Regolamento (UE) 2019/1830
Regolamento Delegato (UE) 2019/1830 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna le soglie economiche della direttiva 2009/81/CE per gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. L’intervento serve ad allineare tali soglie a quelle rivedute nella direttiva 2014/25/UE, in coerenza con gli impegni derivanti dall’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC. Le nuove soglie sostituiscono quelle precedenti a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Adeguamento delle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori nei settori della difesa e della sicurezza ai valori riveduti del diritto UE e dell’Accordo sugli appalti pubblici.
Ambito di applicazione
Si applica agli appalti di lavori, forniture e servizi disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE nei settori della difesa e della sicurezza, limitatamente alla revisione delle soglie economiche che determinano l’applicabilità delle procedure europee. L’effetto è diretto in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; si applica dal 1o gennaio 2020. Restano fuori dal suo oggetto altri profili sostanziali o procedurali della direttiva, poiché il regolamento interviene soltanto sugli importi soglia.
Adeguamento delle soglie degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza
Il regolamento delegato (UE) 2019/1830 interviene in modo circoscritto sulla direttiva 2009/81/CE, aggiornando le soglie economiche degli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza. L’adeguamento è motivato dall’esigenza di allineare i valori della direttiva alle soglie rivedute nell’ambito dell’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC e della disciplina UE di coordinamento degli appalti settoriali.
Contesto e finalità
I considerando richiamano la decisione 2014/115/UE del Consiglio, con cui è stato approvato il protocollo di modifica dell’Accordo sugli appalti pubblici. Tale accordo, di natura plurilaterale, mira alla reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici e si applica agli appalti che raggiungono o superano soglie espresse in diritti speciali di prelievo.
La Commissione evidenzia inoltre che uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori di rispettare contemporaneamente gli obblighi derivanti dall’accordo. Poiché le soglie di tale direttiva sono state riviste, l’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE impone di allineare anche le soglie applicabili agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.
Modifica delle soglie
L’articolo 1 modifica l’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE nei seguenti termini:
- alla lettera a), la soglia di 443.000 EUR è sostituita da 428.000 EUR;
- alla lettera b), la soglia di 5.548.000 EUR è sostituita da 5.350.000 EUR.
Si tratta dell’unico intervento sostanziale del regolamento, che non incide sul resto del regime degli appalti ma soltanto sui valori monetari che determinano l’applicazione delle norme europee.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 1o gennaio 2020, con effetto diretto e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica
Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori operanti nei settori della difesa e della sicurezza, il regolamento comporta l’aggiornamento immediato delle soglie da considerare per stabilire l’applicabilità delle procedure previste dalla direttiva 2009/81/CE. Per gli operatori economici, ciò incide sulla qualificazione degli appalti come soggetti o meno alla disciplina europea a partire dal 1o gennaio 2020.
Disposizioni principali
Allineamento delle soglie degli appalti nel settore difesa e sicurezza
L’articolo 1 modifica l’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE aggiornando gli importi soglia: alla lettera a) l’importo di 443.000 EUR è sostituito da 428.000 EUR; alla lettera b) l’importo di 5.548.000 EUR è sostituito da 5.350.000 EUR. La modifica riguarda gli appalti di forniture, servizi e lavori soggetti alla disciplina europea nei settori della difesa e della sicurezza.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e finalità dell’intervento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/81/CE. I considerando spiegano che l’adeguamento è necessario per mantenere l’allineamento con le soglie dell’Accordo sugli appalti pubblici, come recepite e verificate anche nel quadro della direttiva 2014/25/UE.
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