Ordinanza n. 3922/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione e assegnazione delle sedi per Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, inclusi i decreti ministeriali disciplinanti la procedura, il punteggio della ricorrente e il quesito n. 3 della prova di Biologia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali dell’8, 21 e 28 gennaio 2026, gli atti applicativi e regolamentari della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, le operazioni informatiche relative alle preferenze di sede, i verbali di correzione e il punteggio conseguito, chiedendo anche l’ammissione al corso presso l’Università di Palermo. Ha contestato, tra l’altro, il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025 per l’inserimento in graduatoria dei candidati privi di tutte le sufficienze, la mancata assegnazione alla sede di prima scelta, l’immatricolazione anticipata di candidati collocati in posizione deteriore mediante la dicitura “in attesa” o “nelle more”, il sistema delle decadenze in caso di mancata immatricolazione, la violazione della par condicio e dell’anonimato, la trasparenza e la correttezza delle operazioni di correzione, la difficoltà e sproporzione delle prove, la disomogeneità della didattica, l’erroneità o fuorvianza del quesito n. 3 di Biologia, l’eccesso di delega e l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la differenziazione tra università statali, non statali e corsi in lingua inglese.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente un adeguato fumus boni iuris, pur disponendo ulteriori adempimenti istruttori. Ha ritenuto, in via sommaria, non manifestamente irragionevole il sistema del D.M. n. 1115/2025, che amplia la platea dei candidati inseribili in graduatoria ma li ordina per fasce e punteggi differenziati, preservando la posizione di chi aveva conseguito le sufficienze secondo le regole originarie e tutelando l’affidamento e la par condicio. La ricorrente, avendo conseguito due sufficienze, era stata ammessa in graduatoria proprio grazie al nuovo meccanismo ed era stata utilmente assegnata alla sede La Sapienza-Sant’Andrea; le censure dirette a ottenere Palermo non avrebbero comunque prodotto tale utilità, poiché risultavano davanti a lei altri 140 candidati con punteggio superiore e preferenze incompatibili con l’assegnazione richiesta, sicché il relativo profilo è stato ritenuto carente di interesse. Il regime dell’assegnazione della prima sede utile e della decadenza è stato ritenuto coerente con l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 e con l’esigenza di definire rapidamente le immatricolazioni. Quanto all’anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta e non irrilevante, rilevando che la correzione informatizzata e l’abbinamento successivo tra codici e identità non evidenziavano una concreta possibilità di favoritismo. Le doglianze sulla trasparenza della correzione, sulla predeterminazione delle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sul funzionamento del sistema informatico, sui criteri valutativi e sui verbali richiedono invece ulteriore istruttoria: il Ministero, CINECA e le università sono stati onerati di fornire chiarimenti documentati entro trenta giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico delle valutazioni tecnico-discrezionali. Non è stata ravvisata una violazione del d.lgs. n. 71/2025 né un eccesso di delega. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva, allo stato, dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. Anche la censura sul quesito di Biologia è stata ritenuta prima facie infondata alla luce del parere scientifico acquisito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente un adeguato fumus boni iuris e ha respinto l’istanza cautelare.
art. 30 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere l’ammissione al corso e le ulteriori misure conseguenti; l’ordinanza non accoglie tale domanda.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l’ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un’altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.
Costituisce la base primaria dell’assegnazione presso la prima sede utile indicata e della possibilità di assegnazione ad altra sede soltanto quando le sedi prescelte non siano disponibili; il TAR vi riconduce anche la disciplina della decadenza.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale concernente l’esclusione, nella prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di adeguato fumus, rilevanza e non manifesta infondatezza.
art. 76 Cost.
Il TAR ha escluso, in via cautelare, l’eccesso di delega, ritenendo che la legge delega n. 26/2025 consentisse un’applicazione graduale della riforma.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle diverse condizioni organizzative e alle peculiarità dei corsi.
art. 34 Cost.
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque priva di incidenza concreta sulla posizione della ricorrente.
art. 97 Cost.
La disciplina ministeriale è stata valutata alla luce dei principi di imparzialità e par condicio; il sistema a fasce è stato ritenuto non manifestamente irragionevole.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Ha previsto le regole originarie della procedura e il requisito delle sufficienze nelle tre materie del semestre filtro, assunto come parametro di riferimento per valutare il successivo sistema di graduatoria.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha introdotto il sistema ampliativo di inserimento in graduatoria dei candidati con almeno una sufficienza, mediante fasce e punteggi differenziati, ritenuto in via cautelare coerente con la tutela dell’affidamento, della par condicio e con l’esigenza di saturare i posti disponibili.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 27/2013
Richiamata per il principio secondo cui non ogni irregolarità formale determina l’illegittimità della procedura per violazione dell’anonimato, essendo necessaria una violazione non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, una disciplina sopravvenuta che ampli la platea dei candidati inseribili in graduatoria può essere ritenuta compatibile con l’affidamento e la par condicio se ordina i candidati secondo fasce e punteggi differenziati, preservando la priorità di coloro che possedevano i requisiti previsti dalle regole originarie.
- Quando una modifica interviene soltanto sulle modalità di valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria, senza alterare i programmi, le prove, le modalità di svolgimento o il livello di preparazione richiesto, essa non incide necessariamente sulla par condicio dei concorrenti, purché il sistema complessivo non sia manifestamente irragionevole.
- La censura contro l’assegnazione della sede è carente di interesse quando, anche eliminando l’asserita irregolarità relativa a un altro candidato, il ricorrente non avrebbe comunque conseguito la sede richiesta per la presenza di altri candidati con punteggio superiore e preferenze prevalenti.
- In una procedura di accesso universitario, l’obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata e la decadenza conseguente alla mancata immatricolazione possono essere ritenuti legittimi quando trovano base nella legge e perseguono l’esigenza di definire tempestivamente le assegnazioni, soprattutto se gli studenti hanno già iniziato il percorso formativo.
- La violazione del principio di anonimato determina l’illegittimità della procedura solo quando l’irregolarità sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione; la mera possibilità astratta di collegare codici e candidati non è sufficiente se la correzione è informatizzata, le prove sono sigillate e l’abbinamento avviene dopo la correzione.
- Le questioni relative alla correttezza dei criteri di correzione, alla predeterminazione delle risposte, ai sinonimi ammessi e al funzionamento del sistema informatico possono richiedere specifici chiarimenti documentali e un’istruttoria incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, senza che ciò imponga di concedere la misura cautelare.
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