Cassazione Penale, Sentenza n. 3211/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Trieste per molteplici ragioni: (i) nullità/inescusabilità della consulenza tecnica del PM depositata dopo il termine delle indagini e la sua utilizzazione in dibattimento mediante esame del perito; (ii) vizio di motivazione e travisamento probatorio rispetto all'accertamento di accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615-ter c.p.) e rispetto all'individuazione della copiatura e/o apertura massiva di file informatici ritenuti riconducibili a ICOS; (iii) contestazione della configurabilità del reato di rivelazione di segreti commerciali/industriali (artt. 622-623 c.p.) e della nozione di "segreto" e del valore strategico dei file rinvenuti; (iv) deduzioni difensive circa la legittimità della produzione della macchina tramite "reverse engineering" e la non necessarietà di illecito in tal caso; (v) censure sulla mancata considerazione di prove e documenti difensivi e sull'onere della prova; (vi) da parte di LAST TECHNOLOGY, censura della condanna civile e della qualificazione di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n.231/2001, con particolare riferimento all'art.5 (persone che esercitano di fatto gestione e controllo); (vii) questioni processuali relative alla costituzione di parte civile e alla sua revoca per trasferimento dell'azione in sede civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (i) respinto la maggior parte dei motivi proposti dagli imputati sul piano sostanziale, ritenendo utilizzabile la consulenza depositata tardivamente in quanto il consulente ha confermato le risultanze in dibattimento nel contraddittorio; (ii) dichiarato inammissibili o infondati i motivi che chiedevano la rinnovata valutazione di merito o che lamentavano generico travisamento della prova; (iii) affermato che l'utilizzo della tecnica di "reverse engineering" non esclude la rilevanza penale ai fini dell'art. 623 c.p.; (iv) annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali nei confronti di Castellarin, Bars e Corazza per i reati di cui ai capi B) e C) perché ormai estinti per prescrizione maturata al 21/10/2022; (v) annullato senza rinvio le statuizioni civili rispetto agli stessi imputati (per effetto del trasferimento dell'azione civile da parte di ICOS e della revoca implicita della costituzione di parte civile); (vi) accolto parzialmente il ricorso di LAST TECHNOLOGY: annullata senza rinvio la condanna della società al risarcimento del danno e al pagamento delle spese; sul profilo della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 (art.5) ha ritenuto necessario un nuovo esame, rimettendo la questione ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste perché i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato sull'esercizio di fatto della gestione e del controllo da parte dei soggetti coinvolti. In sintesi: parziale accoglimento per i ricorrenti (annullamenti per prescrizione e sulle statuizioni civili; Last ottiene l'annullamento della condanna civile e rinvio sul profilo 231), ma vengono confermati principi processuali e probatori applicati dalla Corte d'Appello.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p.
La Corte ha ritenuto correttamente applicata la norma quando dalle risultanze tecniche e probatorie è desumibile che gli accessi ai sistemi ICOS non erano funzionali all'attività aziendale ma volti all'utilizzo di materiale per LAST; le censure difensive non hanno dimostrato incontrovertibilmente l'innocenza degli imputati.
artt. 622 e 623 c.p.
La nozione di "segreto industriale/commerciale" ai fini penali deve essere interpretata in senso ampio: comprende anche informazioni non necessariamente protette secondo il codice della proprietà industriale ma che presentino un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto; la rivelazione anche di parte significativa del processo produttivo può integrare il reato.
art. 407 c.p.p.
Riguardo alla utilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal PM, la Corte ha richiamato il principio secondo cui conta la data di deposito dell'elaborato e che, se l'ausiliario svolge attività oltre il termine ma le risultanze vengono confermate in dibattimento nel contraddittorio, esse possono essere utilizzate.
art. 5 d.lgs. n. 231/2001
La Corte chiarisce che la locuzione "persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo" deve essere intesa in modo non eccessivamente restrittivo: il controllo di fatto può comprendere anche attività di vigilanza/verifica che incidono sulla gestione e gli indici di amministratore di fatto (art.2639 c.c.) sono rilevanti. Tuttavia occorre adeguata e motivata valutazione sulla sussistenza di tali condizioni, motivo per cui si è disposto il rinvio per nuovo esame.
art. 6 d.lgs. n. 231/2001
Non può essere invocata per escludere la responsabilità dell'ente quando la gestione e il controllo sono esercitati in modo occulto di fatto, in quanto ciò evidenzierebbe l'inefficacia reale degli assetti organizzativi posti a presidio.
art. 2639 c.c.
Richiamato come utile parametro presuntivo per individuare l'amministratore di fatto e, più in generale, per valutare l'esercizio di poteri di gestione e controllo in via di fatto nell'ambito dell'ente.
art. 74 e art. 185 c.p.p.
Richiamati nella doglianza di LAST per la disciplina della costituzione di parte civile e degli effetti sul processo penale; la Corte ha ribadito il principio di autonomia dei giudizi civile e penale e ha motivato la revoca implicita della costituzione di parte civile a seguito del trasferimento dell'azione in sede civile.
Massime di principio
- Una consulenza tecnica depositata dopo la scadenza dei termini d'indagine può rimanere utilizzabile se il consulente conferma le risultanze in dibattimento nel contraddittorio fra le parti; la data rilevante ai fini della tempestività è quella del deposito dell'elaborato.
- Per ottenere in Cassazione un proscioglimento dopo che il giudice di merito ha dichiarato la prescrizione occorre provare l'assoluta e incontestabile evidenza di innocenza emergente dagli atti; altrimenti la Corte di legittimità non rivede il merito probatorio.
- La nozione di "segreto industriale" ai fini dell'art. 623 c.p. è ampia: anche la rivelazione di parti del processo produttivo o di conoscenze chiave ("cuore" del know-how) può integrare il reato, e la tecnica del "reverse engineering" non esclude automaticamente il disvalore penale.
- La valutazione del travisamento della prova in Cassazione è limitata: il giudice di legittimità verifica la corretta trasposizione e utilizzazione del dato probatorio da parte del giudice di merito, senza rinnovare o reinterpretare liberamente le prove.
- La costituzione di parte civile nel processo penale può essere implicitamente revocata se il danneggiato trasferisce l'azione in sede civile con identità sostanziale di petitum e cause petendi, comportando l'annullamento delle statuizioni civili nel penale.
- Ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa ex d.lgs. 231/2001, il concetto di "gestione e controllo di fatto" va interpretato in senso non meramente formale e può ricomprendere soggetti che esercitano continuativamente poteri tipici di governo o compiono attività di vigilanza/incidenza sulla gestione; tuttavia la sua configurazione richiede adeguata motivazione e prova.
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