione dell'entità nell'anno precedente alla valutazione. Sono inoltre previsti obblighi di disclosure, politiche interne sui conflitti di interesse e controlli rafforzati in caso di persone giuridiche.
Clausola contrattuale per il bail-in e passività interessate
Nel capo V, sezione I, il regolamento specifica quali passività devono contenere la clausola contrattuale di riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione di cui all'articolo 55 della BRRD, con attenzione particolare ai contratti disciplinati da legge di paesi terzi. Viene chiarito il perimetro delle "modifiche sostanziali" che fanno scattare l'obbligo di inserire la clausola anche in contratti preesistenti. Il contenuto minimo della clausola deve includere il riconoscimento dei poteri dell'autorità di risoluzione, l'accettazione della possibile riduzione o conversione della passività, l'eventuale modifica del contratto per rendere effettivo il bail-in e la possibilità di emissione di strumenti di capitale nei confronti della controparte.
Notifiche, avvisi e sospensioni
Gli articoli 45-49 disciplinano le comunicazioni che accompagnano l'avvio della crisi e della risoluzione. Le notifiche devono essere scritte, trasmesse con mezzi elettronici sicuri e, di regola, precedute da un contatto orale preliminare. Sono definiti i contenuti della notifica dell'organo di amministrazione che dichiara l'ente in dissesto o a rischio di dissesto, la trasmissione di tale notifica dall'autorità competente all'autorità di risoluzione, e la notifica relativa alla sussistenza delle condizioni per la risoluzione. L'avviso pubblico post-risoluzione deve informare i clienti e i creditori sugli effetti delle misure adottate, compresi accesso ai depositi, sospensione di pagamenti, limitazioni ai diritti di garanzia e sospensione dei diritti di recesso.
Collegi di risoluzione: composizione e funzionamento
Il capo VI stabilisce la disciplina operativa dei collegi di risoluzione per i gruppi transfrontalieri. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo classifica le entità del gruppo, identifica membri e osservatori, aggiorna annualmente la composizione e può coinvolgere autorità di paesi terzi come osservatori, previa valutazione dell'equivalenza del regime di riservatezza. Le modalità scritte di funzionamento devono disciplinare la struttura del collegio, le sottostrutture, lo scambio di informazioni, le riunioni, la gestione delle emergenze, la comunicazione con l'impresa madre nell'Unione e il coordinamento con il collegio di vigilanza.
Decisioni congiunte sulla pianificazione di risoluzione, sui requisiti MREL e sulle misure correttive
Ampio spazio è dedicato alle procedure di decisione congiunta sui piani di risoluzione di gruppo, sulla valutazione della risolvibilità, sulle misure per rimuovere gli impedimenti e sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili. Il regolamento impone calendari procedurali dettagliati, fasi di dialogo, scambio di informazioni, consultazione dell'impresa madre e delle autorità di vigilanza, formulazione del progetto di decisione congiunta e regole per l'adozione in caso di consenso o dissenso. In mancanza di decisione congiunta, le autorità adottano decisioni individuali motivate e le comunicano nei termini previsti, con possibile intervento dell'ABE.
Per il MREL, il regolamento dettaglia le proposte a livello consolidato, di impresa madre e di filiazione, il contenuto della decisione congiunta e la disciplina delle decisioni individuali se l'accordo non si raggiunge. È previsto anche il caso in cui il requisito sia soddisfatto, in tutto o in parte, mediante strumenti di bail-in contrattuale, con obbligo di fornire elementi dimostrativi specifici.
Risoluzione dei gruppi transfrontalieri e programma di risoluzione di gruppo
La parte finale del regolamento disciplina la verifica della necessità di un programma di risoluzione di gruppo e, se necessario, la sua adozione. Il programma deve indicare le misure operative, i presupposti giuridici, le tempistiche, la ripartizione dei compiti e, se opportuno, il piano di finanziamento e la messa in comune dei meccanismi nazionali. La procedura è costruita su dialogo, consultazione, decisione congiunta e, in caso di dissenso, decisioni individuali coordinate tra le autorità non dissenzienti.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti italiani, il testo è particolarmente rilevante perché fornisce il dettaglio operativo delle verifiche che autorità di vigilanza e di risoluzione devono compiere su gruppi bancari e imprese di investimento, incidendo direttamente sulla documentazione interna, sui piani di gruppo e sui rapporti infragruppo e transfrontalieri.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L'articolo 1 elenca le nove grandi aree disciplinate: contenuto dei piani di risanamento, criteri minimi di valutazione, contenuto dei piani di risoluzione, criteri per la valutazione della possibilità di risoluzione, condizioni del sostegno finanziario infragruppo, indipendenza dei periti, clausola contrattuale per il bail-in, notifiche e avvisi, e organizzazione dei collegi di risoluzione. L'articolo 2 introduce definizioni chiave, tra cui piano di risanamento individuale, strategia di risoluzione, strategia preferenziale, passività ammissibili qualificate, punto di avvio singolo e multiplo.
Contenuto dei piani di risanamento
Gli articoli 3-15 definiscono gli elementi minimi del piano di risanamento: sintesi, governance, analisi strategica, piano di comunicazione e misure preparatorie. La governance deve includere ruoli, approvazione, processo di aggiornamento, integrazione nella gestione dei rischi, procedure di attivazione degli indicatori e sistemi informativi. L'analisi strategica deve descrivere entità, funzioni essenziali, linee di business, interconnessioni interne ed esterne, opzioni di risanamento, valutazioni di impatto, fattibilità e continuità operativa, nonché i riferimenti incrociati consentiti dall'articolo 13. Il piano deve inoltre contenere un piano di comunicazione interno/esterno e l'analisi delle misure preparatorie.
Valutazione dei piani di risanamento
Gli articoli 16-21 fissano i criteri che l'autorità competente deve verificare: completezza, aggiornamento, adeguatezza rispetto agli scenari di grave stress, presenza di indicatori, coerenza con i piani di gruppo, qualità redazionale, pertinenza e completezza delle opzioni, attuabilità, plausibilità e credibilità. Per i gruppi sono richieste ulteriori verifiche su coordinamento infragruppo, ostacoli al trasferimento di fondi e capacità di risanare il gruppo nel suo complesso.
Contenuto dei piani di risoluzione e valutazione della risolvibilità
Gli articoli 22-32 disciplinano il contenuto dei piani di risoluzione e la sequenza della valutazione della possibilità di risoluzione: prima la liquidazione ordinaria, poi la scelta della strategia preferenziale, quindi la verifica di fattibilità e credibilità. I piani devono descrivere strategia, entità coinvolte, funzioni essenziali mantenute o separate, tempistiche, esigenze informative, continuità operativa, fabbisogno e fonti di finanziamento, comunicazione con i portatori di interesse, conclusioni sulla risolvibilità e parere dell'ente. Per i gruppi si valutano anche l'opportunità di strategie a punto di avvio singolo o multiplo, le interazioni con autorità estere e la capacità di assorbimento perdite e ricapitalizzazione.
Sostegno finanziario infragruppo
Gli articoli 33-36 precisano le condizioni per ritenere che il sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2014/59/UE possa ragionevolmente porre rimedio alle difficoltà dell'entità ricevente, essere concesso a condizioni conformi al migliore interesse dell'entità erogatrice, non compromettere la liquidità o la solvibilità di quest'ultima e non pregiudicare la sua possibilità di risoluzione. La valutazione si fonda su analisi comparative tra scenario con sostegno e senza sostegno, considerando capitale, liquidità, rischio di default, benefici, costi e impatti su gruppo, reputazione e risoluzione.
Indipendenza dei periti
Gli articoli 37-41 fissano i requisiti di indipendenza per i periti incaricati delle valutazioni ai sensi degli articoli 36 e 74 della direttiva 2014/59/UE. Il perito deve possedere competenze e risorse adeguate, essere giuridicamente separato dalle autorità pubbliche pertinenti e dall'entità valutata, e non avere interessi rilevanti in comune o in conflitto; è previsto un divieto assoluto per il revisore legale che abbia svolto la revisione dell'entità nell'anno precedente.
Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione
Gli articoli 42-44 definiscono quali accordi e passività rientrano nell'obbligo di inserire la clausola contrattuale prevista dall'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE e il contenuto minimo della clausola. È disciplinata anche la non applicazione dell'obbligo in presenza di equivalenti procedure di riconoscimento in paesi terzi. La clausola deve prevedere l'accettazione dei poteri di svalutazione e conversione, delle modifiche contrattuali necessarie e dell'emissione di strumenti di capitale in esito all'esercizio dei poteri.
Notifiche e avvisi di sospensione
Gli articoli 45-49 disciplinano forma, canali e contenuto delle notifiche ai sensi degli articoli 81 e 83 della direttiva 2014/59/UE, nonché l'avviso pubblico da pubblicare dopo l'avvio della risoluzione. Le notifiche devono essere scritte, trasmesse con sistemi elettronici sicuri e, ove necessario, precedute da contatto orale; sono dettagliati i contenuti della notifica di dissesto o rischio di dissesto e della notifica della valutazione che attiva la risoluzione. L'avviso deve informare clienti, creditori e pubblico sugli effetti della risoluzione, inclusi accesso ai depositi, sospensioni di pagamenti, limitazioni ai diritti di garanzia e diritti di recesso.
Collegi di risoluzione
Gli articoli 50-60 stabiliscono l'identificazione dei membri e osservatori, la partecipazione delle autorità di paesi terzi, la comunicazione con l'impresa madre nell'Unione, l'elenco dei recapiti, le modalità scritte di funzionamento, le riunioni, lo scambio di informazioni, il coordinamento della comunicazione esterna e la gestione delle emergenze. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo ha un ruolo centrale di coordinamento e aggiornamento annuale della composizione e delle procedure.
Decisioni congiunte e piani di risoluzione di gruppo
Gli articoli 61-85 descrivono in dettaglio la procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo, sulla valutazione della risolvibilità e sulle misure per rimuovere gli impedimenti. Sono previsti calendari procedurali, scambio di informazioni, consultazione delle autorità di vigilanza e dell'impresa madre, regole sulla formazione della decisione congiunta e, in mancanza di accordo, la comunicazione delle decisioni individuali. È disciplinata anche la procedura di sospensione e ripresa del processo qualora emergano rilevanti impedimenti alla risolvibilità.
Requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili
Gli articoli 86-96 regolano la procedura di decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di filiazione. Sono previsti proposta, consultazione, calendario, adozione della decisione congiunta, comunicazione all'impresa madre e alle filiazioni, monitoraggio e disciplina delle decisioni individuali in assenza di accordo.
Risoluzione dei gruppi transfrontalieri e programma di risoluzione di gruppo
Gli articoli 97-109 disciplinano la verifica della necessità di un programma di risoluzione di gruppo, la consultazione sul programma, la decisione congiunta e il caso di disaccordo. Il programma di risoluzione di gruppo deve contenere misure operative, presupposti giuridici, tempistiche, ripartizione di compiti e responsabilità e, ove opportuno, un piano di finanziamento e la messa in comune dei meccanismi nazionali. In caso di dissenso, le autorità possono adottare decisioni individuali motivate.
Entrata in vigore
L'articolo 110 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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