Cassazione Penale, Sentenza n. 7113/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che, limitando la misura cautelare (sostituendo gli arresti domiciliari con il divieto di contrattare con la P.A.), ha dichiarato l'incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Trani in favore del GIP del Tribunale di Bari e ha trasmesso gli atti al PM in sede. Il ricorrente censura esclusivamente la declaratoria di incompetenza per territorio: sostiene che la connessione tra reati (in particolare la corruzione artt. 319-321 c.p.) imporrebbe l'attribuzione di competenza al Tribunale di Trani ai sensi dell'art. 16 c.p.p. (o, alternativamente, che il luogo di consumazione del reato più grave non sarebbe individuabile nel luogo del versamento bancario, rendendo applicabile il criterio sussidiario del luogo del reato successivo in gravità). Denuncia quindi errata qualificazione della connessione e incertezza sul luogo di consumazione della corruzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e mancanza di interesse del pubblico ministero. Ha ritenuto che il P.M. non perseguisse con il ricorso l'obiettivo previsto dall'art. 27 c.p.p. (ottenere che il giudice territorialmente competente emetta un nuovo titolo cautelare con efficacia provvisoria), ma soltanto la rimozione della statuizione sulla competenza; in assenza di richiesta di rinnovo della misura al giudice competente non sussiste interesse concreto. La Corte ha inoltre osservato l'erronea trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Bari invece che al PM che aveva richiesto la misura (Tribunale di Trani), richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui le pronunce sulla competenza non rientrano nel regime ordinario delle impugnazioni e che l'impugnazione del PM è giustificata solo se finalizzata all'applicazione dell'art. 27 c.p.p. Conseguenza pratica: il ricorso è respinto per inammissibilità e la declaratoria di incompetenza del Tribunale del riesame è rimasta efficace; la misura interdittiva, se non rinnovata dal giudice competente, è destinata a perdere efficacia.
Norme richiamate
artt. 319-321 cod. pen.
Reati di corruzione contestati; il tema era la gravità rispetto ad altri reati ai fini della determinazione della competenza territoriale
art. 356 cod. pen.
Reato contestato ad alcuni coindagati; rilevante nel confronto tra reati per individuare il più grave o l'ordine cronologico ai fini della competenza
art. 640 cod. pen. (cpv. n. 1)
Truffa aggravata contestata nella complessiva imputazione, indicata tra i reati connessi
art. 12 cod. proc. pen.
Norma sulle forme di connessione tra fatti; nel caso si è dibattuto se la connessione fosse teleologica (lett. c) o di altra natura (lett. a) o b)) e l'incidenza sulla competenza
art. 16 cod. proc. pen.
Criterio di attribuzione della competenza al giudice del reato più grave o, in alternativa, al giudice del primo reato per temporalità; invocato dal ricorrente quale regola applicabile se la connessione non fosse teleologica
art. 27 cod. proc. pen.
Disciplina dell'emissione del titolo cautelare da giudice incompetente con efficacia provvisoria; la Corte precisa che l'interesse del P.M. ad impugnare sussiste solo se volto ad ottenere il nuovo titolo cautelare previsto da questa norma
art. 22, comma 1, cod. proc. pen.
Regola sulla trasmissione degli atti al pubblico ministero competente che ha richiesto la misura; la Corte rileva l'erronea trasmissione degli atti al PM di Bari invece che al PM di Trani
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione che, in combinato con la giurisprudenza, spiega la non impugnabilità ordinaria delle decisioni sulla competenza e la funzione del rimedio del conflitto di competenza
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha interesse ad impugnare solo se mira realmente a ottenere che il giudice territorialmente competente applichi l'art. 27 c.p.p. e rilasci un nuovo titolo cautelare; un ricorso volto esclusivamente a rimuovere la declaratoria di incompetenza è inammissibile per mancato interesse.
- Quando una misura è stata disposta da un giudice incompetente in via eccezionale (art. 27), gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero che ha richiesto la misura, il quale valuta se sollecitare il giudice competente per la conferma/rinnovo della misura o lasciare che questa perda efficacia.
- Le pronunce sulla competenza territoriale non rientrano nel regime ordinario delle impugnazioni e sono sottratte al sindacato ordinario, essendo disciplinate dalle norme sui conflitti di competenza e dalla giurisprudenza di legittimità.
- Per stabilire la competenza territoriale in presenza di più reati connessi occorre valutare la natura della connessione (teleologica, continuazione, concorso) e individuare correttamente il reato "più grave" o il primo reato a fini dell'applicazione dell'art. 16 c.p.p.; incertezze sul luogo di consumazione possono richiedere l'applicazione del criterio sussidiario (luogo del reato successivo in ordine di gravità).
- Errore procedurale nella trasmissione degli atti (in particolare invio al PM non titolare della richiesta cautelare) può influire sulla legittimazione a impugnare e sull'efficacia delle misure; va quindi curata la corretta canalizzazione degli atti al PM che ha promosso la richiesta cautelare.
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