Sentenza n. 227/2026 - Bari, Sezione 1
per 1. l’accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione e ricalcolo dell'importo dell'assegno ad personam riassorbile conferito ex art. 8, comma 1, lett. a) n. 2 L. n. 124/2015, nonché ex art. 12, comma 5, D. Lgs. 177/2016, in collegamento con la soppressione del Corpo Forestale dello Stato e transito, con decorrenza dal 01.01.2017, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del ricorrente, già dipendente del Corpo Forestale dello Stato, con inclusione, nell'importo da usare quale parametro per la determinazione dell'assegno ad personam, di tutte le voci retributive fisse e continuative della retribuzione precedentemente spettante per la qualifica rivestita e, in ogni caso, con inclusione delle somme alle quali il ricorrente aveva diritto a titolo di indennità di aeronavigazione o volo, di indennità di pronto intervento aereo e di emolumento fisso aggiuntivo di polizia, quali voci retributive fisse e continuative percepite in costanza di appartenenza al Corpo Forestale dello Stato, i cui importi avrebbero dovuto essere computati e compresi nella determinazione del trattamento retributivo anteriore al fine della determinazione dell'importo dell'assegno ad personam; 2. la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate sino al momento dell'effettivo pagamento, oltre interessi legali, previo scorporo dei successivi ed eventuali riassorbimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: quantificazione dell’assegno ad personam e decreto ministeriale di inquadramento del dipendente transitato dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già Assistente Capo del Corpo Forestale dello Stato e successivamente Vice Sovrintendente, ha contestato la determinazione dell’assegno ad personam attribuitogli al momento del transito nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1° gennaio 2017. Ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’assegno includendo, nella base retributiva di riferimento, l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia, l’indennità di aeronavigazione o volo e l’indennità di pronto intervento aereo, assumendo che si trattasse di voci fisse e continuative. Ha inoltre dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius della retribuzione, richiamando l’art. 202 del T.U. n. 3/1957, l’art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993 e l’art. 1, comma 226, della l. n. 266/2005. Le amministrazioni statali hanno eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il dipendente avesse conosciuto la propria posizione giuridica ed economica già dal 2017, e ne hanno comunque dedotto l’infondatezza. Il giudice ha preliminarmente rilevato l’estraneità dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, costituitasi per errore materiale, disponendone l’estromissione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure sulla composizione dell’assegno ad personam e sul divieto di reformatio in peius. Ha affermato che l’azione autonoma di accertamento nel processo amministrativo è rimedio residuale ed eccezionale, esperibile quando non esista un provvedimento da impugnare o quando le azioni tipiche non assicurino una tutela adeguata. Essa non può essere utilizzata per eludere i termini decadenziali dell’azione di annullamento. Nel caso concreto, la lesione lamentata derivava dall’originario inquadramento giuridico ed economico, formalizzato nel decreto ministeriale n. 3310 del 21 luglio 2017, che riconosceva la qualifica di Vice Sovrintendente pregressa e fissava i parametri dell’inquadramento e del trattamento economico, pur senza analitica indicazione delle singole voci retributive. Tale decreto, formalmente trasmesso al dipendente e immediatamente lesivo, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato. In subordine, anche il primo cedolino stipendiale avrebbe costituito una successiva manifestazione della volontà amministrativa idonea a essere contestata. Non essendo più possibile esperire l’azione caducatoria per tardività, l’azione di accertamento non poteva essere utilizzata per conseguire surrettiziamente i medesimi effetti. Il TAR ha disposto l’estromissione dell’ASL resistente per errore materiale e ha compensato integralmente le spese in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. a), n. 2, l. n. 124/2015
assegno ad personam riassorbibile
La norma è richiamata quale base normativa dell’assegno attribuito al personale transitato dal Corpo Forestale dello Stato ad altra amministrazione; la sua applicazione non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità dell’azione di accertamento.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 177/2016
È indicato quale ulteriore fondamento della disciplina economica del transito nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; il giudice non ne ha esaminato l’interpretazione sostanziale.
art. 15 d.lgs. n. 177/2016
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non esaminato nel merito.
art. 202 T.U. n. 3/1957
Richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di reformatio in peius della retribuzione; la censura non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
art. 3, comma 57, l. n. 537/1993
Richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di reformatio in peius; non esaminato nel merito.
art. 1, comma 226, l. n. 266/2005
Richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di reformatio in peius; non esaminato nel merito.
art. 29 c.p.a.
Il termine non è espressamente indicato nel testo, ma la decisione riguarda la preclusione derivante dalla tardiva impugnazione del provvedimento lesivo.
Massime di principio
- L’azione autonoma di accertamento nel processo amministrativo ha carattere residuale ed eccezionale ed è ammissibile soltanto quando non esista un provvedimento da impugnare o quando le azioni tipiche non siano idonee ad assicurare una tutela effettiva.
- L’azione di accertamento non può essere utilizzata per aggirare i termini decadenziali dell’azione di annullamento e per ottenere, in via sostanziale, i medesimi effetti caducatori ormai preclusi.
- Un provvedimento di inquadramento che definisce la qualifica, le funzioni e i parametri giuridici ed economici del dipendente è immediatamente lesivo anche se non specifica analiticamente tutte le singole componenti retributive; esso deve essere tempestivamente impugnato quando la lesione economica deriva dall’inquadramento.
- Qualora il provvedimento di inquadramento non sia ritenuto immediatamente lesivo, la lesione può comunque risultare dalla prima busta paga o dal primo cedolino stipendiale che costituisca concreta manifestazione della volontà amministrativa di determinare il trattamento economico; anche tale atto deve essere contestato tempestivamente.
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