Cassazione Penale, Sentenza n. 10613/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina per due motivi: 1) la mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato relativo alla sottrazione/appropriazione dei beni pignorati (sostengono che la consumazione sia avvenuta in epoca anteriore rispetto a quella indicata nel capo di imputazione, determinando così l'estinzione del reato prima della sentenza di appello); 2) la mancata condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali in favore degli imputati, nonché la mancata compensazione delle spese sostenute dalle parti civili, nonostante l'assoluzione per non sussistenza dei reati di truffa (capo B e tentata truffa capo C).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che non siano stati forniti elementi incontrovertibili idonei a dimostrare che la consumazione dell'appropriazione sia avvenuta anteriormente alla data contestata (dicembre 2014): la Corte territoriale aveva logicamente distinto il trasferimento dei beni (maggio 2014) dalla definitiva sottrazione accertata il 13/12/2014; la denuncia di furto del 4/9/2014 era generica e non prova che la sottrazione contestata fosse già avvenuta allora. Tenendo conto dei periodi di sospensione, il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 13/6/2023, quindi successivamente alla sentenza di appello. Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato la statuizione civile: nonostante l'assoluzione per i reati di truffa, la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che la sottrazione dei beni (capo A) aveva danneggiato anche Donato e De Devitiis, che avevano acquistato parte dei beni, e quindi le pretese civili erano fondate. La compensazione delle spese non è stata disposta perché non ricorrono le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 541, comma 2, cod. proc. pen.; i ricorrenti non le hanno dimostrate. Conseguentemente la Cassazione ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (importi liquidati in sentenza).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato in combinato per valutare il concorso di persone nella commissione dei fatti contestati.
art. 388 cod. pen.
artt. 110 e 388 cod. pen.
Utilizzato dalla Corte come quadro normativo per la condotta di sottrazione/appropriazione dei beni pignorati contestata al capo A.
art. 640 cod. pen.
Riferito alla fattispecie di truffa (capo B e capo C); sulla materia la Corte ha rilevato l'assoluzione per non sussistenza del fatto o la prescrizione in primo grado a seconda del capo.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
Norma che consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; il procedimento si è svolto secondo tale modalità.
art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che la compensazione delle spese processuali è ammessa solo per "gravi ed eccezionali ragioni"; la Corte ha richiamato questo limite per negare la compensazione richiesta dai ricorrenti.
art. 92 cod. proc. civ.
Richiamato in riferimento ai criteri civilistici di compensazione delle spese e all'interpretazione giurisprudenziale che integra il parametro penale sulla compensazione.
Corte Costituzionale, sent. n. 77/2018
sent. Corte cost. n. 77/2018
Richiamata come riferimento giurisprudenziale in ordine alla disciplina e ai limiti della compensazione delle spese nei procedimenti.
Cass. pen., Sez. 2, n. 4151 del 28/09/2023 (Mega)
Sez. 2, n. 4151 del 28/09/2023
Principio richiamato secondo cui il ricorrente che invoca in cassazione la prescrizione allegando una data di consumazione anteriore a quella contestata ha l'onere di fornire elementi incontrovertibili che dimostrino tale data.
Cass. pen., Sez. 2, n. 29518 dell'11/05/2023 (Lefons)
Sez. 2, n. 29518 dell'11/05/2023
Richiamata per affermare che la prescrizione che matura dopo la sentenza di merito non può essere rilevata dalla Corte di cassazione ai fini dell'annullamento per estinzione del reato.
Cass. pen., Sez. 3, n. 35931 del 24/06/2021 (Daidone)
Sez. 3, n. 35931 del 24/06/2021
Giurisprudenza richiamata in tema di compensazione delle spese: la compensazione è ammessa solo per ragioni "gravi ed eccezionali" e l'onere di motivazione grava sul giudice che la dispone.
Massime di principio
- Chi in cassazione invoca la prescrizione sostenendo che il reato si è consumato in data anteriore a quella contestata ha l'onere di fornire elementi incontrovertibili che dimostrino tale anteriore data; mere presunzioni o deduzioni non sono sufficienti.
- La distinzione tra trasferimento dei beni e definitiva appropriazione è rilevante per individuare la data di consumazione del reato e quindi per i termini di prescrizione; la data dell'accertamento materiale della mancanza può essere quella rilevante.
- L'assoluzione in sede penale per non sussistenza del fatto non comporta automaticamente la condanna delle parti civili a sostenere le spese degli imputati: la decisione sulle spese civili segue regole autonome e la compensazione è eccezionale.
- La compensazione delle spese processuali in favore delle parti soccombenti è consentita in via eccezionale solo se sussistono ragioni gravi ed eccezionali debitamente motivate; la mera alternanza o incertezza delle vicende processuali non basta.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
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