Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 361/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive e atti presupposti, inclusi il diniego della domanda di condono edilizio e la comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, relativa a opere abusive oggetto di una domanda di condono edilizio, nonché il precedente diniego della domanda di condono, la segnalazione qualificata d’abuso e la comunicazione dei motivi ostativi. Hanno chiesto la sospensione cautelare degli atti, prospettando, per quanto emerge dall’ordinanza, questioni collegate all’applicabilità del silenzio-assenso alla domanda di condono, alla partecipazione procedimentale e alla tutela dell’affidamento nella conservazione dell’immobile.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per mancanza di una favorevole prognosi di accoglimento. Ha ritenuto che il silenzio-assenso non si applichi al cosiddetto secondo condono, richiamando la giurisprudenza del Tribunale e la sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 23 maggio 2025. Quanto all’ordinanza di demolizione, il Collegio ha rilevato che si tratta di un provvedimento vincolato, rispetto al quale non è necessario garantire la partecipazione del privato al procedimento. Ha inoltre escluso la configurabilità di un legittimo affidamento sul mantenimento di un immobile privo di titolo edilizio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordinanza di demolizione dell’abuso edilizio è qualificata come provvedimento vincolato; per la sua adozione non è necessaria la partecipazione procedimentale del privato.

  • art. 55 c.p.a.

    È la disposizione processuale richiamata per la trattazione e decisione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso non si applica alla domanda relativa al cosiddetto secondo condono edilizio.
  • L’ingiunzione di demolizione di opere abusive costituisce un provvedimento vincolato e, per la sua adozione, non è necessario garantire la partecipazione del privato al procedimento.
  • Non è configurabile un legittimo affidamento del privato sul mantenimento di un immobile privo di titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.