Cassazione Penale, Ordinanza n. 04805/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo fosse meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte in appello con motivazione giuridicamente corretta e non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia del 25 febbraio 2025, deducendo un solo motivo di violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il tentativo di estorsione. Dalla decisione emerge che il ricorso riproponeva sostanzialmente le stesse censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, il quale aveva motivato in modo ritenuto corretto e immune da vizi logici, anche con specifico riferimento alla minaccia rivolta alla persona offesa per ottenere la restituzione del bene.
Norme richiamate
artt. 56, 629 c.p.
Sono richiamati come base normativa della contestazione di tentativo di estorsione; la Corte non entra nel merito della loro applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo di ricorso.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridicamente corretta.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già affrontato e respinto la questione con argomentazione adeguata.
- Nel tentativo di estorsione, la minaccia finalizzata alla restituzione di un bene può integrare il nucleo fattuale rilevante ai fini della responsabilità, se così ritenuto dal giudice di merito e non efficacemente censurato con motivi ammissibili.
Come è indicizzato
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