Cassazione Penale, Ordinanza n. 28605/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. da un condannato, il quale sosteneva di non avere avuto effettiva conoscenza delle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti perché, all'epoca dei fatti, viveva in Colombia. Avverso tale ordinanza l'interessato proponeva personalmente ricorso per cassazione, deducendo l'illogicità della decisione in punto di effettiva conoscenza del procedimento e delle sentenze. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio un vizio preliminare di ammissibilità: il ricorso era stato sottoscritto personalmente dalla parte e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione munito di procura speciale, come richiesto per il giudizio di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'interessato, in violazione della regola della necessaria assistenza tecnica nel giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, anche nel procedimento relativo alla rescissione del giudicato, l'impugnazione dell'ordinanza emessa dalla corte di appello deve essere proposta con il ministero di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e munito di apposita procura speciale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
"la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento"
La richiesta di rescissione del giudicato ha natura personale e può essere proposta dall'interessato anche tramite difensore, ma con procura speciale autenticata; tale carattere personale non elimina, in sede di impugnazione, la necessità del patrocinio tecnico nel giudizio di cassazione.
art. 583, comma 3, c.p.p.
Richiamato quale forma di autenticazione della procura speciale necessaria per la richiesta di rescissione del giudicato.
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte; non è ammessa la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato.
art. 571 c.p.p.
Richiamato nel quadro delle norme sulla legittimazione all'impugnazione, che non escludono la necessità della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità.
art. 127 c.p.p.
L'ordinanza della corte di appello in materia di rescissione del giudicato è emessa secondo il procedimento camerale disciplinato da tale norma.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La causa di inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura.
art. 625-ter c.p.p.
Citado come disposizione abrogata dalla riforma che aveva previsto un diverso assetto della competenza in materia di rescissione.
L. 23 giugno 2017, n. 103
La riforma che ha introdotto l'art. 629-bis c.p.p. e ridefinito il regime della rescissione del giudicato e del ricorso per cassazione.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Le Sezioni Unite hanno affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli cautelari, non può essere proposto personalmente dalla parte ma deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale.
Massime di principio
- La richiesta di rescissione del giudicato è un rimedio a carattere personale, ma la successiva impugnazione in cassazione dell'ordinanza della corte di appello richiede comunque il patrocinio tecnico di un difensore abilitato davanti alla Corte di cassazione.
- La legittimazione soggettiva a proporre un'impugnazione non coincide con la facoltà di presentarla personalmente quando la legge impone la rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità.
- La disciplina dell'art. 613 c.p.p. si applica al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in materia di rescissione del giudicato, salvo i soli casi in cui la Corte di cassazione sia investita di una competenza speciale non originata da un ricorso.
- In mancanza di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione munito di procura speciale, l'impugnazione è inammissibile.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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