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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2016/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello avverso la determinazione TARI 2018 per l'attività agrituristica; la ricorrente deduce che l'attività era agricola e che i giudici non avevano valutato o motivato adeguatamente i documenti prodotti (iscrizione INPS per coltivatori diretti, dichiarazione dei redditi 2018 con quadro R.A. e R.G., dichiarazione IVA 2018 con codici attività, iscrizione alla sezione speciale della Camera di Commercio, verbale di sopralluogo), contestando la mancanza del minimo costituzionale della motivazione (art.132 c.p.c. e art.111 Cost.) e l'omesso esame e la valutazione di prove rilevanti ai sensi dell'art.115 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la sentenza impugnata raggiunge il 'minimo costituzionale' di motivazione e i giudici di merito hanno valutato legittimamente (e diversamente dalla ricorrente) gli elementi probatori prodotti, spettando al giudice di merito la valutazione delle prove. Ha escluso che vi fosse utilizzo di prove non introdotte dalle parti o vizi tali da fondare la cassazione. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali a favore del Comune, liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e altri accessori, e dà atto della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.

    Il ricorso per cassazione è stato esaminato nei limiti delle doglianze previste; la Corte osserva che, nel nuovo testo, il vizio di contraddittoria motivazione già configurabile ai sensi del n.5 non sopravvive come vizio autonomo denunciabile ai sensi del n.4, e che la valutazione della motivazione della sentenza impugnata ha raggiunto il minimo costituzionale richiesto.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al contenuto della motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse motivazione sufficiente e non affetta da carenza tale da violare l'art.132.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per la presunta mancanza del minimo costituzionale della motivazione; la Corte ha ritenuto che il requisito costituzionale della motivazione fosse rispettato.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    La censura per presunto utilizzo di prove non introdotte dalle parti è stata rigettata: Cassazione conferma che l'art.115 impedisce l'uso di prove di ufficio non consentite, ma l'omesso esame di singoli documenti non equivale automaticamente a violazione, e la valutazione dei mezzi di prova rimane rimessa al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla legge n. 228/2012)

    Norma richiamata per l'applicazione del contributo unificato supplementare: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, a carico della parte soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia fiscale il contribuente ha l'onere di provare la sussistenza del presupposto esente o agevolato (es. che l'attività agrituristica sia mera attività complementare all'attività agricola).
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'assumere e valutare le prove; la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione ex iure et factum dei giudici di merito se non è ravvisabile una carenza di motivazione o violazione di legge.
  • La mera affermazione che alcuni documenti non siano stati considerati dai giudici d'appello, senza dimostrare che ciò abbia prodotto una motivazione mancante, non è sufficiente per cassare la decisione per violazione dell'art.115 c.p.c.; in Cassazione rischia di essere considerata una riedizione del merito.
  • Per far valere un vizio di motivazione ai sensi dell'art.111 Cost. occorre dimostrare la mancanza del minimo costituzionale o motivazione contraddittoria, illogica o incomprensibile, non la semplice diversa interpretazione degli elementi probatori.
  • Nel processo tributario il principio della non contestazione non impone all'amministrazione finanziaria l'onere di allegare fatti ulteriori rispetto all'atto impositivo; l'ente può limitarsi a difendere la pretesa azionata.

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