Regolamento (UE) 2019/1838
Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio del 30 ottobre 2019 che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce per il 2020 i TAC e i contingenti per vari stock del Mar Baltico, sulla base dei pareri scientifici del CIEM e degli obiettivi della politica comune della pesca e del piano pluriennale per il Baltico. Introduce misure specifiche per gli stock più fragili, in particolare merluzzo bianco e aringa, con limitazioni alla pesca ricreativa, chiusure stagionali e restrizioni per le catture accessorie. Modifica inoltre il regolamento (UE) 2019/124 con aggiustamenti relativi alla sogliola nel Canale di Bristol/Mar Celtico, alla busbana norvegese e a un codice di dichiarazione per l’austromerluzzo nella zona SPRFMO.
Fissa per il 2020 le possibilità di pesca (TAC e contingenti) per alcuni stock ittici nel Mar Baltico e modifica alcune possibilità di pesca in altre acque previste dal regolamento (UE) 2019/124.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico; si applica anche alla pesca ricreativa solo nei casi espressamente previsti dal regolamento. Disciplina stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2020, nonché alcune correzioni/modifiche a possibilità di pesca in altre acque già stabilite dal regolamento (UE) 2019/124. Contiene inoltre esclusioni e limitazioni specifiche per catture accessorie, pesca scientifica, zone CIEM determinate, fasce costiere, periodi di chiusura e alcune disposizioni con applicazione retroattiva o differita.
Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio: possibilità di pesca per il 2020 nel Mar Baltico e modifiche al regolamento (UE) 2019/124
Il regolamento, adottato sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, definisce per il 2020 le possibilità di pesca per diversi stock ittici del Mar Baltico, in coerenza con la politica comune della pesca e con il regolamento (UE) 2016/1139 sul piano pluriennale per merluzzo bianco, aringa e spratto nel Baltico. I considerando evidenziano il ruolo centrale dei pareri scientifici del CIEM, la necessità di tutelare stock in stato critico e l’esigenza di bilanciare conservazione, sostenibilità economica e continuità dell’attività di pesca.
Ambito di applicazione e struttura del regolamento
Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, solo nei casi espressamente previsti, alla pesca ricreativa. L’impianto normativo distingue tra disposizioni generali, misure specifiche sulle possibilità di pesca e disposizioni finali che modificano il regolamento (UE) 2019/124 per alcune specie e aree esterne al Baltico.
Quadro generale: TAC, contingenti e ripartizione
L’articolo 4 stabilisce che TAC, contingenti e relative condizioni funzionalmente collegate sono fissati nell’allegato. L’articolo 5 chiarisce che la ripartizione tra Stati membri non incide sugli scambi di quote, sulle detrazioni e riattribuzioni, sugli sbarchi supplementari, sui riporti o trasferimenti, né sulle detrazioni conseguenti ai controlli. L’articolo 6 rinvia all’allegato per l’individuazione degli stock non bersaglio che possono beneficiare della deroga all’imputazione delle catture al contingente, nei limiti dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Misure specifiche per il merluzzo bianco
Per il merluzzo bianco del Baltico il regolamento introduce misure particolarmente restrittive, coerenti con il cattivo stato degli stock e con le valutazioni scientifiche che sconsigliano le catture, soprattutto per il Baltico orientale. Per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-26, l’articolo 7 limita la pesca ricreativa a 5 esemplari al giorno per pescatore nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella 24 entro sei miglia nautiche; dal 1° febbraio al 31 marzo 2020 il limite scende a 2 esemplari. È inoltre vietata la pesca ricreativa oltre le sei miglia nautiche nella sottodivisione 24 e nelle sottodivisioni 25 e 26.
Nell’allegato, per il merluzzo bianco delle sottodivisioni 25-32 è previsto un TAC dell’Unione pari a 2 000 tonnellate, ma con indicazione di catture esclusivamente accessorie e senza pesca diretta; per la zona 22-24 il TAC dell’Unione è pari a 3 806 tonnellate, ancora con forte limitazione della pesca diretta e con specifiche chiusure stagionali. Le note dell’allegato prevedono, tra l’altro, che nelle sottodivisioni 25 e 26 la pesca sia vietata dal 1° maggio al 31 agosto, salvo esenzioni per piccole unità costiere e pesca in acque basse; per la sottodivisione 24 si applicano regole analoghe di limitazione, con catture consentite in via principale solo come accessorie e, in taluni casi, soltanto entro sei miglia nautiche in acque meno profonde di 20 metri. Per il Baltico orientale e occidentale sono richiamate ulteriori chiusure nel periodo di riproduzione, in linea con i considerando, per favorire il recupero degli stock.
Misure per trota di mare e salmone
L’articolo 8 vieta, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche nelle sottodivisioni CIEM 22-32. Nella pesca del salmone in tali acque, le catture accessorie di trota di mare non possono superare il 3 % delle catture totali di salmone e trota di mare detenute a bordo o sbarcate al termine della bordata. I considerando spiegano che tali misure mirano anche a ridurre il rischio di errata dichiarazione delle catture di salmone come trota di mare.
Flessibilità tra anni e regole del regolamento (CE) n. 847/96
L’articolo 9 disciplina il coordinamento tra il regime annuale dei TAC e la flessibilità interannuale. In linea generale, per i TAC precauzionali si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; per i TAC analitici si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4, salvo che lo Stato membro utilizzi la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. I considerando precisano che, per evitare un’eccessiva flessibilità, tali disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando la flessibilità interannuale è effettivamente usata.
Obblighi di controllo, codici stock e trasmissione dati
L’articolo 10 prescrive che, per la trasmissione alla Commissione dei dati sulle catture e sugli sbarchi ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzino i codici degli stock indicati nell’allegato. Il regolamento si innesta quindi sul sistema unionale di controllo della pesca e di registrazione dei quantitativi pescati o sbarcati.
Modifiche al regolamento (UE) 2019/124
L’articolo 11 contiene correzioni e aggiornamenti puntuali del regolamento (UE) 2019/124. In particolare:
- la tabella sulla sogliola nelle divisioni CIEM 7f e 7g è sostituita con un TAC dell’Unione pari a 1 009 tonnellate, ripartito tra Belgio, Francia, Irlanda e Regno Unito;
- la tabella sulla busbana norvegese e sulle catture accessorie nelle acque CIEM 3a e 2a/4 è sostituita, con TAC dell’Unione pari a 55 000 tonnellate per il 2019 e 65 000 tonnellate per il 2020, e con specifiche regole di flessibilità, divieti e requisiti tecnici; per tale stock l’applicazione temporale è collegata al periodo 1° novembre 2019 - 31 ottobre 2020;
- nella tabella relativa all’austromerluzzo nella zona convenzionale SPRFMO il codice di dichiarazione è corretto da "TOP/SPRFMO" a "TOT/SPR-AE".
Allegato: principali TAC e condizioni speciali
L’allegato elenca i TAC e i contingenti per stock e zona, in tonnellate di peso vivo salvo diversa indicazione, con prevalenza di TAC analitici per aringa, merluzzo bianco, passera di mare, salmone atlantico e spratto. Per l’aringa sono previsti, tra gli altri, un TAC precauzionale nelle sottodivisioni 30-31 e TAC analitici nelle sottodivisioni 22-24, nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, nonché nella sottodivisione 28.1.
Per il salmone atlantico, il regolamento distingue tra le acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 e quelle della sottodivisione 32, con contingenti espressi in numero di esemplari; una nota consente, per il contingente della sottodivisione 32, fino al 20 % e comunque non più di 400 esemplari da pescare nelle acque dell’Unione della sottodivisione 32. Per lo spratto nelle sottodivisioni 22-32 il TAC dell’Unione è fissato a 210 147 tonnellate.
L’allegato contiene inoltre note tecniche e speciali: alcune catture sono ammesse solo come accessorie; in certi casi è vietata la pesca diretta; per diverse voci si impongono chiusure stagionali; per talune unità di piccola scala operanti con attrezzi fissi in acque basse sono previste deroghe; e sono indicati i limiti di utilizzo dei contingenti, le flotte autorizzate e le condizioni di controllo. Vengono anche stabilite note sulla distribuzione temporale dei contingenti, sulla presenza di catture accessorie di eglefino e merlano e sulla necessità di utilizzare attrezzi specifici, come reti con porta di uscita, per alcune specie e aree.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica, in via generale, dal 1° gennaio 2020. L’articolo 11, paragrafo 1, punto 2), relativo alla busbana norvegese, si applica dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020; l’articolo 11, paragrafo 1, punto 1), e l’articolo 11, paragrafo 2), concernenti sogliola e austromerluzzo, si applicano dal 1° gennaio 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, definizioni e ambito di applicazione
Il regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock nel Mar Baltico per il 2020 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque del regolamento (UE) 2019/124. Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, solo ove espressamente previsto, alla pesca ricreativa. Richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e definisce, tra l’altro, sottodivisione CIEM, TAC, contingente e pesca ricreativa.
TAC, contingenti e ripartizione tra Stati membri
I TAC, i contingenti e le eventuali condizioni funzionalmente collegate sono fissati nell’allegato. La ripartizione tra Stati membri non pregiudica scambi, detrazioni, riattribuzioni, sbarchi supplementari o trasferimenti consentiti dal regolamento (UE) n. 1380/2013, dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e dal regolamento (CE) n. 847/96.
Deroghe e obbligo di sbarco
Per gli stock elencati nell’allegato può operare la deroga dall’obbligo di imputare le catture al contingente pertinente per alcune specie non bersaglio entro i limiti biologici di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento disciplina inoltre la relazione con la flessibilità interannuale e con le regole di flessibilità del regolamento (CE) n. 847/96.
Pesca ricreativa del merluzzo bianco
Nelle sottodivisioni CIEM 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche dalle linee di base, la pesca ricreativa del merluzzo bianco è limitata a 5 esemplari per pescatore al giorno; dal 1° febbraio al 31 marzo 2020 il limite scende a 2 esemplari. È vietata la pesca ricreativa del merluzzo bianco nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche e nelle sottodivisioni 25 e 26; le misure non pregiudicano regole nazionali più rigorose.
Trota di mare e salmone
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche nelle sottodivisioni CIEM 22-32. Nella pesca del salmone, le catture accessorie di trota di mare non possono superare il 3 % delle catture totali di salmone e trota di mare detenute a bordo o sbarcate al termine della bordata.
Flessibilità e trasmissione dati
Per gli stock soggetti a TAC precauzionali si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; per gli stock soggetti a TAC analitici si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4, salvo uso della flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri devono utilizzare i codici stock indicati nell’allegato per la trasmissione alla Commissione dei dati sulle catture e sugli sbarchi.
Modifiche al regolamento (UE) 2019/124
L’allegato IA del regolamento (UE) 2019/124 è modificato: la tabella sulla sogliola nelle divisioni CIEM 7f e 7g è sostituita con TAC pari a 1 009 tonnellate; la tabella sulla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 è sostituita con TAC per il 2019 e il 2020, con applicazione di specifiche regole di flessibilità e disponibilità del contingente; il codice di dichiarazione per l’austromerluzzo nella zona SPRFMO è corretto da "TOP/SPRFMO" a "TOT/SPR-AE".
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° gennaio 2020. Fa eccezione l’articolo 11, paragrafo 1, punto 2), applicabile dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020; l’articolo 11, paragrafo 1, punto 1), e l’articolo 11, paragrafo 2) si applicano dal 1° gennaio 2019. È previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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