Cassazione Penale, Sentenza n. 39379/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/06/2022 del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra alcuni reati (tra cui quelli della sentenza del 7/10/2013) ma aveva rigettato la richiesta in relazione al reato giudicato con la sentenza del 9/05/2019. Il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali (artt. 81 c.p., 125 e 671 c.p.p.) e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avesse adeguatamente valutato la connessione e la "medesimezza" del disegno criminoso tra i fatti oggetto delle diverse sentenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che la questione sulla esclusione del vincolo di continuazione fosse già stata decisa nel giudizio di cognizione (effetto preclusivo). Ha confermato la correttezza dell'operato del giudice dell'esecuzione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per possibile colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina del riconoscimento della continuazione fra reati; il giudice dell'esecuzione valuta l'istanza ma non può rimettere in discussione questioni già definitive nel giudizio di cognizione quando siano state espressamente e validamente decise.
art. 81 cod. pen.
Riferimento al concetto di continuazione e conseguenze sulla pena, rilevato nella prospettazione del ricorrente ma non ritenuto riesaminabile alla luce della preclusione derivante dalla decisione di cognizione.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella prospettazione del ricorrente in relazione alla competenza/ambito di valutazione del giudice dell'esecuzione; la Corte segnala che la materia è stata già risolta nel precedente giudizio di cognizione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione richiamati dal ricorrente (inosservanza di legge e vizio di motivazione); la Corte li ha ritenuti infondati perché la questione era preclusa da precedente decisione di cognizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte alla luce della manifesta infondatezza e della preclusione processuale.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio che non esclude la possibilità di ritenere la sussistenza della colpa nel proporre impugnazioni temerarie, giustificando l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n. 35460 del 11/05/2021, Petrone)
Principio secondo cui l'esclusione del vincolo della continuazione decisa dal giudice della cognizione ha efficacia preclusiva rispetto a istanze analoghe riproposte davanti al giudice dell'esecuzione; principio applicato al caso di specie.
Massime di principio
- Se il giudice della cognizione ha già deciso in modo definitivo sull'esistenza del vincolo di continuazione tra specifici fatti, la questione è preclusa e non può essere validamente rinnovata davanti al giudice dell'esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione può esaminare richieste di riconoscimento della continuazione, ma non può rimettere in discussione questioni già risolte con giudicato nel merito; occorre verificare sempre l'esistenza di precedenti decisivi sul punto.
- Nel proporre impugnazioni infondate o temerarie il ricorrente può essere condannato al pagamento di spese e di somme alla Cassa delle ammende; è necessario valutare la fondatezza della doglianza prima di impugnare.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è utile presentare elementi nuovi o ragioni non già esaminate e definitivamente decise nel giudizio di cognizione; l'assenza di novità comporta rischio di inammissibilità.
- Gli artt. richiamati (671 c.p.p., art. 81 c.p.) devono essere interpretati alla luce della giurisprudenza consolidata: la medesimezza del disegno criminoso richiede un esame sostanziale che, però, non può sovrapporsi a decisioni già passate in giudicato.
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