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Sentenza

Sentenza n. 490/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza – alla sentenza n. 482/2024, depositata il 22.02.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 3493/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, e per l’effetto condanna il MIM ad erogare in favore della parte ricorrente l’importo di € 1.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore, maggiorato di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo; – alla sentenza n. 2676/2024, depositata il 22.10.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 2947/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta il diritto di ENRICA NUCELLI, con riferimento all’a.s. 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente; condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO a mettere a disposizione di ENRICA NUCELLI, per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.

Giustizia amministrativa202503457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Torino relative all'accredito della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di due sentenze del Tribunale di Torino, sezione lavoro, entrambe passate in giudicato. La prima sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, condannando il Ministero all'erogazione complessiva di 1.000 euro mediante buoni elettronici, oltre interessi. La seconda sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio per l'anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero a mettere a disposizione 500 euro tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione. In vista della camera di consiglio, la difesa della ricorrente ha dichiarato che il primo giudicato era stato eseguito solo parzialmente, mentre il secondo risultava ancora ineseguito, insistendo per l'accoglimento limitatamente a quest'ultimo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'esecuzione della sentenza n. 482/2024, rilevando l'intervenuta corresponsione delle somme spettanti, sebbene parziale, e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza n. 2676/2024, pagando le somme liquidate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione. Per l'eventuale inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente a tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato, entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dei giudicati.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere per la parte del giudicato che risulta ormai eseguita.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato nel giudicato del Tribunale di Torino per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata limitatamente alla parte effettivamente soddisfatta, mentre il giudice deve ordinare l'esecuzione per le statuizioni ancora ineseguite.
  • In presenza di una statuizione giudiziale non eseguita, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
  • L'esecuzione solo parziale del giudicato e il successivo adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso giustificano la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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