Sentenza del 19/01/2018 n. 283 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo: in via preliminare, l'inesistenza della notifica perché effettuata direttamente da Equitalia tramite raccomandata senza intermediario e senza relata di notifica; nel merito, l'invalidità dell'atto perché non avrebbe considerato la sospensione degli avvisi di accertamento presupposti disposta dalla CTP e perché non avrebbe indicato adeguatamente i criteri di calcolo di interessi e aggi. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo inesistente la notifica.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello di Equitalia e ha rigettato integralmente il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto valida la notifica effettuata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata, senza necessità di relata, poiché si applicano le regole del servizio postale ordinario. Ha inoltre stabilito che la sospensione degli avvisi di accertamento non era operativa, poiché il contribuente non aveva prestato tempestivamente la garanzia richiesta dalla CTP. La doglianza sugli interessi e sugli aggi è stata ritenuta infondata, trattandosi di importi previsti dalla legge e comunque indicati nell'atto. B. U. è stato condannato a rifondere a Equitalia le spese di entrambi i gradi, liquidate in 1.000 euro per il primo grado e 1.500 euro per l'appello, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, DPR n. 602/1973
La notifica può essere eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma consente all'agente della riscossione di notificare direttamente gli atti tramite raccomandata, senza necessità di avvalersi di un intermediario o di un ufficiale giudiziario.
Art. 149 c.p.c.
Non si applica alla notificazione effettuata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata, poiché l'art. 26 DPR n. 602/1973 non lo richiama.
Legge n. 890/1982
Le formalità proprie delle notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario non si applicano alla spedizione diretta dell'atto da parte dell'agente della riscossione secondo le regole del servizio postale ordinario.
Art. 32 D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel processo tributario; il contribuente se ne è avvalso nel giudizio d'appello.
Artt. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e 91 c.p.c.
In base al principio della soccombenza, le spese di lite sono state poste a carico del contribuente, risultato soccombente in entrambi i gradi.
D.M. n. 55/2014
È stato utilizzato come riferimento per la liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Quando una norma speciale autorizza l'agente della riscossione a notificare direttamente un atto tramite raccomandata, la notifica può essere valida anche senza relata e senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
- La notificazione diretta tramite raccomandata segue, in tali casi, le regole del servizio postale ordinario e non necessariamente le formalità previste per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario.
- La sospensione giudiziale degli atti presupposti può essere subordinata alla prestazione di una garanzia o al rispetto di altre condizioni: se il contribuente non le adempie entro il termine stabilito, la sospensione può non produrre effetti.
- Chi eccepisce l'illegittimità di un atto deve contestare puntualmente le difese della controparte e dimostrare l'effettiva operatività della sospensione; una semplice allegazione dell'esistenza del provvedimento sospensivo può non essere sufficiente.
- Interessi e aggi previsti direttamente dalla legge non devono necessariamente essere ricalcolati o giustificati con criteri discrezionali, purché siano indicati in modo comprensibile nell'atto e siano riconducibili alla disciplina normativa applicabile.
- La parte soccombente può essere condannata alle spese di tutti i gradi di giudizio, salvo specifiche ragioni per compensarle.
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