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Sentenza

Sentenza n. 2187/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 4176 del 2025: A) della nota prot. n. 11829 del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su un orario di frequenza di 30 ore settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.. quanto al ricorso n. 7063 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) del Piano Educativo Individualizzato del 24.11.2025, redatto per l’anno scolastico 2025-2026 dall’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce), documento di cui la ricorrente non dispone copia, con il quale vengono verosimilmente assegnate 23 (18+5) ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danni subiti dalla minore per effetto della mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno nella misura necessaria alla sua effettiva integrazione scolastica; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8\1\2026 : assegnazione del sostegno didattico.

Giustizia amministrativa202507063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di assegnazione di 18 ore di sostegno e PEI recante l’assegnazione complessiva di 23 ore di sostegno su 30 ore di frequenza scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati riuniti due ricorsi aventi a oggetto la medesima pretesa sostanziale: il primo contro la nota del dirigente scolastico che attestava l’assegnazione di 18 ore di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026; il secondo contro il PEI, inizialmente non disponibile e poi pubblicato, che indicava 23 ore di sostegno, pari a 18 ore con un docente e 5 con un secondo docente, su un orario scolastico di 30 ore. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della mancata copertura integrale dell’orario, chiedendo l’accertamento del diritto della minore, affetta da disabilità grave, a un insegnante di sostegno per tutte le ore di frequenza, nonché il risarcimento dei danni. Il TAR ha rilevato che lo stesso PEI riconosceva la necessità di una presenza continuativa del docente di sostegno, evidenziando difficoltà comunicative, di regolazione emotiva e di gestione del comportamento, con crisi più frequenti in assenza dell’insegnante. La riduzione dell’orario era tuttavia giustificata nel documento con l’attesa dell’esito del ricorso giurisdizionale. Sono stati quindi ravvisati una motivazione intrinsecamente illogica e contraddittoria, violazione della disciplina sul diritto al sostegno scolastico e mancata dimostrazione della tempestiva richiesta di posti di sostegno in deroga all’organico di diritto. La ricorrente ha inoltre censurato la mancata assegnazione delle risorse necessarie alla piena integrazione scolastica e ha chiesto il risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi e li ha accolti. Ha ritenuto illegittimi la nota e il PEI perché l’assegnazione di 18 oziroma 23 ore non era coerente con le esigenze individuali della minore, con le risultanze del GLO e con le stesse affermazioni del PEI sulla necessità di un supporto continuativo. Il PEI è stato giudicato contraddittorio e illogico nella parte in cui riconosceva la necessità della presenza costante del sostegno ma limitava le ore assegnate, rinviando la copertura delle ore mancanti all’esito del giudizio. Il Collegio ha ribadito che il diritto al sostegno scolastico, quando necessario per la piena integrazione, è costituzionalmente garantito e non può essere negato per carenze di organico o risorse finanziarie. L’amministrazione deve attivare tempestivamente il sistema dei posti in deroga, sulla base del PEI e delle esigenze effettive rilevate dal GLO; nel caso concreto non è stata prodotta prova della richiesta tempestiva di tali posti. È stato quindi accertato il diritto della minore alla copertura integrale dell’orario curriculare mediante insegnanti di sostegno ed è stata ordinata all’amministrazione la redazione degli atti necessari e l’assegnazione delle ore entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale scolastico, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari per la redazione del PEI. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato. La sentenza non liquida il risarcimento del danno richiesto, che non risulta accolto nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 104/1992

    «qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale [...] in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale [...] il sostegno è intensivo»

    La disposizione collega la condizione di disabilità e la necessità di sostegno intensivo al diritto alle prestazioni necessarie, compreso il sostegno scolastico, in relazione ai bisogni individuali.

  • artt. 12 e 13 l. 104/1992

    Sono richiamati quali fondamento del diritto all’integrazione scolastica e all’assegnazione del personale docente specializzato di sostegno.

  • art. 7 d.lgs. 66/2017

    Il PEI «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe»

    Il PEI deve individuare, sulla base dei bisogni individuali e della progettazione educativa, le modalità di sostegno e la proposta del relativo monte ore.

  • art. 10 d.lgs. 66/2017

    Il dirigente scolastico «sulla base del PEI [...] invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno»

    Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno e richiedere le risorse, comprese quelle in deroga, mentre l’USR assegna i posti nell’ambito dell’organico dell’autonomia.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di indicare le misure idonee ad assicurare l’effettività della tutela, imponendo all’amministrazione gli adempimenti necessari all’attuazione della sentenza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione dei giudizi con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 81 Cost.

    L’obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore e non può essere invocato dall’amministrazione o dal giudice per comprimere un diritto costituzionalmente garantito.

  • art. 3 d.lgs. 62/2024

    Ha modificato l’art. 3 della l. 104/1992, introducendo la nozione di sostegno e sostegno intensivo senza alterare la portata precettiva del diritto alle prestazioni necessarie.

Massime di principio

  • Il diritto dell’alunno con disabilità al sostegno scolastico necessario per la piena integrazione è costituzionalmente garantito e non può essere compresso per esigenze finanziarie, carenze di organico o disfunzioni organizzative dell’amministrazione.
  • Il PEI deve essere coerente, specificamente motivato e fondato sulle esigenze individuali dell’alunno e sulle risultanze del GLO; è illegittimo il PEI che riconosca la necessità di un supporto continuativo ma assegni un numero inferiore di ore senza una motivazione individualizzata e razionale.
  • La gravità della disabilità o la qualificazione del sostegno come intensivo non determina automaticamente la copertura integrale dell’orario scolastico; tuttavia, quando il PEI e il GLO individuano la necessità della copertura totale, la riduzione del monte ore è illegittima se non adeguatamente motivata con riferimento alle specifiche esigenze dell’alunno.
  • Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno di sostegno e richiedere all’ufficio scolastico regionale i posti in deroga necessari sulla base del PEI. In mancanza di prova contraria dell’amministrazione, la mancata richiesta dei posti in deroga integra illegittimità quando il sistema PEI/GLO richieda la copertura integrale dell’orario.
  • L’assegnazione dei posti di sostegno non può essere posticipata all’esito del ricorso giurisdizionale: il processo non costituisce una fase del procedimento amministrativo di quantificazione e assegnazione delle ore.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine di assicurare la copertura necessaria, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari competenti per la redazione del PEI.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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