Sentenza del 21/06/2017 n. 2743 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
BENI DESTINATI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA - FATTURE DI VENDITA - Emissione da parte di società qualificate come "cartiere" - Struttura trilaterale del contratto di leasing - Soggetto finanziatore - Responsabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava al soggetto finanziatore la partecipazione, o quantomeno la conoscenza o conoscibilità, di un disegno fraudolento finalizzato all'evasione dell'imposta. La contestazione si fondava sul fatto che le fatture relative alla vendita dei beni destinati alla locazione finanziaria erano state emesse da società qualificate come "cartiere". Secondo l'Amministrazione, l'istituto avrebbe dovuto riconoscere l'irregolarità dell'operazione nell'ambito della struttura trilaterale del leasing, composta da fornitore, utilizzatore e finanziatore.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata esclusa una presunzione automatica di conoscenza o conoscibilità, da parte dell'istituto finanziatore, del disegno criminoso del fornitore. Nelle operazioni di leasing il finanziatore resta normalmente estraneo ai rapporti sostanziali tra fornitore e utilizzatore e svolge controlli orientati soprattutto alla rimuneratività e alla solvibilità dell'operazione, necessariamente di carattere sommario. Nel caso esaminato, l'istituto aveva verificato l'esistenza del fornitore, individuato materialmente i beni, controllato la regolarità della consegna e constatato la puntualità e correttezza dei versamenti dei canoni. Tali elementi erano incompatibili con la prova della sua consapevole partecipazione alla frode.
Massime di principio
- Nelle operazioni trilaterali di leasing, la mera interposizione di un istituto finanziatore non comporta automaticamente la sua responsabilità per le frodi fiscali commesse dal fornitore.
- La qualifica del fornitore come società cartiera costituisce un elemento indiziario, ma non dimostra da sola che il finanziatore conoscesse o potesse conoscere la frode.
- Per imputare al finanziatore la partecipazione o la conoscenza della frode occorrono elementi concreti e specifici, idonei a dimostrare anomalie evidenti dell'operazione o la consapevole omissione di controlli esigibili.
- La verifica dell'esistenza del fornitore, dell'effettiva presenza e consegna dei beni e della regolarità dei pagamenti rappresenta un comportamento diligente che può escludere la conoscibilità della frode, se non emergono ulteriori anomalie.
- I controlli richiesti al soggetto finanziatore devono essere valutati tenendo conto della sua funzione contrattuale: non è normalmente tenuto a svolgere un'indagine equivalente a quella dell'Amministrazione finanziaria o a verificare ogni aspetto dell'attività del fornitore.
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