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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47429/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vitello ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento per i reati richiamati (art. 378 c.p. e art. 7 d.l. 152/91) dal quale è stato definitivamente assolto. Ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva respinto la domanda di indennizzo, sostenendo che l'assoluzione escludeva la sussistenza di dolo o colpa grave e dunque l'ostatività al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui, pur in presenza di assoluzione penale, sussisteva colpa grave del Vitello nella misura in cui egli aveva contribuito attivamente — con attività di mediazione per conto di Quaranta Giuseppe, mettendo a disposizione il proprio locale come luogo di riunioni riservate e tenendo dichiarazioni contradditorie rispetto alle intercettazioni — a creare la situazione che ha determinato l'adozione della misura cautelare. La Corte ha richiamato i criteri dell'art. 314 c.p.p. e la natura autonoma della valutazione del giudice della riparazione (valutazione "ex ante" e basata sulla componente oggettiva della colpa). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; interpretata nel senso che il giudice della riparazione valuta autonomamente, con standard oggettivo, se la condotta dell'interessato integri dolo o colpa grave idonei a escludere l'indennizzo. La colpa valutata è prevalentemente la componente oggettiva (secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit) e la prevedibilità va intesa in termini oggettivi.

  • art. 378 cod. pen.

    Norma penale richiamata nel processo di merito come fattore storico-giuridico: l'assoluzione dal reato richiamato non esclude automaticamente che la condotta materiale dell'interessato abbia costituito colpa grave ai fini della riparazione.

  • art. 7 d.l. 152/91

    Riferimento normativo oggetto del procedimento penale originario; richiamato a titolo fattuale: la natura del reato connesso a contesti di criminalità organizzata è rilevante ai fini della valutazione della prevedibilità e della gravità della condotta che ha preceduto la custodia.

  • Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Giurisprudenza richiamata per spiegare che il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e "ex ante" del materiale probatorio, non per stabilire la responsabilità penale ma per verificare se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità del reato.

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro e altri)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione ha ampia libertà di valutare il materiale del processo per stabilire la sussistenza o l'esclusione del diritto alla riparazione, anche in presenza di errore dell'autorità procedente.

  • Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018

    Conferma che, nei reati connessi alla criminalità organizzata, comportamenti percepibili come indicativi di contiguità con ambienti criminali possono integrare la 'condotta ostativa' di colpa grave ai fini della negazione dell'indennizzo.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente la sussistenza di dolo o colpa grave sulla base della sola componente oggettiva.
  • La 'colpa grave' rilevante ai fini dell'ostatività dell'indennizzo è intesa in termini oggettivi (id quod plerumque accidit) e richiede una condotta macroscopicamente negligente o imprudente che potesse prevedibilmente determinare l'intervento coercitivo dell'autorità.
  • Comportamenti quali mediazione per soggetti ritenuti contigui a fenomeni mafiosi, messa a disposizione di locali per riunioni riservate e dichiarazioni contradditorie rispetto a fonti intercettive possono essere valutati come elementi sintomatici di colpa grave.
  • Il giudice della riparazione opera una valutazione 'ex ante' autonoma, non finalizzata a rimettere in discussione la decisione penale ma a verificare se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza della configurabilità del reato.
  • In casi connessi alla criminalità organizzata la soglia di prevedibilità dell'intervento giudiziario è valutata con particolare attenzione: la contiguità apparente a ambienti criminali è un dato rilevante ai fini della esclusione dell'indennizzo.
  • Chi chiede la riparazione deve considerare che elementi fattuali e comportamentali (anche se non idonei a fondare una condanna penale) possono impedire il riconoscimento dell'indennizzo se costituiscono colpa grave.

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