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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1225

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione del 29 ottobre 2019 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 completa il quadro del regolamento (UE) 2017/2402 imponendo modelli uniformi, campi dati standardizzati e formato XML per la trasmissione delle informazioni sulle cartolarizzazioni. La disciplina è pensata per rendere comparabili i dati, ridurre i costi di segnalazione e agevolare investitori, autorità competenti e repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Il testo distingue tra modelli per le esposizioni sottostanti, comunicazioni agli investitori e, per le cartolarizzazioni pubbliche, informazioni privilegiate o eventi significativi.

Stabilisce i modelli standardizzati e il formato XML per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte di cedente, promotore e SSPE.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le cartolarizzazioni rientranti nel regolamento (UE) 2017/2402 per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 7 e 17, secondo i casi e con le distinzioni tra cartolarizzazioni "pubbliche" e "private" richiamate nei considerando. Per le cartolarizzazioni per le quali è richiesto un prospetto e per quelle senza prospetto, il regolamento definisce i modelli per le informazioni sulle esposizioni sottostanti e per le comunicazioni agli investitori; per le cartolarizzazioni pubbliche disciplina inoltre i modelli per informazioni privilegiate/eventi significativi. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225: formato e modelli standardizzati per le informazioni sulle cartolarizzazioni

Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) 2017/2402 nel punto in cui questo richiede che il cedente, il promotore e la SSPE rendano disponibili informazioni e dati sulle cartolarizzazioni in modo armonizzato. La finalità dichiarata nei considerando è duplice: consentire una raccolta e valutazione efficiente dei dati da parte di investitori, autorità competenti e, nei casi previsti, repertori di dati sulle cartolarizzazioni; e ridurre al minimo i costi di segnalazione, avvicinando il formato a quello già noto per derivati e SFT.

Ambito e ratio della disciplina

Il regolamento copre tutte le cartolarizzazioni per quanto riguarda gli obblighi informativi collegati all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, incluse le cartolarizzazioni "pubbliche" con prospetto e quelle "private" senza prospetto. Per l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, invece, la disciplina riguarda le cartolarizzazioni le cui informazioni sono rese tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, con esclusione delle cartolarizzazioni private. La Commissione sottolinea anche la necessità di un unico atto per garantire coerenza tra disposizioni strettamente interconnesse e una visione globale dei dati rilevanti.

Modelli per le esposizioni sottostanti

L'articolo 1 individua il modello da utilizzare in funzione della natura dell'attività o esposizione sottostante. I modelli coprono, tra gli altri: prestiti per immobili residenziali, prestiti per o garantiti da immobili non residenziali, esposizioni verso imprese, verso consumatori, su carte di credito, su leasing e su automobili. È inoltre previsto un modello residuale per le esposizioni che non rientrano in alcuna delle categorie specifiche.

Per le esposizioni deteriorate è previsto un supplemento dedicato, che integra la segnalazione con informazioni tipiche dei crediti in sofferenza o in default. Per le cartolarizzazioni ABCP è poi previsto un modello specifico di ulteriore dettaglio (allegato XI), con dati di programma e di operazione, esposizioni per valuta, concentrazione geografica, diluizioni, default, arretrati, ristrutturazioni e altri indicatori quantitativi.

Comunicazioni agli investitori

L'articolo 2 disciplina i modelli per le informazioni da mettere a disposizione degli investitori. Per le cartolarizzazioni non ABCP, il modello dell'allegato XII raccoglie dati di sintesi sulla cartolarizzazione, sui flussi del periodo, sull'excess spread, sugli utilizzi di linee di liquidità, sulle misure di default e sui parametri di rischio, oltre a sezioni dedicate a trigger, flussi di cassa e valori di attivazione. Per le cartolarizzazioni ABCP, l'allegato XIII distingue tra informazioni sul programma e informazioni sull'operazione, includendo misure di attivazione, esposizioni non conformi, vita media ponderata e dati di controparte e supporto di rischio.

Informazioni privilegiate ed eventi significativi

Per le cartolarizzazioni soggette a prospetto, gli articoli 3 e 4 disciplinano i modelli da usare per la comunicazione delle informazioni privilegiate e degli eventi significativi. La struttura differenzia i modelli per cartolarizzazioni non ABCP e ABCP, prevedendo campi relativi allo stato STS, a provvedimenti correttivi o amministrativi, a modifiche rilevanti dei documenti dell'operazione, alle caratteristiche della struttura, agli swap, ai segmenti/obbligazioni, ai conti, alle controparti e, nel caso ABCP, anche alla linea di liquidità, all'emissione totale e massima e agli aspetti di programma e operazione.

Formato dei dati e standard tecnici

L'articolo 5 stabilisce che i dati debbano rispettare i formati dell'allegato I. Quest'ultimo definisce standard tecnici molto precisi per la rappresentazione dei campi: testo alfanumerico, codici paese ISO 3166-1 alpha-2, codici valuta ISO 4217, date ISO 8601, importi monetari, percentuali, ISIN, LEI, NUTS e NACE, oltre ad altri codici tecnici come ESA e WATCHLIST. La comunicazione deve avvenire in formato elettronico, leggibile automaticamente e tramite modelli XML comuni.

Contenuto degli allegati

Gli allegati II-IX e X-XV contengono un elenco molto esteso di campi obbligatori o standardizzati per ciascun tipo di esposizione o di informazione. In particolare, i modelli coprono:

  • dati identificativi dell'esposizione, del debitore, del cedente, del prestatore originario e delle garanzie;
  • dati geografici, economici e settoriali;
  • dati finanziari e contrattuali come saldi, tassi, scadenze, ammortamento, pagamenti, linee di credito, pricing e opzioni;
  • informazioni su arretrati, ristrutturazioni, default, recuperi e perdite;
  • elementi specifici di strutture complesse come swap, riserve, linee di liquidità, supporto di credito, conti, controparti, CLO e protezione sintetica.

Questa architettura rende il regolamento uno strumento tecnico di dettaglio, essenziale per uniformare la disclosure delle cartolarizzazioni nell'Unione e per facilitare la comparabilità dei dati tra operazioni, investitori e autorità.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, ciò significa che il rispetto dei modelli e dei formati XML indicati negli allegati è parte integrante degli adempimenti informativi in materia di cartolarizzazione disciplinati dal quadro europeo di riferimento.

Disposizioni principali

Modelli per le esposizioni sottostanti

L'articolo 1 individua i modelli da utilizzare per mettere a disposizione le informazioni sulle esposizioni sottostanti previste dal regolamento delegato (UE) 2020/1224. I modelli variano in base alla tipologia di esposizione: immobili residenziali (allegato II), immobili non residenziali (allegato III), imprese incluse PMI e microimprese (allegato IV), automobili (allegato V), consumatori (allegato VI), carte di credito (allegato VII), leasing (allegato VIII), altre esposizioni non rientranti nelle categorie precedenti (allegato IX) e cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate con il supplemento di cui all'allegato X. L'articolo richiama inoltre l'allegato XI per le informazioni su cartolarizzazioni di commercial paper garantiti da attività (ABCP).

Modelli per le comunicazioni agli investitori

L'articolo 2 prevede i modelli da usare per le informazioni destinate agli investitori ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1224. Le comunicazioni agli investitori devono essere rese secondo il modello dell'allegato XII per le cartolarizzazioni non ABCP e secondo il modello dell'allegato XIII per le cartolarizzazioni ABCP.

Informazioni privilegiate e eventi significativi nelle cartolarizzazioni pubbliche

Gli articoli 3 e 4 disciplinano, per le cartolarizzazioni per cui deve essere redatto un prospetto, i modelli da utilizzare per le informazioni privilegiate e per gli eventi significativi. Le informazioni di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 devono essere messe a disposizione tramite i modelli degli allegati XIV e XV, rispettivamente per le cartolarizzazioni non ABCP e ABCP; analogamente, l'articolo 7 del medesimo regolamento delegato rinvia agli stessi allegati per gli eventi significativi.

Formato elettronico e XML

L'articolo 5 stabilisce che il formato delle informazioni fornite nei modelli degli allegati da I a XV deve corrispondere alla tabella 1 dell'allegato I, che definisce i formati dei campi (ad esempio alfanumerico, date ISO 8601, LEI, ISIN, NUTS, NACE, percentuali e importi monetari). Le informazioni devono essere messe a disposizione in formato elettronico e leggibile da dispositivo automatico tramite modelli XML comuni.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 6 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto tecnico degli allegati

Gli allegati I-XV dettagliano la struttura dei dati e i campi informativi per ciascuna tipologia di cartolarizzazione e di comunicazione. Sono previsti campi relativi a identificativi, dati anagrafici e geografici, caratteristiche del debitore, del prestito o dell'attività sottostante, garanzie reali, flussi di cassa, default, arretrati, ristrutturazioni, swap, linee di liquidità, supporti di credito, controparti, conti e altre informazioni rilevanti per il monitoraggio del rischio e della performance della cartolarizzazione.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaricartolarizzazioneinformativa precontrattuale e periodicavigilanza finanziariastandard tecnici di attuazione

Testo integrale

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