Regolamento (UE) 2019/1804
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1804 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le regole procedurali del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per adattarle all’evoluzione dei controlli amministrativi e sul campo nella PAC. In particolare, chiarisce quando e come possono essere modificate le domande dopo la presentazione, disciplina l’uso dei risultati dei controlli tramite monitoraggio e introduce un quadro specifico per l’impiego di tali controlli anche in materia di condizionalità. Vengono inoltre ridefinite alcune regole su campionamento, misurazione delle superfici, comunicazioni ai beneficiari, relazioni di controllo e obblighi di notifica alla Commissione.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 disciplinando modifiche delle domande di aiuto/pagamento e rafforzando il quadro dei controlli del sistema integrato di gestione e di controllo, inclusi i controlli tramite monitoraggio e quelli sulla condizionalità.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle autorità competenti che gestiscono e controllano i regimi di pagamenti diretti, le misure di sviluppo rurale e i controlli di condizionalità nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo. Riguarda i beneficiari che presentano domanda unica o domanda di pagamento, in particolare gli agricoltori soggetti a controlli in loco, controlli tramite monitoraggio, controlli preliminari e verifiche sulla condizionalità. Alcune disposizioni si applicano retroattivamente dal 1o gennaio 2019; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1804: modifiche al regolamento (UE) n. 809/2014 in materia di domande, controlli e condizionalità
Il regolamento interviene sul quadro applicativo del sistema integrato di gestione e di controllo previsto dalla PAC, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. La finalità è duplice: da un lato semplificare e chiarire le regole sulle modifiche delle domande e sui controlli in loco; dall’altro adattare la disciplina all’uso crescente dei controlli tramite monitoraggio basati su dati satellitari Copernicus o su dati equivalenti.
Ambito e finalità della modifica
Il provvedimento si colloca nel contesto del regolamento (UE) n. 1306/2013 e riguarda sia i pagamenti diretti sia le misure di sviluppo rurale, oltre ai controlli di condizionalità. I considerando evidenziano che i controlli tramite monitoraggio consentono di ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la tempestività delle comunicazioni ai beneficiari e favorire la correzione delle irregolarità prima dell’adozione delle decisioni finali su riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni.
Modifiche alle domande di aiuto e di pagamento
L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 è completamente sostituito. Dopo la scadenza del termine di presentazione resta possibile aggiungere o modificare parcelle agricole e diritti all’aiuto, purché siano rispettati i requisiti sostanziali del regime o della misura interessata. Le modifiche possono riguardare anche l’uso del regime o della misura per parcelle o diritti già dichiarati e, se necessario, i documenti giustificativi o i contratti collegati.
Il nuovo testo distingue tre ipotesi rilevanti:
- modifiche ordinarie conseguenti alla domanda unica o alla domanda di pagamento, da comunicare entro il 31 maggio dell’anno di riferimento, o entro il 15 giugno per Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia;
- modifiche successive ai controlli preliminari, da comunicare entro nove giorni di calendario dalla scadenza del termine concesso per ricevere i risultati dei controlli preliminari;
- modifiche conseguenti ai risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio, da comunicare entro il termine fissato dall’autorità competente a livello di regime, misura o tipo di intervento, termine che deve precedere di almeno 15 giorni di calendario la data prevista per il pagamento della prima rata o degli anticipi.
Per alcune misure ambientali e di sviluppo rurale, gli Stati membri possono consentire modifiche ulteriori in circostanze debitamente giustificate, purché il beneficiario non ottenga una posizione più favorevole rispetto agli obblighi inizialmente assunti. Le comunicazioni devono avvenire per iscritto o tramite modulo geospaziale.
Le modifiche non sono consentite per le parcelle già interessate da inadempienze accertate o da un controllo in loco già annunciato o avviato. Tuttavia, l’obbligo di informazione connesso ai controlli tramite monitoraggio non equivale, di per sé, a una notifica di controllo in loco.
Comunicazione incrociata e coordinamento tra autorità
L’articolo 27 viene esteso in modo espresso alla condizionalità. Tutte le constatazioni effettuate nell’ambito dei controlli sui criteri di ammissibilità, sugli impegni e sugli altri obblighi, nonché sui criteri e sulle norme di condizionalità, devono essere comunicate all’autorità competente che eroga il pagamento corrispondente. Inoltre, le autorità di certificazione pubbliche o private devono trasmettere le risultanze utili alla corretta erogazione dei pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.
Controlli in loco: campionamento, misurazione e verifiche di ammissibilità
Gli articoli 38 e 39 sono riformulati per coordinare meglio i controlli tradizionali con i controlli tramite monitoraggio. In linea generale, la misurazione della superficie e la verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi possono essere limitate a un campione casuale di almeno il 50 % delle parcelle oggetto di domanda. Per le misure di sviluppo rurale, se il campione casuale non basta a controllare adeguatamente tutti gli elementi rilevanti, deve essere aggiunto un campione supplementare basato sul rischio.
Se emergono inadempienze, l’autorità competente deve controllare tutte le parcelle oppure estrapolare conclusioni dal campione, secondo il caso. La verifica dell’ammissibilità può essere svolta con qualsiasi mezzo appropriato e può includere, se del caso, la verifica della coltura e la richiesta di prove supplementari al beneficiario.
Per i prati permanenti o pascoli permanenti usati in comune da più beneficiari, il regolamento consente un approccio semplificato: la misurazione o la verifica possono essere sostituite da controlli basati sulle ortoimmagini utilizzate per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole, a condizione che tutte le parcelle siano controllate entro un massimo di tre anni e che l’autorità dimostri procedure operative efficaci e corretta gestione dei recuperi.
Rapporti tra controlli in loco e controlli tramite monitoraggio
Quando una superficie viene misurata in un controllo in loco e il risultato differisce dalla superficie utilizzata come base nei controlli tramite monitoraggio, prevale la superficie misurata in loco. Questa regola evita conflitti tra i due sistemi di controllo e attribuisce prevalenza al controllo tradizionale, almeno per la determinazione della superficie ammissibile.
Controlli tramite monitoraggio per i regimi di aiuto e le misure di sviluppo rurale
L’articolo 40 bis viene rafforzato e reso più dettagliato. Le autorità competenti che scelgono di usare il monitoraggio devono:
- informare i beneficiari della decisione di applicarlo;
- predisporre strumenti adeguati per comunicare tempestivamente risultati provvisori, segnalazioni e prove richieste;
- consentire ai beneficiari di rimediare o chiarire la situazione prima della conclusione del controllo;
- effettuare ispezioni fisiche in campo solo se le prove disponibili non consentono di concludere sulla conformità.
Per i criteri e gli obblighi non monitorabili tramite dati satellitari o equivalenti, i controlli possono essere limitati a un campione di almeno il 50 % delle parcelle dichiarate. Se il campione è estratto casualmente e risultano inadempienze, l’autorità può estrapolare i risultati o controllare tutte le parcelle; se il campione è estratto con altri criteri, la presenza di inadempienze comporta il controllo di tutte le parcelle.
Il nuovo paragrafo 4 consente, per un periodo limitato di tre anni dal 1o gennaio dell’anno in cui il monitoraggio è stato avviato, di utilizzare le risultanze del monitoraggio anche per regimi non monitorati, ma solo per i beneficiari selezionati nei controlli in loco basati sul rischio.
Notifica alla Commissione dell’opzione di monitoraggio
L’articolo 40 ter prevede che lo Stato membro comunichi alla Commissione, entro il 1o dicembre dell’anno civile precedente l’inizio dei controlli, la scelta di effettuare controlli tramite monitoraggio, indicando regimi, misure o tipi di intervento interessati, eventuali superfici e criteri di selezione. La Commissione deve mettere a disposizione entro il 1o novembre di ogni anno un modello standard di comunicazione.
Relazione di controllo e partecipazione del beneficiario
L’articolo 41 è adeguato al nuovo sistema. Se i controlli tramite monitoraggio o il telerilevamento non evidenziano inadempienze, lo Stato membro può non invitare il beneficiario alla firma della relazione. Se invece emergono irregolarità, il beneficiario deve poter prendere visione delle risultanze e intervenire prima che siano adottate decisioni sulle conseguenze finanziarie o sanzionatorie. Nei controlli tramite monitoraggio, questo obbligo si considera rispettato se il beneficiario riceve l’informazione attraverso gli strumenti di comunicazione predisposti e può contestare le inadempienze prima delle conclusioni finali.
Controlli di rischio e utilizzo delle risultanze del monitoraggio
Gli articoli 34 e 69 sono adattati per prevedere che, quando uno Stato membro applica il monitoraggio, l’analisi dei rischi per la selezione del campione tenga conto delle risultanze dei controlli effettuati nell’anno di domanda precedente. Viene così integrato il monitoraggio nel sistema di selezione del campione dei controlli tradizionali, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la coerenza delle verifiche.
Condizionalità e controlli tramite monitoraggio
Il regolamento introduce un vero e proprio sottosistema di monitoraggio per la condizionalità. L’articolo 70 è integrato e vengono inseriti gli articoli 70 bis e 70 ter.
L’articolo 70 bis consente alle autorità competenti di verificare i criteri e le norme di condizionalità tramite controlli basati su osservazione periodica e sistematica dei dati satellitari o equivalenti. Se la condizione è scelta:
- deve essere attivata una procedura sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione dei criteri monitorabili;
- devono essere svolti follow-up adeguati quando necessario;
- deve essere controllato l’1 % dei beneficiari per i criteri non monitorabili, con una quota casuale tra il 20 % e il 25 % dell’1 % e il resto selezionato a rischio;
- i beneficiari devono essere tempestivamente informati e messi in grado di rimediare entro un termine non superiore a un mese dalla comunicazione dei risultati provvisori.
Le ispezioni fisiche in campo sono ammesse solo quando le altre prove non consentono di stabilire la conformità; esse possono limitarsi ai soli criteri pertinenti. Inoltre, se l’autorità dimostra procedure operative efficaci, conformi agli articoli 7 e 29, e la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, non si applicano alcune regole tradizionali sui controlli.
È inoltre prevista una deroga triennale per usare le risultanze del monitoraggio anche ai fini della selezione dei controlli in loco su regimi non monitorati e sulla condizionalità non monitorata.
L’articolo 70 ter impone agli Stati membri di notificare alla Commissione, entro il 1o dicembre dell’anno precedente, la decisione di applicare il monitoraggio per la condizionalità.
Effetti sui controlli, sulle relazioni e sulle tempistiche finali
L’articolo 72 è aggiornato per coordinare la relazione di controllo con il monitoraggio. La relazione deve indicare i risultati dei controlli a livello di parcella e, quando si applica il monitoraggio, alcune regole ordinarie non si applicano. Il beneficiario deve essere informato di ogni inadempienza entro tre mesi dalla scadenza del termine concesso per porvi rimedio. La relazione di controllo deve essere ultimata entro un mese dalla scadenza di tale termine, salvo proroga fino a tre mesi per circostanze debitamente giustificate, in particolare per analisi chimiche o fisiche.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alcune disposizioni si applicano retroattivamente dal 1o gennaio 2019, in particolare la regola sull’uso delle risultanze del monitoraggio nei controlli in loco e la deroga collegata all’articolo 70 bis, paragrafo 3. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche alle domande uniche e alle domande di pagamento
L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 è sostituito. È consentito aggiungere o modificare, dopo il termine ultimo di presentazione, singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, purché siano rispettati i requisiti dei regimi di pagamento diretto o delle misure di sviluppo rurale. Le modifiche possono riguardare anche l’uso del regime o della misura per parcelle o diritti già dichiarati, nonché i relativi documenti giustificativi o contratti. Sono disciplinate le modifiche conseguenti ai controlli preliminari e ai controlli tramite monitoraggio, con termini specifici di comunicazione all’autorità competente, e restano escluse le parcelle per le quali siano già state riscontrate inadempienze o sia stato avviato un controllo in loco. Per talune misure (pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque) gli Stati membri possono autorizzare modifiche successive in circostanze debitamente giustificate, senza migliorare la posizione del beneficiario rispetto agli obblighi originari.
Comunicazione incrociata delle risultanze di controllo
L’articolo 27 è modificato per chiarire che la comunicazione incrociata delle constatazioni riguarda non solo i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi dei regimi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle misure di sviluppo rurale, ma anche i criteri e le norme di condizionalità. È inoltre previsto che le autorità di certificazione pubbliche o private comunichino all’autorità competente eventuali risultanze utili alla corretta erogazione dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.
Campionamento nei controlli in loco e misurazione delle superfici
Gli articoli 38 e 39 sono riscritti per precisare che la misurazione della superficie e la verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi possono essere limitate a un campione casuale di almeno il 50 % delle parcelle agricole interessate. Per le misure di sviluppo rurale, se il campione casuale non è sufficiente, deve essere estratto un campione supplementare basato sul rischio. Se emergono inadempienze, si procede al controllo di tutte le parcelle o si estrapolano conclusioni dal campione. È inoltre stabilito che, se la superficie misurata in un controllo in loco differisce dalla superficie presa a base nei controlli tramite monitoraggio, prevale la superficie misurata in loco. Per prati permanenti o pascoli permanenti usati in comune da più beneficiari, la misurazione/verifica può essere sostituita da controlli basati su ortoimmagini, a precise condizioni e con controllo di tutte le parcelle entro tre anni.
Controlli tramite monitoraggio: comunicazione e gestione delle risultanze
L’articolo 40 bis è rafforzato imponendo alle autorità competenti di informare i beneficiari dell’avvio dei controlli tramite monitoraggio e di predisporre strumenti idonei a comunicare tempestivamente i risultati provvisori a livello di parcella, le segnalazioni e le prove richieste. Le ispezioni fisiche in campo sono previste solo quando le prove disponibili non consentano di trarre conclusioni, e possono limitarsi ai soli criteri pertinenti. È introdotta la possibilità di limitare a un campione di almeno il 50 % dei terreni dichiarati i controlli su criteri non monitorabili. Se la procedura automatizzata evidenzia risultanze utili per regimi o criteri non monitorati, tali risultanze possono essere considerate, per un periodo limitato di tre anni, anche ai fini dei controlli in loco ordinari.
Notifica alla Commissione dell’opzione per i controlli tramite monitoraggio
L’articolo 40 ter è modificato: gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro il 1o dicembre dell’anno civile precedente l’avvio dei controlli tramite monitoraggio la decisione di avvalersene, indicando regimi, misure, tipi di intervento, eventuali superfici interessate e criteri di selezione. La Commissione fornisce un modello di comunicazione entro il 1o novembre di ogni anno. È soppresso il previgente secondo comma, ormai superato.
Relazione di controllo e informazione al beneficiario
L’articolo 41 è modificato per adeguare la relazione di controllo ai controlli tramite monitoraggio. Se non emergono inadempienze, lo Stato membro può evitare l’invito alla firma della relazione; se emergono inadempienze, il beneficiario deve essere messo in condizione di firmare o comunque di contestare le risultanze prima che siano adottate decisioni su riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative. Nei controlli tramite monitoraggio, l’obbligo si considera soddisfatto se il beneficiario è informato tramite gli strumenti di comunicazione previsti e ha la possibilità di reagire prima delle conclusioni finali.
Campionamento per i controlli di rischio e impatto delle risultanze del monitoraggio
Gli articoli 34 e 69 sono modificati per prevedere che, quando uno Stato membro applica i controlli tramite monitoraggio, l’analisi dei rischi tenga conto delle risultanze emerse nell’anno di domanda precedente. Per i controlli in loco di determinati beneficiari, una quota tra il 20 % e il 25 % del campione minimo resta selezionata casualmente, mentre il resto è selezionato in base ai rischi. Sono previste analoghe regole per i controlli in materia di condizionalità.
Controlli tramite monitoraggio in materia di condizionalità
Sono introdotti l’articolo 70 bis e l’articolo 70 ter. Le autorità competenti possono effettuare controlli tramite monitoraggio anche sui criteri e sulle norme di condizionalità, mediante osservazione sistematica basata su dati Sentinel di Copernicus o dati equivalenti, follow-up, controlli sull’1 % dei beneficiari per i criteri non monitorabili e una comunicazione tempestiva ai beneficiari con possibilità di rimediare entro un termine non superiore a un mese dalla comunicazione dei risultati provvisori. Se sono dimostrate procedure operative efficaci e la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, non si applicano alcune disposizioni sui controlli tradizionali. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro il 1o dicembre dell’anno precedente l’avvio di tali controlli la decisione di applicarli.
Sospensione/parziale disapplicazione di alcune norme in presenza di monitoraggio
Quando i controlli tramite monitoraggio sono effettuati in conformità dell’articolo 40 bis o dell’articolo 70 bis, alcune regole sui controlli tradizionali non si applicano o si applicano con adattamenti, in particolare in tema di selezione campionaria, relazione di controllo, firma del beneficiario e tempistiche di informazione e chiusura del controllo. È inoltre prevista una deroga triennale per consentire alle autorità competenti di utilizzare le risultanze del monitoraggio sui regimi non monitorati e sulla condizionalità nei controlli basati sul rischio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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