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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36413/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce dal mancato rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto per l'allevamento di loricati/coccodrilli a scopo riproduttivo, industriale e commerciale. Il privato aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del danno emergente, mentre era stata rigettata la domanda di lucro cessante. In appello, sia il privato sia le amministrazioni avevano censurato la decisione: il privato insisteva per il riconoscimento anche del lucro cessante, sostenendo che l'impianto fosse idoneo e produttivo e che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile il gravame applicando il testo dell'art. 342 c.p.c. non vigente ratione temporis; le amministrazioni, a loro volta, contestavano la liquidazione del danno emergente e la sufficienza della prova. In Cassazione il ricorrente principale deduceva, in sintesi, violazione delle norme processuali sul principio di specificità dell'appello e sull'efficacia del giudicato, oltre che delle norme sostanziali sulla responsabilità aquiliana e sulla liquidazione equitativa del danno, sostenendo che l'appello fosse specifico e che la Corte territoriale avesse negato il lucro cessante sulla base di mere ipotesi. Le amministrazioni proponevano ricorso incidentale lamentando che il loro appello fosse stato erroneamente dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti indicati, i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo fondata la censura contro la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del privato per difetto di specificità. Ha invece dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Ha rigettato il ricorso incidentale delle amministrazioni, ritenendo che il loro appello non avesse specificamente censurato la ratio decidendi della sentenza di primo grado sul danno emergente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il principio di specificità dei motivi di appello deve essere valutato in relazione all'ampiezza e alla portata della sentenza impugnata; è sufficiente una chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze, senza formule sacramentali. La Corte esclude però l'inammissibilità dell'appello del privato, ritenendolo sufficientemente specifico.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione è necessario riportare con specificità e localizzare processualmente gli atti rilevanti, consentendo alla Corte il controllo diretto del fatto processuale.

  • art. 384 c.p.c.

    Una volta che un capo sia coperto da giudicato, non può essere rimesso in discussione; la censura deve misurarsi con il decisum effettivamente coperto da giudicato.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio le questioni coperte dal giudicato non possono essere rimesse in discussione; la doglianza del ricorrente è però accolta perché diretta contro l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione non può fondarsi su fatti non provati o su mere ipotesi; tuttavia, nel caso concreto, la censura su tale profilo è assorbita dall'accoglimento delle questioni processuali sull'ammissibilità dell'appello.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la relativa doglianza resta assorbita.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione al danno, ma la Corte non affronta il merito per l'assorbimento.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma di rinvio per la liquidazione del danno aquiliano; il relativo esame resta assorbito.

  • art. 2043 c.c.

    Costituisce il fondamento della pretesa risarcitoria; la Corte non decide nel merito sulla responsabilità, concentrandosi sul profilo processuale dell'ammissibilità dell'appello.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno richiede comunque elementi di base idonei; la questione è però assorbita rispetto all'accoglimento del motivo processuale.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tutela dell'iniziativa economica, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi.

  • art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della libertà d'impresa, senza decisione specifica sul punto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 342 c.p.c., la specificità dell'appello va valutata con criterio elastico: il gravame è ammissibile se consente di individuare con chiarezza capi impugnati, ragioni di dissenso e collegamento con la motivazione della sentenza, senza necessità di formule sacramentali.
  • Nel giudizio di cassazione, il controllo sull'errore processuale consente l'esame diretto degli atti; il ricorrente deve tuttavia trascrivere o localizzare gli atti rilevanti in modo da rendere verificabile la censura.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile un motivo o una domanda, le ulteriori argomentazioni di merito eventualmente svolte diventano prive di effetti giuridici e non costituiscono autonoma ratio decidendi impugnabile.
  • L'appello è specifico solo se si confronta con la concreta ratio della sentenza di primo grado: una critica pertinente a un profilo diverso da quello deciso non è sufficiente a superare la declaratoria di inammissibilità.
  • La liquidazione del danno emergente e quella del lucro cessante richiedono censure distinte: la contestazione della fattibilità economica dell'iniziativa è pertinente al lucro cessante, non alla sola quantificazione delle spese già sostenute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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