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Sentenza

Sentenza del 25/06/2015 n. 374 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRPEF e Addizionali- Redditometro -Utenze fabbricati e autoveicoli -Legittimità della presunzione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'incongruità dei redditi dichiarati dal contribuente mediante accertamento sintetico fondato sul redditometro, considerando la disponibilità di un'abitazione e di un autoveicolo quali indici di capacità contributiva. Il contribuente sosteneva che alcuni elementi, tra cui le utenze, le spese di manutenzione, i chilometri percorsi e la ripartizione degli oneri familiari, non fossero stati adeguatamente considerati e chiedeva il riconoscimento di ulteriori poste come documentate e giustificate.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto l'appello incidentale del contribuente. Ha ritenuto che la disponibilità di autoveicoli e immobili costituisca un elemento presuntivo legale di capacità contributiva e che, una volta provata l'esistenza dei fattori-indice previsti dal redditometro, l'Amministrazione non debba fornire ulteriori prove. Spettava invece al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esistesse oppure fosse inferiore, anche provando la provenienza non reddituale, già tassata o esente, delle somme utilizzate. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 500 euro per le spese di entrambi i gradi di giudizio ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'appello incidentale.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "elementi indicativi di capacità contributiva" e disponibilità di "autoveicoli" e "residenze principali o secondarie"

    La disponibilità dei beni individuati dalla legge costituisce presunzione legale di capacità contributiva; il giudice non può eliminarne l'efficacia presuntiva, ma deve valutare la prova contraria fornita dal contribuente.

  • Art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973

    Costituisce la base normativa dell'accertamento sintetico e dell'utilizzo degli strumenti di redditometro.

  • Decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992

    Individuano gli indici e i parametri utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito. Tali strumenti hanno natura procedimentale e dispensano l'Amministrazione da ulteriori prove oltre alla dimostrazione dell'esistenza dei fattori-indice.

  • Art. 2728 del codice civile

    La presunzione prevista dalla legge non può essere superata mediante semplici contestazioni generiche, ma richiede una prova contraria specifica.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato quando l'impugnazione è respinta o dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Nel redditometro, la disponibilità effettiva di beni-indice, come immobili e autoveicoli, può fondare l'accertamento sintetico senza che l'Amministrazione debba dimostrare analiticamente ogni singola spesa sostenuta per il loro mantenimento.
  • Il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata dell'inesistenza o della minore entità del reddito presunto; non sono normalmente sufficienti osservazioni generiche su utenze, chilometraggio, manutenzioni o plausibilità dei costi.
  • È utile dimostrare la provenienza delle somme da fonti non imponibili, già tassate o comunque estranee al reddito dell'anno accertato, purché la documentazione sia specifica e coerente con gli importi contestati.
  • Il giudice tributario può verificare l'effettiva esistenza dei beni e valutare la prova contraria, ma non può disapplicare gli indici di capacità contributiva stabiliti dalla legge o dai decreti applicabili.
  • In caso di rigetto dell'impugnazione, il contribuente può essere condannato alle spese di giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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