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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3211/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Trieste per molteplici ragioni: (i) nullità/inescusabilità della consulenza tecnica del PM depositata dopo il termine delle indagini e la sua utilizzazione in dibattimento mediante esame del perito; (ii) vizio di motivazione e travisamento probatorio rispetto all'accertamento di accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615-ter c.p.) e rispetto all'individuazione della copiatura e/o apertura massiva di file informatici ritenuti riconducibili a ICOS; (iii) contestazione della configurabilità del reato di rivelazione di segreti commerciali/industriali (artt. 622-623 c.p.) e della nozione di "segreto" e del valore strategico dei file rinvenuti; (iv) deduzioni difensive circa la legittimità della produzione della macchina tramite "reverse engineering" e la non necessarietà di illecito in tal caso; (v) censure sulla mancata considerazione di prove e documenti difensivi e sull'onere della prova; (vi) da parte di LAST TECHNOLOGY, censura della condanna civile e della qualificazione di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n.231/2001, con particolare riferimento all'art.5 (persone che esercitano di fatto gestione e controllo); (vii) questioni processuali relative alla costituzione di parte civile e alla sua revoca per trasferimento dell'azione in sede civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: (i) respinto la maggior parte dei motivi proposti dagli imputati sul piano sostanziale, ritenendo utilizzabile la consulenza depositata tardivamente in quanto il consulente ha confermato le risultanze in dibattimento nel contraddittorio; (ii) dichiarato inammissibili o infondati i motivi che chiedevano la rinnovata valutazione di merito o che lamentavano generico travisamento della prova; (iii) affermato che l'utilizzo della tecnica di "reverse engineering" non esclude la rilevanza penale ai fini dell'art. 623 c.p.; (iv) annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali nei confronti di Castellarin, Bars e Corazza per i reati di cui ai capi B) e C) perché ormai estinti per prescrizione maturata al 21/10/2022; (v) annullato senza rinvio le statuizioni civili rispetto agli stessi imputati (per effetto del trasferimento dell'azione civile da parte di ICOS e della revoca implicita della costituzione di parte civile); (vi) accolto parzialmente il ricorso di LAST TECHNOLOGY: annullata senza rinvio la condanna della società al risarcimento del danno e al pagamento delle spese; sul profilo della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 (art.5) ha ritenuto necessario un nuovo esame, rimettendo la questione ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste perché i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato sull'esercizio di fatto della gestione e del controllo da parte dei soggetti coinvolti. In sintesi: parziale accoglimento per i ricorrenti (annullamenti per prescrizione e sulle statuizioni civili; Last ottiene l'annullamento della condanna civile e rinvio sul profilo 231), ma vengono confermati principi processuali e probatori applicati dalla Corte d'Appello.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.

    La Corte ha ritenuto correttamente applicata la norma quando dalle risultanze tecniche e probatorie è desumibile che gli accessi ai sistemi ICOS non erano funzionali all'attività aziendale ma volti all'utilizzo di materiale per LAST; le censure difensive non hanno dimostrato incontrovertibilmente l'innocenza degli imputati.

  • artt. 622 e 623 c.p.

    La nozione di "segreto industriale/commerciale" ai fini penali deve essere interpretata in senso ampio: comprende anche informazioni non necessariamente protette secondo il codice della proprietà industriale ma che presentino un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto; la rivelazione anche di parte significativa del processo produttivo può integrare il reato.

  • art. 407 c.p.p.

    Riguardo alla utilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal PM, la Corte ha richiamato il principio secondo cui conta la data di deposito dell'elaborato e che, se l'ausiliario svolge attività oltre il termine ma le risultanze vengono confermate in dibattimento nel contraddittorio, esse possono essere utilizzate.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2001

    La Corte chiarisce che la locuzione "persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo" deve essere intesa in modo non eccessivamente restrittivo: il controllo di fatto può comprendere anche attività di vigilanza/verifica che incidono sulla gestione e gli indici di amministratore di fatto (art.2639 c.c.) sono rilevanti. Tuttavia occorre adeguata e motivata valutazione sulla sussistenza di tali condizioni, motivo per cui si è disposto il rinvio per nuovo esame.

  • art. 6 d.lgs. n. 231/2001

    Non può essere invocata per escludere la responsabilità dell'ente quando la gestione e il controllo sono esercitati in modo occulto di fatto, in quanto ciò evidenzierebbe l'inefficacia reale degli assetti organizzativi posti a presidio.

  • art. 2639 c.c.

    Richiamato come utile parametro presuntivo per individuare l'amministratore di fatto e, più in generale, per valutare l'esercizio di poteri di gestione e controllo in via di fatto nell'ambito dell'ente.

  • art. 74 e art. 185 c.p.p.

    Richiamati nella doglianza di LAST per la disciplina della costituzione di parte civile e degli effetti sul processo penale; la Corte ha ribadito il principio di autonomia dei giudizi civile e penale e ha motivato la revoca implicita della costituzione di parte civile a seguito del trasferimento dell'azione in sede civile.

Massime di principio

  • Una consulenza tecnica depositata dopo la scadenza dei termini d'indagine può rimanere utilizzabile se il consulente conferma le risultanze in dibattimento nel contraddittorio fra le parti; la data rilevante ai fini della tempestività è quella del deposito dell'elaborato.
  • Per ottenere in Cassazione un proscioglimento dopo che il giudice di merito ha dichiarato la prescrizione occorre provare l'assoluta e incontestabile evidenza di innocenza emergente dagli atti; altrimenti la Corte di legittimità non rivede il merito probatorio.
  • La nozione di "segreto industriale" ai fini dell'art. 623 c.p. è ampia: anche la rivelazione di parti del processo produttivo o di conoscenze chiave ("cuore" del know-how) può integrare il reato, e la tecnica del "reverse engineering" non esclude automaticamente il disvalore penale.
  • La valutazione del travisamento della prova in Cassazione è limitata: il giudice di legittimità verifica la corretta trasposizione e utilizzazione del dato probatorio da parte del giudice di merito, senza rinnovare o reinterpretare liberamente le prove.
  • La costituzione di parte civile nel processo penale può essere implicitamente revocata se il danneggiato trasferisce l'azione in sede civile con identità sostanziale di petitum e cause petendi, comportando l'annullamento delle statuizioni civili nel penale.
  • Ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa ex d.lgs. 231/2001, il concetto di "gestione e controllo di fatto" va interpretato in senso non meramente formale e può ricomprendere soggetti che esercitano continuativamente poteri tipici di governo o compiono attività di vigilanza/incidenza sulla gestione; tuttavia la sua configurazione richiede adeguata motivazione e prova.

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