Sentenza del 29/04/2015 n. 8671 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva ritenuto invalida la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1998 e 1999. Gli avvisi contestavano l'esercizio illegittimo della professione di commercialista e accertavano redditi di lavoro autonomo e imponibile IVA. Secondo l'Agenzia, il fallimento determina lo spossessamento dei beni, ma non priva il contribuente della qualità di soggetto passivo d'imposta né della capacità di essere destinatario dell'accertamento. Inoltre, il divieto di azioni esecutive individuali e la necessità del concorso fallimentare riguardano la fase della riscossione, non la validità dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha stabilito che l'accertamento relativo a presupposti tributari anteriori o contemporanei alla dichiarazione di fallimento deve essere notificato al curatore, per la partecipazione del credito al concorso fallimentare, e anche al contribuente fallito, che rimane esposto agli effetti dell'atto, comprese le sanzioni, e può impugnarlo in caso di inerzia degli organi fallimentari. L'atto impositivo resta quindi valido, anche se notificato soltanto al fallito, pur essendo eventualmente inefficace nella procedura fallimentare; potrà assumere rilievo nei suoi confronti dopo il ritorno in bonis. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Regio Decreto n. 267 del 1942, artt. 42, 43 e 44
Le norme sullo spossessamento e sugli effetti del fallimento non eliminano la soggettività tributaria del fallito né impediscono la validità dell'accertamento fiscale nei suoi confronti.
Regio Decreto n. 267 del 1942, artt. 51 e 52
Il divieto di azioni esecutive individuali e il principio del concorso dei creditori operano nella fase della riscossione e della soddisfazione del credito, non incidono sull'esistenza o sulla validità dell'obbligazione tributaria e dell'atto impositivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione delle norme di diritto costituisce motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il fallimento non cancella la soggettività tributaria del contribuente: il fallito può continuare a essere destinatario di avvisi di accertamento relativi a periodi anteriori o contemporanei al fallimento.
- Per tutelare sia la massa fallimentare sia il contribuente, l'accertamento dovrebbe essere notificato al curatore e al fallito. Il curatore interviene per gli effetti concorsuali, mentre il fallito conserva una legittimazione eccezionale a impugnare l'atto, soprattutto se gli organi della procedura rimangono inerti.
- La validità dell'accertamento e la possibilità di procedere alla riscossione sono questioni distinte: l'atto può essere valido anche quando la riscossione deve avvenire esclusivamente secondo le regole del concorso fallimentare.
- Un atto notificato soltanto al fallito può essere valido nei suoi confronti, ma non necessariamente efficace all'interno della procedura fallimentare; potrà rilevare nuovamente nei suoi confronti dopo la chiusura del fallimento e il ritorno in bonis.
- Il divieto di esecuzioni individuali durante il fallimento non impedisce all'amministrazione finanziaria di accertare il debito, ma impone che l'eventuale soddisfazione del credito avvenga nelle forme concorsuali previste dalla legge.
Testo integrale
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