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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1852

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1852 della Commissione del 30 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Gall del Penedès (IGP)

Normativa europea32019R1852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Gall del Penedès", già registrata nel registro europeo delle DOP e IGP. La modifica è stata esaminata dalla Commissione, pubblicata per consentire eventuali opposizioni e infine approvata in assenza di dichiarazioni di opposizione. Il testo si limita quindi a confermare l’aggiornamento del disciplinare e a stabilire la consueta entrata in vigore.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Gall del Penedès".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione registrata "Gall del Penedès" come indicazione geografica protetta (IGP), limitatamente alla modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione su domanda della Spagna. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea; non contiene disciplina generale sui prodotti, ma solo sull’aggiornamento del disciplinare della specifica IGP. La procedura presuppone l’assenza di opposizioni presentate ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Gall del Penedès"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1852 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Gall del Penedès", registrata come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura ordinaria prevista per le modifiche di rilievo.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, così da consentire eventuali opposizioni.

Esito della procedura di opposizione

La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, non residuavano ostacoli all’adozione dell’atto di esecuzione di approvazione della modifica del disciplinare.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Gall del Penedès" (IGP). Il regolamento non introduce ulteriori condizioni sostanziali nel testo pubblicato, ma si limita a rendere efficace l’aggiornamento del disciplinare già divulgato nella fase procedurale.

Entrata in vigore ed effetti

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la formula standard di efficacia: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

La Commissione approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Gall del Penedès" (IGP). La domanda era stata presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Qualificazione della modifica come non minore e procedura di pubblicazione

La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; per questo motivo la domanda di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; per tale ragione la modifica del disciplinare può essere approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteregimi di qualità agroalimentareproduzioni agricole e alimentari

Testo integrale

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