Cassazione Penale, Sentenza n. 00069/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) con più censure: 1) vizio di motivazione e travisamento delle intercettazioni, deducendo che le conversazioni non provano l'esistenza di un sodalizio permanente ma solo concorso in singoli episodi (art. 73 d.P.R. 309/90); 2) contestazione della qualificazione del ricorrente come promotore/organizzatore; 3) richiesta di applicazione della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6 (associazione per reati di lieve entità); 4) censura per il riconoscimento dell'aggravante dell'essere il sodalizio armato; 5) lamentela per il diniego delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena oltre il minimo edittale. In sostanza la difesa ha sostenuto insufficienza e contraddittorietà delle prove (poche intercettazioni relative al ricorrente, collaboratori che non lo menzionano, esigui sequestri, perquisizioni negative) e ha proposto riclassificazione dei fatti come concorso di persone e reati di lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) abbiano fornito motivazione logica e coerente, adeguatamente fondata sulle intercettazioni e sugli altri riscontri investigativi (servizi di osservazione, sequestri, arresti), dimostrando: l'esistenza di una piazza di spaccio delimitata, la suddivisione di ruoli, le turnazioni, la gestione dei proventi e il mantenimento dei sodali arrestati. Ha confermato la possibilità di riconoscere il reato associativo anche se l'organizzazione ha agito per un periodo limitato quando emergano facta concludentia che provano la tendenziale stabilità del vincolo; ha ritenuto corretta l'attribuzione della qualifica di organizzatore al ricorrente sulla base di colloqui e comportamenti (impartizione di ordini, convocazioni, gestione del sostentamento dei sodali). Ha escluso la configurabilità dell'art. 74 comma 6 ritenendo l'associazione idonea a traffici di entità non lieve e capace di rifornire un mercato indeterminato; ha confermato l'aggravante dell'essere il sodalizio armato avendo valore probatorio la disponibilità di armi da parte di aderenti e i commenti intercettati sui sequestri; ha respinto le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
La Corte ha ritenuto sussistente l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiedendo la prova di un vincolo permanente e di una organizzazione (anche minima) destinata a perdurare; l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati 'fine' implica che non sia necessaria la consumazione dei singoli reati per la configurazione del 74
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Articola i reati 'fine' (cessione, detenzione ecc.); la Corte ha distinto tra concorso in singoli reati (art. 73) e associazione di cui all'art. 74, ritenendo che i fatti processuali dimostrassero la programmazione e la ripetitività tipiche dell'associazione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74, comma 6
La norma sull'associazione per reati di lieve entità non è stata applicata: la Corte ha interpretato la norma richiedendo che l'associazione sia stata costituita originariamente per commettere cessioni di lieve entità e che l'organizzazione sia incompatibile con traffici di maggiore gravità; nel caso concreto le caratteristiche dell'attività (molteplicità degli episodi, disponibilità di rifornimenti, conteggi elevati) escludono la lieve entità
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74, comma 4 (aggravante armata)
Per l'aggravante è sufficiente la disponibilità di armi in capo agli aderenti al sodalizio; non è necessario dimostrare che le armi fossero state impiegate per gli scopi dell'associazione
codice di procedura penale - art. 125, comma 3
Norma richiamata dalla difesa (omessa motivazione rispetto al devoluto), citata ma la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito sia stata sufficiente e congrua
codice penale - art. 62-bis
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che la valutazione di prevalenza tra circostanze è discrizionaria del giudice di merito e che la motivazione fornita è adeguata per escluderne la prevalenza a favore del ricorrente
codice penale - art. 416-bis
Richiamato a titolo di confronto nella motivazione: diversità di disciplina rispetto alla previsione sull'aggravante armata, ma il principio rilevante è che per l'aggravante prevista dall'art. 74 comma 4 è sufficiente la disponibilità di armi
codice di procedura penale - art. 616
Norma invocata per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000
Massime di principio
- La configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) può essere dimostrata anche con elementi indiziari e 'facta concludentia' (intercettazioni, turnazioni, divisione dei ruoli, gestione dei proventi, mantenimento dei detenuti) senza necessità della consumazione di tutti i reati 'fine'.
- La durata temporale limitata dell'attività associativa non esclude la fattispecie se dagli elementi acquisiti emerge una organizzazione tendenzialmente stabile e una comunanza di scopo destinata a perdurare oltre i singoli episodi.
- L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è valutazione di merito: il giudice di legittimità interviene solo se la motivazione è illogica o manifestamente carente.
- La qualifica di 'organizzatore' può essere riconosciuta a chi coordina o gestisce una rilevante articolazione territoriale del sodalizio, anche senza autonomia totale rispetto agli altri capi.
- L'aggravante per il carattere armato dell'associazione richiede la mera disponibilità di armi da parte degli aderenti; non è indispensabile dimostrare l'uso diretta delle armi per gli scopi dell'associazione.
- L'art. 74 comma 6 (associazione per reati di lieve entità) richiede che l'associazione sia costituita originariamente e concretamente per commettere solo fatti di lieve entità e che l'organizzazione e le potenzialità siano incompatibili con traffici di maggiore gravità; la valutazione è fattuale e richiede esame complessivo delle prove.
- La valutazione delle attenuanti generiche e della quantificazione della pena è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione è totalmente carente o illogica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00001/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00002/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00005/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00006/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00008/2026 del 02/01/2026
- Sentenza penale · 2 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00010/2026 del 02/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →