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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2622/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Attanasio ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Trieste (05/07/2021) che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ricusazione nei confronti della dott.ssa Lionella Manazzone e lo aveva condannato al pagamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Nel ricorso si denunciava violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo alla irrogazione della sanzione pecuniaria: la Corte territoriale aveva semplicemente indicato la sanzione come "conseguente" alla declaratoria di inammissibilità, senza spiegare le ragioni dell'esercizio del potere discrezionale né la quantificazione della somma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza che considera la pena pecuniaria frutto di una valutazione discrezionale, ha deciso che tale sanzione richiede una motivazione adeguata che espliciti le ragioni dell'esercizio del potere discrezionale e la determinazione dell'importo. Poiché la Corte territoriale si era limitata a disporre la sanzione come mera conseguenza dell'inammissibilità senza motivare la scelta e l'entità, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento alla Cassa delle ammende, eliminando quella sanzione.

Norme richiamate

  • Sez. 3, n. 41213 del 15/9/2015, Attanasio

    Richiama il principio secondo cui l'applicazione di una pena pecuniaria è il risultato di una valutazione discrezionale che deve essere adeguatamente motivata

  • Sez. 6, n. 23783 del 7/6/2012, Polak

    Conferma che la motivazione della sanzione pecuniaria deve spiegare la determinazione sanzionatoria derivante dall'esercizio del potere discrezionale

  • Sez. 3, n. 4651 del 13/1/2016, Meriani

    Evidenzia che la sanzione trova fondamento nell'esigenza di impedire istanze proposte a scopo defatigatorio e nel dovere di non intralciare l'organizzazione giudiziaria

Massime di principio

  • La condanna al pagamento di una somma (pena pecuniaria) è una misura discrezionale e richiede una motivazione specifica: non è sufficiente collegarla in modo generico all'esito (es. "conseguente" all'inammissibilità).
  • La Corte deve indicare le ragioni concrete per cui il comportamento è ritenuto idoneo a giustificare la sanzione e come è stata determinata la somma comminata.
  • In caso di omissione di tale motivazione la decisione sulla sanzione è annullabile (anche senza rinvio se l'irregolarità riguarda solo la parte sanzionatoria).
  • La sanzione pecuniaria è giustificata per prevenire e reprimere istanze proposte a scopo defatigatorio o che intralciano l'organizzazione giudiziaria, ma occorre collegare fattispecie concreta e finalità deterrente.
  • Se si riceve una condanna pecuniaria motivata in modo generico, il rimedio è impugnare per carenza di motivazione richiedendo l'annullamento o la rideterminazione della sanzione.
  • Nel valutare ricorsi relativi a ricusazioni e provvedimenti transitati in giudicato, prestare attenzione alla distinzione tra dichiarazione di inammissibilità sul merito dell'istanza e la misura sanzionatoria accessoria: entrambe richiedono motivazione autonoma

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